venerdì, Aprile 19, 2024
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CONTRATTO TELEFONICO: Registrazione vocale del contratto telefonico – è valido?

Registrazione vocale del contratto telefonico: è valido?

 

Ho accettato un’offerta telefonica con Telecom con registrazione vocale del consenso, ma non mi è mai arrivato il contratto scritto per posta. Posso contestare le bollette?

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A seguito dell’attuazione, da parte dell’Italia nel 2014, della direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori[1], un contratto telefonico può essere concluso anche con consenso prestato oralmente tramite registrazione vocale, ma la compagnia ha l’obbligo di inviare successivamente al cliente copia del contratto scritto con tutte le condizioni approvate oralmente e ottenere da questi una copia controfirmata. Diversamente il contratto non è valido, con possibilità del consumatore di recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. Ciò però non toglie – a nostro parere – che se dovesse risultare l’utilizzo del servizio da parte dell’utente questi dovrà comunque pagare il traffico in uscita sfruttato; diversamente potrebbe configurarsi un illecito arricchimento senza causa.

Dunque la procedura per l’attivazione di una linea telefonica o di una nuova offerta è la seguente:

  • l’operatore telefona al potenziale cliente e gli descrive succintamente le condizioni contrattuali;
  • il cliente accetta l’offerta;
  • si procede alla registrazione vocale dell’accettazione, ove l’operatore prima fornisce – scandendo in modo chiaro – gli estremi della società fornitrice e le condizioni contrattuali, nonché la possibilità per l’utente di recedere entro 14 giorni dal consenso; successivamente viene chiesto il consenso del cliente (basta un semplice «» o «accetto»);
  • la compagnia telefonica conserva su supporto durevole il consenso dell’utente;
  • la compagnia invia all’utente una copia scritta del contratto con tutte le condizioni contrattuali;
  • l’utente firma il contratto e lo rispedisce alla compagnia telefonica.

L’informazione che l’operatore telefonico fa al cliente prima della conclusione del contratto verbale e, quindi, prima del consenso da questi prestato deve essere chiara, intellegibile e completa. In ogni caso,entro 14 giorni dalla registrazione della telefonata l’utente ha il diritto di recedere senza dover fornire motivazioni.

Il consumatore deve, inoltre, essere informato dall’azienda proponente della possibilità, in alternativa, di ricevere la proposta di contratto anche per email, pennetta usb, cd, dvd, per poi prestare il proprio consenso, anche telefonicamente, aderendo all’offerta (leggi Contratti conclusi telefonicamente: serve l’accettazione scritta).

Secondo il nuovo regolamento Agcom [2], i contratti conclusi tra operatori e consumatori che riguardano la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi.

I contratti conclusi tra operatori ed utenti non possono prevedere termini per la comunicazione delladisdettadel contratto superiori a trenta giorni dalla scadenza del periodo di durata del vincolo contrattuale. L’operatore deve avvisare i propri clienti dell’approssimarsi del termine per comunicare la disdetta con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza di tale termine.

note

[1]D.lgs. n. 21 del 21.02.2014.

[2]Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS: “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.

Fonte: LLpT

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