Il
mio condominio è di sei piani, con tre appartamenti per piano, compreso il
piano terra, i quali hanno i giardini di loro pertinenza. Uno dei condomini del
piano terra, senza chiedere il permesso e senza nessuna delibera assembleare,
ha installato una tettoia lunga sette metri e larga quattro, appoggiandosi alla
parete del fabbricato. Adesso che è nata l’esigenza di effettuare i lavori
della facciata del fabbricato e quindi di costruire un ponteggio, questo
proprietario pretende che le spese per smontaggio e rimontaggio della tettoia
siano a carico del condominio. Vi chiedo a chi spetta l’onere di questa spesa:
al condominio od al proprietario?
D. S.– PALERMO
R I S P O S T A
A norma
dell’articolo 1122 del Codice civile, il condomino, nella sua proprietà
esclusiva, ovvero nelle parti comuni che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all’uso individuale, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Di tali opere è comunque
data notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Riteniamo
dunque che il condomino – che ha installato la tettoia senza alcuna
autorizzazione dell’assemblea – debba sobbarcarsi la spesa di smontaggio e di
rimontaggio della tettoria, che arreca danno alle parti comuni e impedisce la
conservazione del decoro architettonico della facciata.
D’altra
parte, l’articolo 2043 del Codice civile, impone l’obbligo del risarcimento a
carico di chi, con un proprio comportamento doloso o colposo, cagioni ad altri un
danno ingiusto.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 28
SETTEMBRE 2015