mercoledì, Aprile 24, 2024
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CONDOMINIO: L’amministratore si attiva contro i condomini morosi

A
causa di alcuni morosi, nel condominio dove abito abbiamo già subìto il distacco
di acqua e luce elettrica per le parti comuni. L’amministratore non concorda
sulla necessità di comunicare alle aziende erogatrici la lista dei condòmini
morosi, attesa l’inutilità presunta di ciò. Secondo me, al contrario, porrebbe
i condòmini virtuosi in condizione di non pagare e subire i distacchi. Inoltre,
chiedo se sia corretto (come da me proposto) imputare gli interessi di mora sui
ritardati pagamenti ai soli morosi e non a tutti i condòmini come di fatto
avviene, atteso che gli importi complessivamente fatturati vengono
semplicemente ripartiti in base ai millesimi, così ledendo anche chi paga
regolarmente.

C. P.– ROMA

R I S P O S T A

Anorma dell’articolo 4 del Dpcm 29 agosto 2016, n.105094, “l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per
il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato
prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia applicata:

a)
per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste
all’articolo 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di
fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo
annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata
dall’Aeegsi;

b)
per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora
degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove
versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del
debito.

L’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto
previsto al comma 1, stabilisce:

a)gli utenti domestici
residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio
economico-sociale….

b)gli obblighi di
comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;

c)le forme di
rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di
rientro in caso di morosità;

d)le modalità di
riattivazione del servizio in caso di sospensione;

e)le modalità di
reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore,
privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura”.

Ipotizzando
che il distacco di acqua e luce elettrica sulle parti comuni sia conforme al
richiamato Dpcm del 2016, riteniamo che nella specie sia inutile inviare la
lista dei condomini morosi alle aziende erogatrici di acqua e luce, posto che
le aziende erogatrici, dopo il distacco, non hanno alcun interesse immediato,
ad agire contro i condomini morosi.

Spetta
invece all’amministratore agire in giuntivamente contro i condomini morosi,
chiedendo anche il pagamento degli interessi di mora, di cui all’articolo 1284
del Codice civile.

DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017

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