Sono
proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un condominio. Il
riscaldamento è di tipo centralizzato con termo valore. In fase di
ristrutturazione, è mia intenzione effettuare la predisposizione per una stufa
a pellet. Sarà necessario fare una canna fumaria e c’è una sola
soluzione:forare la soletta, passare nel corridoio dei solai, adiacente a un
muro perimetrale di un solaio, e uscire sul tetto, in modo da non intralciare
il passaggio ad alcuno, anche se è una parte comune. Il tutto verrebbe fatto
completamente a mie spese e con tutte le certificazioni del caso, quindi con
canna fumaria a norma di legge.
E’ obbligatorio
avere il consenso di tutti i condòmini? Occorre fare un’assemblea condominiale?
D. S. – CUNEO
R I S P O S T A
Anche se le stufe a legna non sono
considerate dalla legge come “impianti termici” (articolo 1, lettera ” f ”, del
Dpr 412/1993), è certo che il lettore deve dotare la propria stufa di una canna
fumaria a tetto, a norma di legge.
Sotto il profilo
condominiale, la costruzione della canna fumaria è legittima a norma
dell’articolo 1102 del Codice civile, per il quale “ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il miglio godimento della cosa”. A condizione che la nuova canna risponda a
tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di risparmio
energetico, rispetti la statica, la sicurezza, il decoro architettonico e non
impedisca il pari godimento degli altri condomini (articolo 1120, ultimo comma,
Codice civile).
Non è dunque
necessario – anche se opportuno – richiedere il preventivo consenso dei
condomini a mezzo di assemblea condominiale, tenuto conto che i diritti
derivanti dagli articoli 1102 – 1120 sono diritti individuali di ogni
condominio a prescindere da qualsivoglia maggioranza assembleare.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 MARZO
2015