venerdì, Marzo 29, 2024
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CONDOMINIO: Altezze diverse, possibile il calcolo dei metri cubi

Sono
legali le tabelle millesimali redatte in funzione delle superfici e non dei
volumi, visto che le unità del condominio hanno altezze diverse (2,70 metri per gli
alloggi, 1,34 metri
per le soffitte, 2,50
metri per i box).

R. F.– ALGHERO

R I S P O S T A

Appare opportuno
che l’elaborazione delle tabelle millesimali sia affidata a un tecnico
qualificato e imparziale, il quale dovrà, per prima cosa, procurarsi la misura
delle superfici di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio
condominiale. Qualora, in base alle caratteristiche strutturali dell’edificio,
le varie unità immobiliari abbiano altezze diverse, è opportuno (ma non
obbligatorio) procedere utilizzando i metri cubi.

La
valutazione dei millesimi avviene sulla base delle singole superfici reali
delle unità immobiliari, attraverso l’influenza di coefficienti di riduzione (o
di aumento) che modificano le superfici in funzione degli effettivi utilizzi
delle stesse. I coefficienti di riduzione (o di aumento), che trasformano le
superfici o i volumi delle singole unità immobiliari in valori virtuali, sono
scelti da un tecnico chiamato a redigere la cosiddetta tabella millesimale. La
quota millesimale relativa a ogni unità immobiliare deriva dal rapporto tra la
superficie virtuale di quella unità immobiliare e la somma di tutte le superfici
virtuali di tutte le unità immobiliari, secondo coefficienti prestabiliti. Al
riguardo, è bene ribadire che non vi sono obblighi normativi nella redazione
delle tabelle millesimali, bensì delle linee guida. Pertanto, rimane sempre a
discrezione del tecnico il criterio del relativo calcolo.

Di
conseguenza, nel caso prospettato dal quesito, bisognerebbe comprendere quali
modalità di calcolo sono state utilizzate dal tecnico incaricato. Inoltre, va
ricordato che, a norma dell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del
Codice civile, i millesimi di proprietà possono essere rettificati o
modificati, anche nell’interesse di un solo condominio, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 MAGGIO 2016

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