venerdì, Aprile 19, 2024
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CONDOMINIO: Amministratore, l’iter processuale per la revoca

L’amministratore
del condominio non dà seguito alle delibere assembleari, non eseguendo i lavori
che sono stati deliberati. Si chiede quali azioni può intraprendere
singolarmente un condomino perché le decisioni assembleari vengano rispettate.

Inoltre,
l’amministratore può ricever deleghe dai condòmini per le assemblee? E quante
deleghe può ricevere al massimo ogni altro soggetto? Per tutti questi casi il
regolamento condominiale non dice alcunché.

E. F.– MILANO

R I S P O S T A

Nel
caso descritto dal lettore pare necessario sostituire al più presto
l’amministratore di condominio, per dare attuazione a quanto deliberato
dall’assemblea. In ogni caso, prima di chiedere la revoca dell’amministratore
in via giudiziale, è opportuno che il condomini provi a chiedere
all’amministratore la convocazione dell’assemblea (e/o a convocarla
direttamente), a norma dell’articolo 66, comma 1, delle disposizioni di
attuazione del Codice civile, per il quale l’assemblea può essere convocata
dall’amministratore “quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che
rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla
convocazione”, fermo restando che l’amministratore che non esegue le delibere
assembleari può essere revocato dal tribunale, a norma dell’articolo 1129,
comma 12, numero 2, del Codice civile, per il quale costituisce grave
irregolarità, tra le altre, la mancata esecuzione di deliberazioni assembleari.

Inoltre
– ove l’omessa esecuzione delle opere cui si riferisce il lettore rechi anche
pregiudizio al condominio – l’amministratore rischia (oltre alla revoca)
un’azione di danni, da parte dei condòmini, per inadempimento, a norma
dell’articolo 1218 del Codice civile.

In
assenza di diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale
contrattuale, all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea (articolo 67, comma quinto, delle
disposizioni di attuazione al Codice civile).

Quanto
eventuali deleghe ai condòmini, se i condòminisono più di venti, il delegato non può più rappresentare più di un
quinto dei condòmini e dei millesimi (articolo 67, comma 1, delle disposizioni
di attuazione del Codice civile).

Se
i condòmini sono meno di venti, non vi sono limiti alle deleghe, salve diverse
disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL6 GIUGNO 2016

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