sabato, Aprile 20, 2024
spot_img

CONDOMINIO: Formazione continua, gli attestati vanno esibiti

L’amministratore
condominiale, a ogni rinnovo dell’incarico annuale, afferma di avere
regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ma non
ho mai potuto vedere queste attestazioni. Chiedo in che cosa consistono questi
corsi di aggiornamento e come posso fare per vedere le attestazioni di frequenza,
almeno in assemblea.

L. D.– VICENZA

R I S P O S T A

La
riforma condominiale del 2012
ha imposto a tutti gli amministratori di condominio
l’obbligo della formazione periodica (articolo 71-bis, lettera g, delle
disposizioni di attuazione del Codice civile). Con il decreto del ministero
della Giustizia 140 del 2014, poi, si è precisato che gli obblighi formativi
hanno cadenza annuale e si assolvono frequentando corsi di aggiornamento della
durata di almeno 15 ore sulla materia dell’amministrazione condominiale, con
particolare riguardo all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché alla
risoluzione di casi teorico-pratici (articolo 5 del Dm 140/2014).

I
corsi – anche quelli svolti in via telematica – si concludono con un esame
finale, che si svolge nella sede indicata dal responsabile scientifico del
corso. Non è possibile verificare chi abbia frequentato con successo un corso
di aggiornamento – e nemmeno il corso di formazione iniziale obbligatorio per
chi vuole iniziare l’attività – perché gli elenchi degli iscritti e di coloro
che superano la prova finale restano nella disponibilità del solo responsabile
scientifico e, eventualmente, dell’ente organizzatore del corso.

Nella
preventiva comunicazione che il responsabile scientifico deve inviare al ministero
della Giustizia, infatti, non deve essere contenuto l’elenco degli iscritti, ma
solo l’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento e i nominativi dei
formatori. Non è prevista, poi, la comunicazione dei nominativi di coloro che
hanno frequentato con successo i corsi di formazione. Per verificare
l’assolvimento dei doveri formativi da parte dell’amministratore di condominio,
dunque, occorre richiedergli di esibire l’attestato rilasciato dal responsabile
scientifico del corso. Proprio in ragione del carattere obbligatorio della
formazione, si deve ritenere che l’amministratore – anche su richiesta di un
solo condomino – sia tenuto a documentare l’assolvimento dei suoi obblighi
formativi e che, in caso di perdurante rifiuto o inerzia, qualunque condomino
ne possa chiedere la revoca in assemblea o per via giudiziaria, e chiedergli
altresì il risarcimento dei danni, da quantificare almeno nei maggiori oneri di
gestione conseguenti allo scioglimento anticipato del rapporto.

L’amministratore
stesso, di sua iniziativa, farebbe bene a documentare annualmente
l’assolvimento degli obblighi formativi in occasione del rinnovo dell’incarico
o alla prima assemblea utile, inserendo il punto all’ordine del giorno tra le
comunicazioni.

Per
completezza, si rileva che la deliberazione di nomina di un amministratore non
in regola con gli obblighi di formazione è stata, condivisibilmente, ritenuta
annullabile.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Mps: Ispezione antiriciclaggio

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...
Evasione fiscale

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società (ANSA) - TORINO, 19 APR - La guardia di finanza di Torino ha eseguito il sequestro preventivo di oltre un milione di euro a...