Il condominio in
cui vivo è composto di due edifici, che hanno in comune la strada privata e
l’alloggio del portiere.
Nella facciata
di una palazzina si devono eseguire dei lavori. L’amministratore sostiene che
le spese devono essere sostenute anche dall’altra palazzina, dove si trova il mio
appartamento. Le cose stanno veramente così? In caso di risposta negativa,
posso impugnare la delibera votata a maggioranza dall’assemblea?
U. V. – CATANIA
R I S P O S T A
Se abbiamo ben compreso, si è in
presenza di un condominio con due comunioni parziali, relative a due distinte
palazzine.
Se così è, salva
diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, la spesa
relativa alla facciata di una palazzina dev’essere addebitata solo ai condòmini
di questa, a norma dell’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il
quale “se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. Si
tenga anche presente che, per il terzo comma dell’articolo 1123 del Codice
civile, “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità”.
In tale
contesto, si ritiene che il lettore possa impugnare la delibera assembleare.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 FEBBRAIO
2015