sabato, Aprile 20, 2024
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CONDOMINIO: La citazione va notificata all’amministratore

In seguito a una
controversia tra il condominio e un gruppo di proprietari, se la minoranza
impugna una delibera, deve essere chiamato in causa il condominio rappresentato
dall’amministratore, oppure bisogna chiamare in causa, uno per uno, tutti i
condòmini che hanno votato quella delibera?

Nel caso di liti
“interne” di questo tipo, è possibile astenersi e non pagare spese legali?

A. L. – LA SPEZIA

R I S P O S T A

In materia di uso della cosa comune la
legittimazione a stare in giudizio spetta all’amministratore, in rappresentanza
del condominio. La citazione andrà pertanto notificata a lui.

Lo stesso
articolo 1131 (in materia di rappresentanza dell’amministratore), comma 2,
primo periodo, del Codice civile prevede che l’amministratore “può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell’edificio”. E’ opportuno anche citare la sentenza della Cassazione a
sezioni unite, 6 agosto 2010, n.18331, secondo la quale l’amministratore del
condominio può essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma è
tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del
provvedimento che esorbiti dai suo poteri, ex articolo 1131, secondo e terzo
comma, del codice civile.

Per quanto
attiene alla seconda parte del quesito, si richiama la recente sentenza della
Cassazione 18 giugno 2014, n.13885, secondo la quale “la previsione normativa
di cui all’articolo 1132 del Codice civile, nella parte in cui disciplina la
materia delle spese processuali del condominio che abbia ritualmente dissentito
dalla deliberazione di promuovere o resistere ad un’azione giudiziaria rispetto
ad un terzo estraneo, non può ritenersi applicabile in relazione alle spese di
lite tra condominio e condomino. Né, in tale ipotesi può trovare applicazione
la disposizione di cui all’articolo 11101 del Codice civile”. Pertanto, se la
lite è tra condòmini e condominio, non è possibile astenersi.

Nel caso in cui
un condomino dovesse rifiutarsi di pagare quanto deve, si può chiedere un
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 12 GENNAIO
2015

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