giovedì, Marzo 28, 2024
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CONDOMINIO: Come ottenere la visione dell’estratto conto

Sono consigliere
nel mio condominio. A seguito delle
passività emerse nel bilancio consuntivo del 2014 (aumentate considerevolmente
con l’attuale gestione negli ultimi tre anni), che al momento non abbiamo
ancora approvato, sto chiedendo al nostro amministratore di condominio, da due
mesi, l’estratto del conto corrente postale, ma invano. Vorrei sapere che cosa
posso fare. E soprattutto se è possibile intraprendere una strada
extragiudiziale.

G. L. – ROMA

R I S P O S T A

La legge di riforma, nel sancire
l’obbligo di apertura del conto corrente condominiale, ai sensi dell’articolo 1129,
n.7 Codice civile, ha chiarito che “ciascun condomino, per il tramite
dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, della rendicontazione periodica”. La norma novellata,dunque,
riconosce il diritto di ogni singolo condomino di prendere visione ed estrarre
copia della rendicontazione periodica. Tuttavia, il condomino non può
rivolgersi direttamente alla banca per ottenere l’estratto conto, ma dovrà
presentare apposita richiesta al proprio amministratore, che provvederà poi a
richiedere la relativa documentazione alla banca/posta.

Si può affermare
che l’accesso al conto corrente condominiale e l’estrazione di copia del
rendiconto periodico rientrano tra gli obblighi dell’amministratore
nell’esercizio del suo mandato. Ne consegue che il condomino interessato – in
caso di inerzia da parte dell’amministratore di condominio nel fornire copia
dell’estratto conto condominiale – potrà agire in giudizio, previa eventuale
formale diffida ad adempiere, chiedendo la condanna dell’amministratore ad
adempiere, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, se ne sussistono i
presupposti.

Comunque, è bene
ricordare preliminarmente, ai sensi dell’articolo 71-quater, disposizioni di
attuazione del Codice civile, dovrà essere presentata apposita domanda di
mediazione (che rappresenta la “strada extragiudiziale”) presso un Organismo di
Mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio
è situato.

Inoltre, se
l’amministratore del condominio fruisce del regime fiscale “dei minimi”,
beneficia di alcune semplificazioni, tra cui l’esonero dal versamento dell’Iva
– sicché, è corretto e legittimo emettere “la parcella del proprio onorario
senza Iva”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015

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