Sono
proprietario di un appartamento in un complesso di 34 appartamenti. Nella
centrale termica è ubicata una caldaia che alimenta gli impianti di
riscaldamento di 31 appartamenti, dato che tre proprietari si sono staccati
dotandosi di impianto autonomo. Vorrei sapere quale maggioranza è necessaria
per eliminare completamente tale centrale termica che continuamente ha bisogno
di riparazioni e che sembra non sia conforme alla normativa vigente.
F. L.– BRINDISI
R I S P O S T A
L’assemblea non
può deliberare la soppressione di un bene comune solo perchè vetusto.
Infatti,
andando ad incidere sulla proprietà dello stesso, tale attività sarebbe
possibile solo con il consenso unanime di tutti i condomini, ivi compresi
coloro che si sono distaccati. Questi, infatti, hanno rinunziato al servizio e
non alla proprietà del bene.
Alcuni
interpreti ritengono tuttavia che, ricorrendo all’articolo 26, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991 n.10 possa essere possibile trasformare l’impianto
centralizzato in impianti autonomi con il voto di almeno la maggioranza degli
intervenuti all’assemblea ed un terzo del valore. Ai fini della validità della
delibera occorrerebbe però che una diagnosi energetica o un Attestato di
prestazione energetica accertasse che la “somma ” di tutti gli impianti
autonomi consumi meno energia dell’impianto centralizzato. Questo andrebbe
inteso non nella situazione attuale, ma dovrebbe essere ipotizzato un raffronto
“virtuale” tra il miglior impianto centralizzato realizzabile e migliori
impianti autonomi. Va però detto che non si registrano sentenze di Cassazione
che interpretano la norma successivamente alla modifica apportata nel 2006
quando il legislatore ha espunto il riferimento all’articolo 8 della medesima
legge (che prevede la possibilità della trasformazione citata) con la previsione
attuale.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 31AGOSTO 2015