In un palazzo
del ‘900, con balconi sorretti da sottobalconi (capitelli), in caso di crollo,
come devono essere suddivise le spese per il loro rifacimento?
O. M. – CATANIA
R I S P O S T A
E’ certo che i capitelli, i cagnoli, i
fregi, i pilastrini e gli altri elementi decorativi che pure possono essere
considerati parte dei balconi aggettanti devono essere ricompresi tra le parti
comuni dell’edificio, in quanto, vista la loro funzione estetica,
contribuiscono a determinare il decoro architettonico e il pregio
dell’edificio. E’ altrettanto certo, tuttavia, che la struttura portante dei
balconi aggettanti è di proprietà individuale dei condomini che vi hanno
accesso: saranno loro a dover provvedere alla manutenzione e alla ricostruzione
di essa.
In caso di
crollo dei balconi, i lavori di ricostruzione comprenderanno anche il
rifacimento, così com’erano, degli eventuali elementi decorativi della facciata
danneggiati in conseguenza del cedimento strutturale. Il relativo onere
economico, pertanto, non può che ricadere sui singoli proprietari dei balconi
crollati. A soluzione opposta si perverrebbe nel caso in cui si dovesse rendere
necessaria una ripulitura o un restauro dell’intera facciata, comprensiva degli
elementi decorativi dei balconi.
Ai fini di
verificare su chi gravi l’onere di una certa spesa, insomma, devono essere
considerate le cause che hanno reso necessaria quella spesa, oltre che la
proprietà comune o individuale di questo o quell’elemento architettonico interessato
dai lavori.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015