giovedì, Aprile 18, 2024
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CONDOMINIO: Amministratore revocabile se non esegue le delibere

L’amministratore
del condominio, seppure sollecitato via e-mail, diretta anche ai rimanenti
condòmini, non risponde alle varie segnalazioni né adempiere ai suoi doveri
come, ad esempio: la sistemazione segnaletica indicante alcuni dossi, la
ripulitura del piano di accesso al tetto di ambedue le scale, stracolmo di
antenne fuori uso (sebbene in presenza di un’apposita delibera del 3 aprile
2012); la messa a disposizione dell’elenco aggiornato dell’anagrafe
condominiale contenente le generalità di singoli proprietari, titolari diritti
reali e diritti personali di godimento. Inoltre, non ha fatto sostituire la
pulsante ria dell’ascensore di una scala né ha proceduto a far regolare il
timer per determinare l’orario di accensione e spegnimento delle luci delle
scale.

Quali
sono gli adempimenti e le procedure da seguire perché l’amministratore esegua i
suoi compiti? E, nel caso non lo faccia, in quale modo gli può essere revocato
l’incarico?

F. F.– PALERMO

R I S P O S T A

La mancata
esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e l’omessa cura del registro di
anagrafe condominiale costituiscono ipotesi tipiche di gravi irregolarità. In
tali casi, pertanto, anche su ricorso di un solo condomino, la revoca
dell’incarico all’amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria
(articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile). Resta ferma la
possibilità, per l’assemblea, di revocare l’incarico di amministratore in ogni
tempo, con una deliberazione approvata con la maggioranza richiesta per la
nomina (vale a dire la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà
del valore).

Si
precisa, peraltro, che alla rimozione delle antenne fuori uso dovrebbero
provvedere i rispettivi proprietari. Non è così scontato, poi, che
l’amministratore debba provvedere autonomamente alla sostituzione della
pulsante ria: può farlo solo se l’intervento è urgente o attiene alla
manutenzione ordinaria (articolo 1135, secondo comma, Codice civile).

Per
rimuovere ogni dubbio, conviene promuovere l’adozione di una espressa
deliberazione assembleare. Sul punto, si fa presente che l’amministratore ha il
dovere di convocare l’assemblea se la richiesta proviene da almeno due
condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (articolo 66
delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

In
caso di inerzia dell’assemblea, gli interventi potranno essere disposti dal
giudice, su ricorso anche di uno solo condomino, purché se ne provi la
necessità. Lo stesso tipo di ricorso può essere presentato per le deliberazioni
assembleari rimaste ineseguite: il giudice potrà nominare uno speciale
amministratore che provveda all’esecuzione (articolo 1105, terzo comma, Codice
civile).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27LUGLIO 2015

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