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CONDOMINIO: Il rendiconto poco chiaro tra le gravi irregolarità

Il
rendiconto del 2014 è stato approvato dopo il 30 giugno 2015 senza che
l’assemblea condominale avesse preso visione del registro di contabilità
(articolo 1130-bis del Codice civile), non allegato all’avviso di convocazione
e non presentato all’assemblea. Il registro di contabilità, da considerare
elemento essenziale per l’approvazione del rendiconto? Come va considerata la
delibera di approvazione? Valida, annullabile, modificabile per errori
riscontrati (situazione di cassa incomprensibile, per presenza di attività con
versamenti ordinari riportati dal preventivo e straordinari di competenza e
passività con spese ordinarie sostenute e spese straordinarie sostenute di
importo inferiore a quelle effettive, presenza di entrate con incassi effettivi
e quote da incassare e di uscite con spese effettive e con avanzo lavori
straordinari considerato come spesa, avanzo di lavori straordinari non
riportato nella situazione patrimoniale eccetera) oppure nulla?

V. F.– CASERTA

R I S P O S T A

La convocazione
assembleare, come previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione
del Codice civile, non prevede che la stessa debba essere “corredata” dal
rendiconto annuale. Invece, il rinnovato articolo 1130, n.9, del Codice civile
prevede che “l’amministratore deve fornire al condominio che ne faccia
richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali”, e il successivo articolo 1130 – bis prevede che “i condòmini e i
titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono
prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed
estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi
devono essere conservati per 10 anni dalla data della relativa registrazione”.

Dalle
norme emerge che, in sede di assemblea convocata anche l’approvazione del
rendiconto condominiale, i condòmini dovrebbero essere già preparati sugli
argomenti da trattare.

Infatti,
nel caso in cui il rendiconto annuale, predisposto dall’amministratore, per
errore non sia stato allegato alla relativa convocazione assembleare, è diritto
del condomino, qualche giorno prima dell’assemblea, poter visionare tutta la
documentazione contabile. Peraltro, nel caso prospettato, occorre fare presente
che il “rendiconto periodico”, anche se oltre i 180 giorni, è stato comunque
redatto dall’amministratore e approvato dal consesso condominiale. Il registro
contabilità e il conto corrente condominiali sono necessari al fine di
comprendere, da una loro lettura combinata, se vi sono irregolarità nella
gestione finanziaria dell’amministratore di condominio. Sicché, in presenza di
irregolarità fiscali o di inesattezze contabili (che si ripercuotono sulla
ripartizione pro quote delle spese condominiali), resta salva la possibilità,
qualora ve ne siano i presupposti, di impugnare – nel breve termine di 30
giorni – la delibera assembleare ex articolo 1137 del Codice civile.

Altra
cosa è, invece, la richiesta di revoca all’autorità giudiziaria in caso di
“gravi irregolarità” fiscali poste in essere da parte dell’amministratore.
Infatti, un rendiconto di gestione poco chiaro, superficiale e incompleto, come
quello in cui si lamenta il lettore, potrebbe farsi rientrare nel concetto di
“grave irregolarità”, con tutte le conseguenze previste dalla legge.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14SETTEMBRE 2015

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