sabato, Aprile 20, 2024
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CONDOMINIO: Da valutare l’idoneità del luogo dell’assemblea

In un piccolo condominio, costituito
da cinque proprietari dei quali solo tre risultano residenti nell’immobile
mentre gli altri due hanno la residenza in un’altra regione, non esiste
l’amministratore.

I tre residenti hanno convocato
un’assemblea per la discussione di alcune importanti questioni, indicando come
luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, l’area
antistante il fabbricato.

I condòmini non residenti possono
invalidare la convocazione relativamente alla scelta del luogo di riunione,
rendendo invalide, di conseguenza, anche le delibere eventualmente prese? Con
quali maggioranze sono possibili la nomina dell’amministratore e la decisione
sul relativo compenso?

R I S P O S T A

G. D. – ARZANO

Chi convoca
l’assemblea deve indicare il luogo della riunione, altrimenti le deliberazioni
assunte risulteranno annullabili (articolo 66, comma 3, delle disposizioni di
attuazione del Codice civile). Nel silenzio della legge, si ritiene che debba
trattarsi di un luogo agevolmente raggiungibile e idoneo (fisicamente e
moralmente) a consentire a tutti i condòmini di partecipare ordinatamente alla
discussione (Cassazione, sezione II, 22 dicembre 1999, n.14461). Se uno spazio
aperto sia idoneo o meno, è questione da valutare caso per caso, in base alla
condizione dei luoghi.

Per la nomina dell’amministratore
occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti
la metà del valore dell’edificio (articolo 1136, comma 4, del Codice civile).
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa,
l’importo dovutogli a titolo di compenso per l’attività svolta (articolo 1129,
comma 14, del Codice civile).

Dal ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014

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