In un condominio con sei
appartamenti, uno dei comproprietari svolge funzioni di amministratore.
Attualmente, tutti i versamenti delle
quote condominiali e i pagamenti transitano su di un conto intestato a 3
condomini, di cui uno è l’amministratore. Alla luce della riforma del
condominio, si può continuare ad operare in questo modo o occorre un nuiovo
conto corrente intestato al condominio?
Luigi Damiani – Jesi
R I S P O S T A
Anteriormente
alla riforma, l’articolo 1129, 1° comma del Codice civile stabiliva l’obbligatorietà
della nomina dell’amministratore nel caso in cui il numero dei condomini fosse
superiore a quattro.
La nuova
formulazione della norma eleva il limite in modo considerevole. Infatti, la
nomina diventa ora obbligatoria quando il numero dei condomini sia superiore a
8 (otto). Il novellato 1° comma dell’art.1129 del Codice civile prevede che “quando
i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore
è fatta dall’Autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condominio dell’amministratore
dimissionario”.
La sanzione
prevista dall’art.1129, 12° comma n.3, è la revoca dall’incarico di
amministratore di condominio.
Tuttavia,
nel caso prospettato, qualora l’amministratore sia stato precedentemente
nominato dall’assemblea – sulla base delle vecchie norme codicistiche – dovrà sottostare
alla relativa disciplina novella con la riforma e, quindi, aprire un apposito conto
corrente separato intestato al condominio.
DAL SOLE 24 ORE DEL 22 LUGLIO 2013