giovedì, Aprile 25, 2024
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CONDOMINIO: Il regolamento può ridurre il numero delle deleghe

Il regolamento
contrattuale del nostro condominio prevede che “i condòmini possono farsi
rappresentare nell’assemblea da un altro condomino, con mandato e delega
scritta” (quindi, esclusi figli e coniuge non proprietari), “ma ciascun
condomino non potrà rappresentare più di due condòmini”.

L’articolo 67
delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma 1, stabilisce che
“ogni condomino può intervenire all’assemblea a mezzo di rappresentante”. Non
pone alcun tipo di limite per le persone che possono essere delegate a
partecipare, per cui si può anche trattare di estranei al condomino. Quale
delle due norme prevale per quanto riguarda i delegati condòmini, i soli che
sarebbero ammessi secondo il regolamento, e i delegati estranei (consentiti dal
citato articolo 67)?

Inoltre, un
condomino proprietario di quattro unità immobiliari in quale modo può gestire
le sue deleghe?

A. C. – CASERTA

R I S P O S T A

Si consideri che l’articolo 67 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile non è norma derogabile, nemmeno da
un regolamento avente natura contrattuale. Il requisito della forma scritta
deve pertanto essere soddisfatto in ogni caso. L’articolo 67, comma 1, periodo
primo, in ogni caso, disciplina esclusivamente il diritto di delegare. Si
ritiene che il regolamento, nei limiti della norma, possa prevedere ulteriori
disposizioni, quali – ad esempio – proprio quella di limitare la possibilità di
essere delegati solo per i condòmini. Si incontrerebbero, però, serie
difficoltà a considerare non valida la delega a un familiare convivente, posto
che, in ogni caso, la riforma del condominio (legge 220/2013, entrata in vigore
il 18 giugno 2013) riconosce diritti anche a soggetti diversi dai condòmini. Il
limite al cumulo di deleghe vale unicamente se il numero dei condòmini è
superiore a venti. Pertanto, si ritiene che fino a tale limite il regolamento
possa disporre diversamente (senza arrivare a vietare la possibilità di
delega). Sopra il numero di 20, data l’inderogabilità dell’articolo 67 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile, sembrerebbe prevalere la norma
codicistica. Secondo quest’ultima, si ricorda, il delegato non può
rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014

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