La riforma del condominio recita che
la nomina dell’amministratore è tacita se non viene revocato dall’assemblea.
Vorrei sapere se se occorre menzionarla nei punti dell’ordine del giorno oppure
si tratta di un adempimento facoltativo.
Inoltre l’assemblea può chiedere una
polizza assicurativa per l’amministratore, i costi sono a carico dell’amministratore
o dei condomini? Per i morosi oltre sei mesi l’amministratore può emettere
decreto ingiuntivo obbligatorio per legge o deve convocare l’assemblea per
deliberare?
P.G. – LECCE
R I S P O S T A
Il rinnovo
dell’incarico dell’amministratore non è automatico. La riforma stabilisce la
durata dell’incarico e del rinnovo in un anno. Il rinnovo deve essere
deliberato dall’assemblea con la stessa maggioranza stabilita per la nomina
(nuovo articolo 1129, comma 10 cc). L’assemblea può subordinare la nomina o il
rinnovo alla presentazione di una polizza assicurativa. L’assicurato è l’amministratore
e solo a lui la compagnia può richiedere il pagamento dei premi. Come è
naturale, la stipula della polizza rappresenta un costo aggiuntivo per chi
svolge l’attività di amministratore e non può che tradursi in un aumento dei
compensi richiesti.
L’amministratore
può e deve agire contro i morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
nel corso del quale il credito è divenuto esigibile. Solo l’assemblea, con
apposita delibera, può dispensarlo da tale obbligo (nuovo articolo 1129, comma
9 del codice civile).
DAL SOLE 24 ORE DEL 11 LUGLIO 2013