A
seguito di un intervento di ristrutturazione, la ditta esecutrice ha causato
una rottura (foro sul soffitto) nell’appartamento sottostante. Dopo aver
provveduto alla riparazione del foro (circa 10 cm di diametro), si doveva
provvedere alla tinteggiatura della sola parte riparata, o dell’intero
soffitto. La persona danneggiata pretende invece che venga tinteggiata in toto
la stanza, che però presenta uno stato di ammaloramento generale, essendo
un’abitazione sulla quale non vengono effettuati interventi da oltre 20 anni,
con la vernice risulta distaccata su alcuni punti, con presenza di macchie non
certo causate dal danno recente. Si chiede se sia corretto pretendere la
tinteggiatura di tutto il locale con un intervento che comporta la raschiatura
della vernice preesistente e la stuccatura, dunque molto oneroso e, in ogni
caso, non legato all’evento di rottura accidentale.
L. P.– ASCOLI PICENO
R I S P O S T A
Il
danno cagionato per responsabilità della ditta esecutrice fa sorgere l’obbligo
in capo al responsabile civile di rifondere il danneggiato mediante la
reintegrazione del danno in forma specifica – in tal caso il ripristino dello
stato dei luoghi al momento antecedente il sinistro – ovvero la liquidazione di
una somma economicamente equivalente al pregiudizio subito.
Nello
specifico, dalla descrizione operata dal lettore, non paiono sussistere
elementi tali da giustificare la richiesta di ritinteggiatura dell’intera
stanza, qualora un intervento localizzato sia sufficiente ad ottenere il
ripristino sopra descritto.
Anche
in caso di liquidazione del danno, pertanto, la somma riconosciuta dovrà
consistere nell’importo strettamente necessario all’esecuzione di tale
intervento, salva la dimostrazione di ulteriori danni subiti e direttamente
connessi al sinistro.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11
GENNAIO 2016