giovedì, Aprile 25, 2024
spot_img

CONDOMINIO: Durc sempre obbligatorio per lavori edilizi

CONDOMINIO: Durc sempre obbligatorio per lavori edilizi

 

Gradirei sapere se le aziende/ditte/società che hanno un contratto o effettuano la manutenzione dei servizi condominiali (ascensori, giardino, pulizie, spurghi, impianto di riscaldamento eccetera), oppure eseguono interventi straordinari di
riparazione (edilizi, su impianti condominiali quali citofoni, autoclave, servizio idrico, cancello elettrico del passa carraio eccetera), devono avere il Durc (documento unico di regolarità contributiva), e se tale documento dev’essere loro richiesto per poter operare. 

L. L.– MILANO 

R I S P O S T A 

Va innanzitutto evidenziato che il documento di regolarità contributiva (Durc) è dovuto per ragioni legate al Dlgs 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, che (all’articolo 90) responsabilizza il committente (in questo caso il condomino, rappresentato dall’amministratore) a effettuare la verifica tecnico-professionale dell’impresa esecutrice di lavori edili e altri assimilati, tra cui quelli identificati dal lettore. Questa verifica, in generale, consiste nell’osservare le disposizioni dell’allegato XVII, nel quale
è annoverato anche il Durc. Per lavori inferiori a 100 giorni-uomo, e che prevedono rischi elevati, il committente può limitarsi a chiedere solo il Durc e il certificato della Camera di commercio, invece del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza) di cui all’articolo 17 del Dlgs in argomento, nonché della dichiarazione nella quale si afferma di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all’articolo 14. 

In definitiva, il Durc è sempre obbligatorio per i lavori edili di un condominio, e la richiesta va fatta dal condominio committente, rappresentato dal suo amministratore. I riferimenti normativi vanno individuati nel citato Dlgs 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori). Secondo l’articolo 26, infatti, un datore di lavoro, nel caso che affidi lavori, servizi o forniture a una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. L’articolo 89 definisce la idoneità tecnico-professionale, individuandola nel possesso di capacità organizzative, nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare. La regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del
ministero del Lavoro e delle politiche previdenziali. Circa la validità del Durc, con nota del 5 marzo 2015, la direzione generale per l’Attività ispettiva del dicastero citato ha precisato che, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl 34/2014, la validità del Durc riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015, invece dei 120 precedenti.

 

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 OTTOBRE 2015

 

 

 

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Rapporto continuativo e documento identità scaduto

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità. Sto...
Formazione antiriciclaggio online 2024

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...