L’amministratrice
di uno stabile, ove un mio familiare possiede un piccolo alloggio, gli ha
chiesto, a mezzo di lettera di un legale, una consistente somma di denaro
dovuta dall’ex proprietario pignorato e con alloggio venduto all’asta; il
precedente amministratore non aveva chiesto il decreto ingiuntivo e non si era
immesso nella procedura; di conseguenza, nel verbale di assegnazione
dell’alloggio non è stato previsto alcun pagamento.
Fatto
salva la norma che prevede che l’acquirente paga per l’anno in corso e quello
precedente, chi deve pagare quella somma vecchia di anni di disinteresse? Forse
il vecchio amministratore?
A. L.– LA SPEZIA
R I S P O S T A
Se,
come nel caso segnalato dal lettore, non sussiste la responsabilità solidale
dell’acquirente dell’unità immobiliare – perché si tratta di contributi
relativi a un’annualità anteriore a quella precedente all’acquisto (articolo
63, quarto comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) – resta
obbligato nei confronti del condominio il solo condomino alienante e
inadempiente.
Se,
poi, il recupero del credito risulta infruttuoso, in tutto o in parte, a causa
dei ritardi o delle commissioni dell’amministratore dell’epoca e di quelli
successivi, allora si potrà agire contro di loro chiedendo il risarcimento del
danno. E’ bene ricordare che l’articolo 1129, nono comma, Codice civile – in
vigore dal giugno 2013 – dispone espressamente che l’amministratore è obbligato
ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio nel quale è compreso il credito esigibile.
DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017