mercoledì, Aprile 24, 2024
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CONDOMINIO: Comproprietà, un coniuge vota per tutti e due

Marito e moglie sono proprietari
dell’appartamento in cui risiedono, con quota paritaria 50% ciascuno. Se in
assemblea condominiale è presente uno solo dei coniugi, dev’essere prodotta e
portata in assemblea la delega del coniuge assente, onde avere riscontro del
mandato a rappresentare ? Se la risposta è affermativa, in caso di delega non
concessa, il coniuge presente in assemblea può votare solo il 50% dei millesimi
attribuiti all’appartamento nel quale vive ?

M. P. – LA
SPEZIA

R I S P O S T A

Dispone
l’articolo 67 delle disposizioni di attuazioni del Codice civile che, ” qualora
un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai
comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del Codice “. Non è
necessaria alcuna delega, ma si richiede che i comproprietari decidano chi deve
rappresentare la comunione in assemblea. La regola è che via sia un accordo tra
le parti su chi rappresenti in assemblea l’intera unità immobiliare. Se
l’accordo non sussiste, i comproprietari dell’unità immobiliare dovrebbero
rivolgersi, ex articolo 1106 del Codice civile, all’autorità giudiziaria, che
provvede alla nomina di un amministratore. E’ chiaro che si tratta di un metodo
molto più complicato di quello previsto dalla stessa norma prima della riforma
del condominio, quando si dava al presidente dell’assemblea il potere di
decidere designando il rappresentante.

In ogni caso è indubitabile che il
voto in assemblea dei comproprietari dell’unità immobiliare può essere uno
solo. Da ciò deriva che il coniuge presente e votante all’assemblea
rappresenterà l’unità immobiliare nella sua interezza, e non al 50 per cento,
anche se vi è contrasto con l’altro coniuge, che, come detto, potrà rivolgersi
all’autorità giudiziaria.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014

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