Quali sono le
procedure che deve seguire il portiere di un condominio per la restituzione
della corrispondenza speciale (raccomandate, atti giudiziari, cartelle di
pagamento eccetera) relative a condòmini o inquilini che si rendono
irreperibili?
F. V. – CATANIA
R I S P O S T A
L’ipotesi di notificazione di un atto
giudiziario a mani del portiere di uno stabile è espressamente contemplata dal
nostro ordinamento dall’articolo139 del Codice di procedura civile, nonché
dall’articolo 7 della legge 890 del 1982, per il caso di notifica a mezzo
posta.
In entrambi i
casi, il portiere è tenuto a ricevere le notifiche, sempre che il destinatario
della notifica abiti o svolga la sua attività in quell’immobile. L’eventuale
irreperibilità di tale soggetto può essere fatta rilevare dal portiere
all’ufficiale giudiziario, ma spetta a quest’ultimo valutare la situazione
oggettiva. Rientra infatti tra i compiti propri dell’ufficiale giudiziario dare
atto dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche del medesimo. In ogni
caso, non sembra che il portiere abbia la facoltà di rifiutare la ricezione
dell’atto, dovendo però limitarsi a sottoscrivere una ricevuta e non
l’originale del medesimo. Le stesse regole si applicano anche per le
notificazioni delle cartelle esattoriali, mentre non vi è un obbligo di
ricezione delle semplici raccomandate postali che pervengono a mezzo del
portalettere.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 27APRILE 2015