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CONDOMINIO: Non si può rinunciare al conto corrente

        

La legge 220/2012 sul condominio, in
vigore dal 18 giugno 2013, prevede l’obbligo da parte dell’amministratore di
far transitare tutte le somme riguardantila gestione del condominio su uno
specifico conto, senza necessità di espressa autorizzazione dell’assemblea.

L’amministratore del condominio,
contrario all’apertura del conto corrente e consapevole che i membri dell’assemblea
erano restii a sobbarcarsi ulteriori spese ha pensato, come escamotage, di
convocare un’assemblea straordinaria per chiedere l’autorizzazione alla spesa
per l’apertura del conto. L’assemblea si è pronunciata contraria all’unanimità
sia all’apertura del conto corrente sia alla verifica delle acque potabili
immesse nelle cisterne condominiali, che da 20 anni non vengono controllate
(anche questa voce era stata inserita ad hoc nell’ordine del giorno). Cosa
posso fare per fare applicare una norma di legge a cui l’assemblea si oppone?

A.M.
MESSINA
R I S P O S T A

Prima della
riforma, la giurisprudenza necessaria l’apertura di un conto corrente dedicato
per assicurare una gestione condominiale trasparente (Cassazione, 7162/2012)m
ma riteneva anche che l’assemblea potesse efficacemente dispensare l’amministratore
dal provvedervi (Cassazione, 10199/2012).

La riforma,
invece, impone espressamente all’amministratore l’obbligo di aprire un conto
corrente dedicato per ciascun condominio, prevedendo che – in caso di
inadempimento – l’amministratore possa essere revocato giudizialmente su
ricorso di qualunque condominio (articolo 1129, n.3, del Codice civile).

Si tratta di
una norma che non può essere efficacemente derogata nemmeno mediante una
apposita clausola del regolamento di condominio (articolo 1138, ultimo comma,
Codice civile). La delibera condominiale con cui non si autorizza la spesa
relativa al conto corrente – pertanto – è da considerarsi radicalmente nulla,
esattamente come quella che non autorizza l’analisi delle acque potabili
necessaria per la verifica del rispetto dei parametri legali (si ricorda che l’articolo
5, comma 2, D.lgs 31/2001 individua l’amministratore come soggetto responsabile
del mancato rispetto dei parametri legali per l’acqua potabile a valle del
punto di consegna). Nonostante l’approvazione di simili delibere, dunque, l’amministratore
resta obbligato ad aprire il conto corrente condominiale ed è esposto alle
sanzioni amministrative previste dalla legge per il caso di superamento dei
valori di parametro in materia di acque potabili (da euro 5.164 a euro 30.987,
secondo il disposto dell’articolo 19, comma 2, Dlgs 31/2001).

DAL SOLE 24 ORE DEL 7 OTTOBRE 2013


 

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