Mio
padre è deceduto nel 1992, quando era già in pensione. Ho trovato dei
contributi da lui versati in Venezuela e in Olanda, per i quali non ha mai
chiesto il riscatto. Mia madre, attualmente, riceve la pensione di
reversibilità di mio padre.
Di
questi contributi versati all’estero, le spetterebbe qualcosa? Se sì, cosa
dovremmo fare?
G. Z.– CESENA
R I S P O S T A
Va premesso che
la presenza di contributi esteri, per i quali è ammessa la cosiddetta
totalizzazione con i contributi nazionali, permette di sommarli ai fini del diritto
alla pensione, e non della misura della pensione stessa. Nei due casi citati
(versamenti in Olanda e Venezuela) si applica il regime della totalizzazione,
uno per l’applicazione delle regole comunitarie (Olanda), l’altro in virtù di
una convenzione stipulata tra l’Italia e il Paese sudamericano.
Rispetto
alla pensione di reversibilità, la presenza di contributi esteri pregressi non
ha effetto, perché la pensione è stata già liquidata all’assicurato, a meno
che, totalizzando a suo tempo i contributi italiani con quelli esteri, non
fosse stato possibile maturare prima la pensione. In questo caso la pensione
originale andrebbe rideterminata, e ai titolari della reversibilità spetterebbe
la nuova pensione.
In
secondo luogo è possibile totalizzare i contributi esteri con quelli italiani,
al fine di maturare il diritto alla pensione nei due Stati indicati, sempreché,
oltre al requisito contributivo che può, appunto, perfezionarsi con la
totalizzazione, si siano realizzate le altre condizioni previste in quegli
Stati. Se l’assicurato deceduto ha, per ipotesi, maturato il diritto alla
pensione, andrà poi verificato che cosa prevede la legislazione estera per
quanto riguarda il diritto dei superstiti alla pensione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23NOVEMBRE 2015