giovedì, Aprile 25, 2024
spot_img

CONSOB: L’Arbitro per le controversie finanziarie, come funziona

La Consob introduce un nuovo strumento per i risparmiatori danneggiati dalle banche: il ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie. È gratuito e i tempi sono rapidi.

 

Dal 9 gennaio 2017 sarà operativo l’Arbitro per le controversie finanziarie(Acf), un nuovo organo istituito dalla Consob per risolvere in via stragiudiziale le controversie tra investitori e banche e altri intermediari finanziari [1]

In pratica, il risparmiatore che subisce un danno a causa del comportamento del professionista a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), può fare ricorso al collegio arbitrale, chiedendo anche il risarcimento economico. La procedura, oltre ad essere totalmente gratuita, è molto rapida: la decisione viene emessa entro 90 giorni. Vediamo tutto nel dettaglio.

Chi può rivolgersi all’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie)?

Potranno presentare ricorso all’Acfi cosiddetti investitori «retail», ossia coloro che non hanno adeguata competenza nell’ambito dei servizi finanziari. Si tratta quindi di tutte quelle persone (ma anche società o enti) non specializzate e con scarse conoscenze in materia, che si affidano agli intermediari finanziari per investire o far gestire il proprio denaro.

D’altro canto, l’intermediario finanziario è il professionista che si occupa di vendere al cliente gli strumenti finanziari (ad esempio titoli di borsa), gestire il suo portafogli, fornire una consulenza su come investire o gestire meglio il denaro e così via. L’intermediario finanziario può essere ad esempio una banca, una Sim (Società di intermediazione mobiliare), una Società di intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste italiane (divisione Banco posta). Può trattarsi anche di società estere, purché abbiano una succursale in Italia (se la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitaria).

Perché rivolgersi all’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie)?

I risparmiatori potranno ricorrere all’arbitro per i danni subiti a causa del comportamento scorretto dell’intermediario. Dobbiamo sapere, infatti, che la banca o la società ha precisi doveri nei confronti dell’investitore. Parliamo di obblighi di:

  • informazione (l’intermediario deve informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e soprattutto sui rischi che quest’ultima può comportare);
  • diligenza;
  • correttezza;
  • trasparenza.

Se l’intermediario finanziario non rispetta questi doveri e provoca al risparmiatore un danno fino a 500.000 euro (non oltre tale cifra), quest’ultimo potrà ricorrere all’Acf per far valere le proprie ragioni. Potrà quindi ottenere una pronuncia che condanni il professionista a rimediare alla condotta scorretta e a risarcire il danno economico procurato.

 

Bisogna pagare per ricorrere all’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie)?

Il ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie è gratuito. Le spese di giudizio sono a carico del «Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori», istituito nel 2007 [2]. Se poi il ricorso del risparmiatore è accolto, l’intermediario finanziario condannato dovrà pagare una parte delle spese processuali.

Cosa bisogna fare prima del ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie?

Prima di fare ricorso, è necessario presentare un reclamo direttamente all’intermediario. 

Con questo atto, l’investitore espone il danno subito e chiede al professionista di rimediarvi. Il ricorso all’Acf può essere proposto solo dopo che l’intermediario ha dato espressa risposta al reclamo oppure se sono trascorsi 60 giorni senza che il professionista abbia risposto. 

Il ricorso va comunque fatto entro un anno dalla presentazione del reclamo. Verrà inoltre dichiarato irricevibile se, presso altro organo, è pendente un’altra controversia extragiudiziale (anche promossa dall’intermediario con la successiva adesione dell’investitore).

Come funziona la proceduradavanti all’Arbitro per le controversie finanziarie

L’invio del ricorso all’Acf va effettuato rigorosamente online, mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti, la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea: dopo l’invio, però, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni (cosiddetto «contraddittorio»).

 

Il collegio arbitrale emette la decisione entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (che contiene il ricorso, le deduzioni e i documenti prodotto dalle parti). Il termine può essere prorogato al massimo per altri 90 giorni, ma solo se ciò è necessario perché le questioni da trattare sono nuove o particolarmente complesse, oppure se lo richiedono entrambe le parti.

La decisione del collegio e la sua esecuzione

Se il collegio accoglie il ricorso del risparmiatore, indica le regole che l’intermediario avrebbe dovuto applicare alla vicenda; inoltre, può condannarlo a risarcire i danni subiti dall’investitore. La decisione assegna all’intermediario un termine per la sua esecuzione (in ogni caso, massimo 30 giorni). Se l’intermediario non esegue quanto stabilito dal collegio arbitrale, subisce una specifica sanzione: in pratica, sul sito web dell’Acf, su due quotidiani a diffusione nazionale e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario stesso, verrà pubblicata per 6 mesi la notizia della mancata esecuzione della decisione. È chiaro che ciò influirebbe non poco sulla reputazione professionale dell’intermediario stesso.

 

La decisione dell’arbitro non è vincolante per il risparmiatore, che può sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria (Tribunale).

La composizione del collegio arbitrale

Il collegio è composto da:

  • un Presidente;
  • due membri nominati direttamente dalla Consob;
  • un membro nominato dalla Consob ma su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu);
  • un membro nominato dalla Consob ma su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il collegio decidente è poi assistito da una segreteria tecnica, con funzioni di supporto.

[1]Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016; delibere nn. 19700 e 19701 del 3 agosto 2016.

[2]Art. 8, D.Lgs. n. 179/2007.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Candidatura europei Ilaria Salis

Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?

Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee? Alessandro Nuzzo Fonte: Money.it  18/04/2024  19/04/2024 - 08:31 Ilaria Salis ha accettato di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria alle elezioni vista...
Soccorso in mare

BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE

BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE MARCO FRANCESCO MOROSINI Fonte: glistatigenerali.it 21 Aprile 2024 12 famose personalità della marineria italiana, tra le quali il campione di vela Giovanni Soldini, l’Ammiraglio...