Un
amico (nato il 18 novembre 1968) ha fatto richiesta di ricongiunzione all’Inps
di competenza. La sede ha risposto che i contributi soggetti a ricongiunzione
sono di 20 anni e 1 mese. Dal momento che la ricongiunzione è alquanto onerosa,
si è deciso di non accettare e di rinunciare
alla ricongiunzione dei contributi.
Questa
decisione è stata presa contattando un ente di patronato che ha consigliato di
fare invece la totalizzazione dei contributi. Controllando le informazioni sul
sito Inps abbiamo letto che:”L’assicurato, ancora, non deve aver richiesto e
accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n.29 e 5 marzo 1990, n. 45”. In definitiva: avendo la persona in
questione richiesto e non accettato la ricongiunzione, quando arriverà all’età
pensionabile potrà richiedere la totalizzazione di questi contributi o andranno
persi?
A. P. – TARANTO
R I S P O S T A
La totalizzazione nazionale di
cui al Dlgs 42/2006 è preclusa al
momento in cui si determina l’accettazione della ricongiunzione da parte
dell’interessato. Nella previgente disciplina (articolo 3, comma 2, del Dm n.57
del 7 febbraio 2003) si prevedeva, invece, che la preclusione si verificasse
con l’accoglimento della domanda. Tale precisazione è stata fornita dall’Inps
con la circolare 69 del 9 maggio 2006.
Pertanto,
nel caso in esame, il lettore potrà accedere alla pensione in regime di
totalizzazione. Si ricorda che la pensione in regime di totalizzazione calcola
i ratei pensionistici con le regole del sistema contributivo puro, salvo che
nella gestione interessata non si abbiano i requisiti per una autonoma
prestazione. Inoltre, nel caso di pensione totalizzata continua ad applicarsi
la finestra mobile di 18 mesi per la pensione di vecchiaia conseguita con 65
anni e 7 mesi oppure con una finestra mobile di 21 mesi per la pensione
conseguita con 40 anni e 7 mesi di contribuzione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7MARZO 2016