venerdì, Marzo 29, 2024
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CONDOMINIO: Con sei condomini obbligatorio l’amministratore

Abito in un condominio costituito da sei abitazioni, tutte appartenenti a proprietari diversi, dove non si è mai provveduto alla nomina formale dell’amministratore.

Ora dobbiamo ristrutturare le parti comuni e volendo fruire dello sconto fiscale 36% abbiamo interpellato la locale Agenzia delle Entrate; questa sostiene che mancando l’amministratore, non possiamo fruire dello sconto.

Noi vorremmo invece beneficiarne alternativamente:

a. Ricevendo sei fatture separate (totale della spesa diviso 6 condomini);

b. Ricevendo una sola fattura intestata a un condomino che provvederebbe ad eseguire un unico bonifico; gli altri 5 condomini pagherebbero al condominio la loro quota ed indicherebbero in dichiarazione dell’anno successivo il suo codice fiscale ed 1/6 del totale della spesa sostenuta.

Ci sono altre possibilità senza dover nominare l’amministratore o chiedere l’attribuzione del codice fiscale del condominio?

RISPOSTA

In assenza di amministratore del condominio, ai fini del 36% su lavori sulle parti comuni (articolo 2, comma 10 della legge 191/2009) è sufficiente che gli adempimenti (eventuale raccomandata all’ASL), siano esperiti da uno dei condomini in nome e per conto di tutti gli altri indicando sia il codice fiscale del condominio (se sussiste) sia del condomino che esegue l’adempimento in nome e per conto di tutti gli altri.

La ripartizione deve avvenire in base ad una tabella di riparto approvata dall’assemblea dei condomini. Le fatture, in assenza del codice fiscale del condominio, possono essere intestate direttamente ai singoli condomini, quota parte, in base alla tabella di ripartizione concordata con gli altri condomini. Allo stesso modo, se non esiste un conto corrente comune,  i bonifici devono essere esguiti da ciascuno dei comproprietari in base alla quota di partecipazione alle spese. Si ricorda che civilisticamente la nomina dell’amministratore (esterno o uno dei condomini) è obbligatoria se i condomini sono più di 4, mentre se meno di 4 la nomina è facoltativa.

Nel caso di specie, essendo 6 condomini, comunque si consiglia di procedere alla costituzione  del condominio e alla nomina di un amministratore.

In sede di verifica, infatti, si potrebbe comminare la decadenza dei benefici per irregolarità civilistica e fiscale (ad esempio omesso 770) del condominio.

DAL SOLE 24 ORE DEL 17 OTTOBRE 2011

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