venerdì, Aprile 19, 2024
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CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: Criteri di valorizzazione automatica

        

Riepilogo dei criteri di valorizzazione dei periodi accreditati
figurativamente, applicati dalla procedura di valorizzazione
automatica

L’applicativo che determina in automatico il valore retributivo da
accreditare ai periodi di contribuzione figurativa opera sulla base delle
disposizioni che nel tempo, a partire dalla circolare n. 598 RCV/171 del 24
luglio 1982, sono state emanate sulla materia.

L’applicativo in esame non calcola il valore retributivo dei periodi:

– di integrazione salariale,

– di aspettativa per cariche politiche e per incarichi sindacali (legge
300/1970)

– di persecuzione politica o razziale (legge 10 marzo 1955, n. 96)

– di ricostruzione del rapporto assicurativo
di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36,

per la cui valorizzazione sono previsti criteri diversi da quelli indicati
dai primi 3 commi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981.

L’applicativo non tratta neppure la valorizzazione dei periodi di mobilità,
che risultano registrati in estratto conto completi dell’ammontare della
relativa retribuzione figurativa (v. msg. n. 15223 del 19 novembre 1996).

1) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI PERIODI FIGURATIVI

Il valore retributivo che la procedura automatizzata attribuisce a ciascun
evento figurativo viene calcolato sulla base degli emolumenti erogati al
lavoratore ed assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro nel corso
dell\’anno o del minor periodo considerato.

Nel calcolo del valore retributivo figurativo rientrano anche le retribuzioni
dei periodi per i quali la contribuzione è dovuta, non versata e non prescritta,
quelle derivanti da costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 e da riscatto di periodi lavorativi (all’estero, in Libia,
ecc..), nonché le retribuzioni correlate a versamenti volontari ed a riscatti
effettuati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori a part-time.

Di norma, devono essere invece escluse dalla base di calcolo:

a) le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta (presenti nelle
denunce individuali dall’anno 1989 o registrate in ARPA con codice 142) che si
riferiscono:

– a settimane parzialmente lavorate (ad esempio settimane nelle quali si
collocano malattie non accreditabili, per eventi di durata inferiore a 7
giorni);

– ad uno degli eventi che danno diritto all\’accredito di
contribuzione figurativa (malattia di almeno 7 giorni, gravidanza e puerperio,
donazione sangue,
assistenza
antitubercolare, …);

– a trattamenti di integrazione salariale;

b) le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del mancato
preavviso, non assimilabili alle retribuzioni correnti (il periodo di preavviso
viene comparato ad un periodo di lavoro effettivo soltanto ai fini della
determinazione della misura dell’indennità);

c) le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute) e le
somme pagate a titolo di arretrati, dovuti per legge o per previsione
contrattuale e riferiti ad anni precedenti.

Non vengono inoltre considerati nel calcolo:

– i contributi volontari (fatta eccezione per i versamenti volontari
integrativi della contribuzione obbligatoria),

– i contributi figurativi (per malattia, maternità, servizio militare,
disoccupazione, malattia specifica, aspettative politiche/sindacali, ecc..),
fatta eccezione per quelli relativi a periodi di integrazione salariale;

– i contributi da riscatto relativi a fattispecie non attinenti ad
attività lavorativa, fatta eccezione – come sopra specificato – per i periodi di
rendita vitalizia, di lavoro all’estero, di lavoro in Libia e per quelli versati
ad integrazione di periodi contributivi obbligatori.

1.1) Eventi collocati in vigenza delle marche assicurative

I criteri di valorizzazione dei periodi figurativi definiti dall’articolo 8
della legge n. 155/1981 trovano applicazione anche quando la base di calcolo
della “retribuzione figurativa” è costituita dai contributi IVS accreditati ai
periodi di vigenza delle marche assicurative.

Ad ogni periodo antecedente al sistema DM/1969, in corrispondenza del quale
risulta registrato il contributo IVS, la procedura attribuisce il corrispondente
valore di retribuzione, desumendolo dalla tabella C allegata al DPR n. 488/1968
(tabella successivamente sostituita dalla “tabella E”, allegata al decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402 convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537) e
determina la relativa retribuzione media settimanale, che viene accreditata a
ciascuna settimana del periodo figurativo. In presenza di più periodi nello
stesso anno solare la procedura calcola per ciascuno di essi la retribuzione
corrispondente al rispettivo valore IVS, determina la retribuzione media
settimanale su base annuale e l’attribuisce al periodo accreditato
figurativamente.

In concreto, pertanto, ogni volta che il calcolo del valore figurativo prende
a riferimento un anno solare antecedente all\’introduzione del sistema DM/1969,
il valore retributivo assegnato al periodo figurativo viene determinato
effettuando la media settimanale delle retribuzioni dedotte dai contributi base
IVS, mediante l\’uso delle richiamate tabelle. Tale valore figurativo medio viene
attribuito nella misura determinata, anche se di importo superiore a quello
della retribuzione della classe massima di ciascuna tabella dei contributi IVS
in uso pro-tempore (cfr. punto 1, circ. 56 del 6.3.1985). Qualora le
retribuzioni desunte dall’anzidetta tabella C siano relative a periodi
antecedenti al 30 aprile 1968 e rientrino nel calcolo della retribuzione
pensionabile, la rivalutazione di cui all’art. 3, comma 11, della legge 29
maggio 1982, n. 297 viene operata in misura corrispondente alla variazione
dell’indice ISTAT fra il 1968 – anno al quale dette retribuzioni pregresse sono
state attualizzate – e l’anno precedente la decorrenza della pensione (cfr.
circ. 124 del 10.11.2006). Si precisa che le registrazioni pluriennali presenti
negli archivi ARPA vengono elaborate dalla procedura con frazionamento per anno
solare e contestuale ridistribuzione proporzionale del numero di settimane del
periodo considerato e della relativa contribuzione IVS, laddove presente.
L’importo medio settimanale IVS, così ottenuto ed attribuito all’anno di
riferimento del calcolo, costituisce l’elemento su cui la procedura determina il
valore da assegnare all’accredito figurativo (retribuzione corrispondente alla
classe IVS immediatamente superiore). Per quanto ovvio, si fa presente che per
un calcolo coerente con l’importo IVS dell’anno di accredito dell’evento
figurativo è necessario la scissione di una registrazione pluriennale in
registrazioni annuali a cura dell’operatore, con attribuzione a ciascun anno
dell’effettivo numero di settimane e del relativo importo di contribuzione, in
particolare quando il periodo considerato risulta non interamente coperto. A
tale proposito si precisa che l’importo IVS di ciascun anno non deve essere
depurato della quota IVS relativa a mensilità aggiuntive (gratifiche, ecc.),
considerata l’assenza di informazioni in merito all’ammontare delle retribuzioni
ridotte, che devono essere detratte dall’imponibile per espressa previsione
normativa. Consegue che i codici ARPA 141 e 142 non devono essere utilizzati per
periodi coperti con marche assicurative…
CIRCOLARE INPS
 
 

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