sabato, Aprile 20, 2024
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CONTROVERSIE LEGALI: Ricognizione del debito anche con atto privato

Ho
prestato 4.000 euro a una cugina, senza formalizzare alcunché per iscritto.
Essendo trascorsi cinque anni senza che ci sia stato alcun rimborso, desidero
ora stilare un documento nel quale evidenziare il mio credito e farlo firmare
dalla debitrice. E’ sufficiente questo documento privato o, per la sua
validità, serve una scrittura stipulata presso un notaio? Ci può essere, ai
fini fiscali, presunzione di interessi se lo faccio a titolo gratuito?

A. D.– TREVISO

R I S P O S T A

Il
cosiddetto atto ricognitivo del debito è previsto e disciplinato dall’articolo
1988 del Codice civile. Tale atto, tuttavia, non fa sorgere di per sé una
obbligazione di pagamento, ma produce esclusivamente l’effetto di liberare il
creditore dall’onere di dover provare il rapporto in base al quale si è
costituito il suo diritto. Per effetto della ricognizione del debito, infatti,
il credito si presume esistente fino alla prova contraria, che dovrà essere
fornita dal debitore, contrariamente alla regola generale per cui sarebbe il
creditore a dover provare il proprio credito. Tra gli ulteriori effetti che
produce la ricognizione del debito, vi è quello di interruzione dei termini di
prescrizione, il cui computo complessivo ripartirà dalla data di sottoscrizione
dell’atto. Quanto alla forma, l’articolo 1988 non dice nulla e, quindi, è
possibile redigerlo in forma libera attraverso una mera scrittura privata. Dal
punto di vista fiscale, l’atto di ricognizione del debito è soggetto alla
registrazione a tassa fissa e solo in caso d’uso, cioè solo nel caso in cui il
suo possessore intenda utilizzarlo in giudizio, o anche soltanto farvi apporre
una data certa attraverso la stessa registrazione. Quanto agli interessi,
l’atto con cui si prestano soldi ad altri, ai sensi dell’articolo 1815 del
Codice civile, è normalmente produttivo di interessi legali, salva la diversa
volontà delle parti: nella ricognizione di debito, invece, tale presunzione non
c’è e sarà, quindi, necessario specificare l’eventuale pattuizione di interessi
pregressi o futuri.

DAL “IL SOLE 24
ORE” DEL12 OTTOBRE 2015

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