giovedì, Marzo 28, 2024
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CONTO DEDICATO: Esclusi i prodotti finiti venduti a subcontraenti

La nostra società acquista materie prime dall’Italia e dall’estero e dopo aver trasformato le materie prime in prodotti finiti, colloca questi ultimi, a rivenditori, utilizzatori, subappaltatori e subcontraenti di opere pubbliche.

Ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2011 (normativa antimafia), l’acquisto per il magazzino di materie prime, non essendo finalizzato, non rientra nel dettato della norma; se finalizzato si.

Nell’ipotesi in cui i prodotti vengono prodotti a subcontraenti e subappaltatori, rientriamo nella norma con utilizzo del conto dedicato?

RISPOSTA

I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3, comma 1, della legge 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestato tori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. L’espressione “”filiera delle imprese”” si intende riferita “”ai subappalti e ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto””.

Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle linee guida antimafia adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 39/2009. Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di xcantiere, pulizie di cantiere. Come è agevole rilevare, si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all’oggetto di tale contratto.

Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale.

Per gli appalti di fornitura, si ritiene che l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito.: si tratta di sub-forniture di componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell’attività principale dell’operatore economico – assemblaggio o produzione del prodotto finale – indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale.

In questi termini, la risposta allo specifico quesito (fornitura o subcontraenti o subappaltatori) deve intendersi negativa.

DAL SOLE 24 ORE DEL 9 GENNAIO 2012

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