martedì, Aprile 16, 2024
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CONDOMINIO: Centralizzato con obbligo di valvole termostatiche

Un
condominio di montagna, composto da 11 alloggi, abitati da 5 famiglie residenti
e da 6 villeggianti, è dotato di impianto centralizzato per riscaldamento e
acqua calda. Il consumo annuo di gasolio è di circa 5.000 litri. I costi del
riscaldamento sono suddivisi al 30% per millesimi e al 70% per consumo,
rilevato mediante conta-ore, che l’amministratore propone di sostituire con
termoregolatore. I costi a consumo sono sopportati dai villeggianti: i residenti
hanno rimosso i caminetti, sostituendoli con stufe, e rendendo gli alloggi
termoatuonomi. Il costo del riscaldamento è divenuto proibitivo (9,4/h euro lo
scorso anno per sole 757 ore di utilizzo).

Una
proposta dei villeggianti, di rendere autonoma la produzione dell’acqua calda
con boiler elettrici e di tenere spento l’impianto quando la temperatura è
sopra lo zero e nessuno ne faccia richiesta, è stata bocciata. E’ necessario
inserire il termoregolatore? Quali strumenti abbiamo perché si possa suddividere
più equamente il costo?

A. C.– MILANO

R I S P O S T A

Il
Dlgs n.102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che stabilisce un
quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza
energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale del risparmio
energetico, impone entro il 31 dicembre 2016,agli italiani che abitano in tutti
i condomini dotati di riscaldamento centralizzato, di installare, su ciascun
termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizza tori di calore.

L’articolo
9, comma 5, lettera b), del decreto prevede che “nei condomini e negli edifici
polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzato o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria
l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura
del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare…”.
Ancora, sempre nel predetto articolo 9, comma 5, lettera d), si legge che “la
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese
connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali
per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla Uni 10200 e
successivi aggiornamenti”.

Al
riguardo, è il caso di ricordare che la suddivisione delle spese secondo la
norma Uni sopra citata è diventata, ai sensi del suindicato decreto, un
inderogabile obbligo di legge. In pratica, ogni abitazione dovrà ricorrere a
valvole termostatiche (che consentono di regolare la temperatura di ciascuna
stanza in maniera autonoma e andranno posizionate su ogni calorifero presente
in casa) e contabilizza tori (chiamati anche ripartitori di calore, da
installare sui singoli radiatori, al fine di calcolare la quantità di calore
effettivamente consumata da ciascun corpo scaldante).

Inoltre,
l’articolo 16, comma 8 del decreto dispone, altresì, che “è soggetto ad una
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro il condominio alimentato dal
teleriscaldamento o dal tele raffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d)”.

Sicché,
dalle norme appena richiamate emerge che in tutti i condomini dotati di
impianto centralizzato di riscaldamento e acqua calda, entro il 31.12.2016 dovranno
essere installate le valvole termostatiche e i contabilizzatori, che
consentiranno anche di misurare l’effettivo consumo di calore (per il
riscaldamento) e di acqua calda sanitaria. Inoltre, è importante ricordare che
metodologie di suddivisione di spesa (come nel caso del lettore “30% a
millesimi e 70% a consumo”) diverse da quella prevista nell’articolo 9, comma
5, lettera d) del Dlgs n.102/14 – che prevede la suddivisione della spesa in
relazione agli effettivi consumi – non sono più contemplate e, anzi, a norma
dell’articolo 16, comma 9 del decreto è prevista una sanzione amministrativa da
500 a 2.500 euro.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
18 GENNAIO 2016

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