venerdì, Marzo 29, 2024
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CONVIVENZA: Mi spetta l’assegno di mantenimento?

Convivenza: mi spetta l’assegno di mantenimento?

 

Cessata la convivenza, il convivente economicamente debole non ha diritto a essere mantenuto dall’altro: non può dunque fare causa e chiedere il pagamento di un assegno di mantenimento.

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Con la riforma attuata con la legge Cirinnà, le coppie di fatto sono divenute oggetto di un’apposita regolamentazione che prevede due diversi scaglioni di tutela: quella prevista dalla legge (che si applica in automatico) e quella, ulteriore, che i partner possono stabilire firmando un contratto di convivenza. Il contratto di convivenza va infatti a integrare la disciplina legale, stabilendo ulteriori diritti e doveri a carico della coppia di conviventi e, di fatto, personalizzandoli alle rispettive esigenze e aspettative, come quella della previsione del pagamento di un assegno di mantenimento. Sul punto rinviamo all’articolo Convivenza: cosa conviene fare?L’unica cosa che non può stabilire il contratto di convivenza è imporre l’obbligo di fedeltà: in caso di tradimento del convivente non vi sono infatti alcune conseguenze né rimedi legali. Diverso – dicevamo – è il caso degli alimenti: l’assegno di mantenimento al convivente è dovuto solo se lo prevede il contratto di convivenza.

Dopo la convivenza mi spetta il mantenimento?

La legge non stabilisce alcun obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al convivente di fatto. Una volta venuta meno l’unione, il convivente con un reddito più basso non ha diritto a essere mantenuto dall’altro: non può neanche fare una causa per chiedere il pagamento di un assegno di mantenimento dimostrando la propria difficoltà economica. Tuttavia, i conviventi possono prevedere, nel contratto di convivenza, il pagamento di una somma di denaro (periodico o in un’unica soluzione) a tutela del soggetto economicamente più debole. Si tratta, insomma, di un mantenimento vero e proprio, equiparabile a quello previsto per le coppie sposate che scatta, però, solo se previsto di comune accordo dai partner. Dunque la differenza tra il mantenimento per le coppie sposate e quelle di conviventi è la seguente: se per le coppie sposate, in caso di mancato accordo sull’ammontare del mantenimento, è il giudice che provvede e determina l’importo da versare all’ex con il reddito più basso, per le coppie non sposate invece il tribunale non può mai intervenire in assenza di una specifica e preventiva intesa tra i due sul punto. In altre parole, o i conviventi si accordano precedentemente – nel contratto di convivenza – sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento e sulla sua misura, oppure non possono poi correre ai ripari con un giudizio. Il giudice può condannare al versamento del mantenimento solo se previsto nel contratto di convivenza.

In particolare, il contratto di convivenza può prevedere – ma non è obbligatorio che lo faccia – il pagamento di una somma di denaro a titolo di mantenimento dell’altro convivente privo di reddito adeguato. Il contratto può stabilirne l’ammontare, le modalità di pagamento (ad es. in un’unica soluzione o a rate), la durata (ad es. per un periodo pari a quello di durata della convivenza) e le modalità di effettuazione (ad es. assegno circolare o bonifico bancario);

Il contratto di convivenza può anche disporre la sorte della casa in cui svolgeva la vita di coppia (anche se il proprietario è uno solo o se la casa è in locazione). È possibile prevedere un periodo di tempo durante il quale l’ex convivente può continuare ad abitare nella casa comune, fino a che non abbia trovato un nuovo alloggio.

Diverso è il caso del mantenimento dei figli, per i quali invece permane l’obbligo di provvedere alla relativa crescita e istruzione, in base alle rispettive capacità economiche. In caso di disaccordo tra i conviventi può intervenire il giudice fissando l’assegno di mantenimento per i figli (da versare all’ex coniuge finché questi sono minorenni e non ne chiedono il pagamento nelle proprie mani).

Dopo la convivenza mi spetta il risarcimento del danno?

La legge inoltre non prevede neanche la possibilità di chiedere un risarcimento del danno a causa della cessazione della convivenza neanche se questa avviene per volontà unilaterale di uno dei due partner, senza preavviso o con modalità brusche (si pensi al caso del tradimento). La giurisprudenza ha infatti precisato come la cessazione di un rapporto di convivenza, non accompagnato da violenze, non genera mai un illecito verso l’altro convivente, essendo la convivenza, per sua natura, un rapporto libero, che può venir meno in qualsiasi momento.

Fonte: LLpT

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