sabato, Aprile 20, 2024
spot_img

CONDOMINIO: Infiltrazione d’acqua dal terrazzo, ecco chi paga i danni

  • Facebook IconTwitter IconGoogle Icon

    Feed RSSNewsletter




 Condominio: infiltrazione d\'acqua dal terrazzo, ecco chi paga i danni

I principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9449 del 10.5.2016.

In tema di condominio negli edifici, allorquando l\’uso del
lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che
derivino da infiltrazioni nell\’appartamento sottostante rispondono sia
il proprietario o l\’usuario esclusivo del lastrico solare (o della
terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell\’art. 2051
cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura
dell\’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o
della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso
esclusivo, impone all\’amministratore l\’adozione dei controlli necessari
alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4,
cod. civ.) e all\’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di
manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il
concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all\’uno o all\’altro, va di regola stabilito secondo il
criterio di imputazione previsto dall\’art. 1126 cod. civ., il quale
pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico
del proprietario o dell\’usuario esclusivo del lastrico (o della
terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio
“.

È questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 10.5.2016 n. 9449(Presidente:
Rordorf, Relatore: Petitti) in applicazione del quale ha ritenuto
corretta la pretesa risarcitoria azionata dalla proprietaria
dell\’appartamento danneggiato nei confronti della proprietaria della
terrazza a livello e del condominio, entrambi riconosciuti in primo e
secondo grado di giudizio corresponsabili del danno, nella proporzione
stabilita dall\’art. 1126 cod. civ..

Nella vicenda in esame, infatti era incontestato che il terrazzo
anche se di proprietà esclusiva svolgeva altresì la funzione di
copertura del fabbricato condominiale, con la conseguenza che dei danni
subiti doveva rispondere per due terzi il Condominio e per un terzo la
proprietaria della terrazza a livello.

Soluzione, questa, precisa la Corte che discende anche
dall\’applicazione dell\’enunciato principio di diritto, non venendo in
rilievo, nella specie, profili ulteriori e diversi rispetto a quello
della ripartizione della responsabilità risarcitoria tra proprietaria
esclusiva della terrazza a livello e condominio.

Fonte: Corte di Cassazione

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Mps: Ispezione antiriciclaggio

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...
Extraprofitti bancari: Occasione persa

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se siano giusti, se sia corretto tassare gli istituti o se...