Un
condominio, con meno di 8 condomini, decide di non avvalersi più
dell’amministratore. Il codice fiscale deve essere chiuso? Si dovrà presentare
il modello 770 oppure è possibile richiedere la fatturazione in capo ad ogni
singolo condomino che, in quanto persona fisica, non è soggetto a ritenuta?
F. R.– PRATO
R I S P O S T A
In base alle
modifiche all’articolo 23 del Dpr 600/1973, introdotte dalla legge 449/1997,
dal 1° gennaio 1998 i condomìni – e non i loro amministratori – sono diventati
sostituti di imposta e quindi obbligati a dotarsi di un codice fiscale, nonché
di un codice del contribuente attribuito dalla concessionaria per la
riscossione, nonché ad effettuare le ritenute d’acconto sui corrispettivi,
onorari e salari. Con la circolare 240/E/2000, il ministero delle Finanze ha tra l’altro
precisato che “per i condomìni con non più di condomini (ndr: ora con non più
di otto condomini) qualora non si sia inteso nominare l’amministratore, le
ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini, che
utilizzando il codice discale del condominio medesimo, provvederà ad applicare
le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la
dichiarazione dei sostituti di imposta per le ritenute, i contributi e i premi
assicurativi”.
E’
dunque necessario mantenere il codice fiscale del condominio, fermo restando
che qualunque condomino può presentare il modello 770 a nome del condominio,
esclusa la fatturazione in capo ad ogni singolo condomino.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 25APRILE 2016