venerdì, Aprile 19, 2024
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CONDOMINIO: Tutti i crediti condominiali si prescrivono in 5 anni

Il
credito condominiale tra locatore/conduttore e tra condomino/condominio si
prescrive in cinque anni, come stabilito dalla legge 133/2008, che ha abrogato
l’articolo 6, comma 4, della legge 847/1973.

Il
credito vantato dal condominio nei confronti del nuovo proprietario di un
appartamento, acquistato all’asta, è quello degli ultimi due anni o quello
degli ultimi cinque anni, alla luce della norma citata?

G.
P.
– PERUGIA

R
I S P O S T A

L’articolo
2948 del Codice civile stabilisce una prescrizione quinquennale in generale per
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La
norma si applica anche agli oneri condominiali, la cui ripartizione deve
avvenire, a pena di prescrizione, entro questo termine.

L’articolo
63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che
chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al
pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno in corso all’acquisto e
a quello precedente. La solidarietà tra acquirente e venditore di immobile, in
condominio, è limitata alle spese dovute solo per l’anno di gestione in corso
al momento del trasferimento dell’immobile e a quello precedente. Eventuali
contributi dovuti per periodi anteriori a quelli per cui è sancita la
solidarietà dall’articolo 63 citato sono ripetibili entro il termine di cinque
anni solo nei confronti dell’allora condomino.

Per
quanto riguarda, invece, la prescrizione degli oneri accessori alla locazione,
l’articolo 6 della legge 841 del 1973 stabiliva che il diritto al rimborso
delle spese sostenute dal locatore, per la fornitura di servizi a favore del
conduttore, si prescrivesse nel termine di due anni.

Questa
norma è stata abrogata dall’articolo 24 del Dl 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modifiche nella legge 133 del 2008. in conseguenza
dell’abrogazione, ha preso a rivivere, per gli oneri accessori alla locazione,
la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2948 del Codice civile.
Rimane la possibilità di interrompere l’eventuale prescrizione con atti idonei
allo scopo (raccomandate, diffide, messe in mora).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
30 GENNAIO 2017

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