venerdì, Marzo 29, 2024
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COSTRUZIONE PRIMA CASA: Si applica il 4 per cento

Mi
appresto a costruire una nuova abitazione, che sarà la mia prima casa. Inoltre,
al piano superiore costruirò una piccola abitazione, che risulterà seconda
casa. Vorrei sapere se è corretta l’Iva al 4% sulla prima casa e quale aliquota
Iva dovrò usare per l’abitazione al piano superiore.

G. D.– LECCE

R I S P O S T A

La
costruzione in appalto della prima casa è soggetta all’aliquota Iva del 4 per
cento (n.39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972) in presenza di tutte le
condizioni di legge per i benefici fiscali per la costruzione della prima casa.
Queste condizioni sono:

a)non possesso, esclusivo
o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova
l’immobile che si va a realizzare;

b)non titolarità, neppure
per quote o in comunione legale su tutto il territorio nazionale, di diritti di
proprietà, suo, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di
abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa.

In
particolare, l’immobile dev’essere ubicato nel territorio del Comune di
residenza dell’acquirente o del Comune in cui, entro 18 mesi, l’acquirente
stabilirà la propria residenza. In caso di possesso di un’altra abitazione
acquistata con le agevolazioni prima casa, è possibile fruire ugualmente delle
agevolazioni, a condizione che, entro un anno, si venda l’abitazione già
posseduta (articolo 1, comma 55, della legge 208/2015, di Stabilità per il
2016).

Per
contro, in assenza di tali requisiti (cioè, in caso di costruzione di una
seconda casa), si applica l’Iva con l’aliquota del 10 per cento (n.127 –
quaterdecies, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972). In caso di costruzione
contestuale di due abitazioni, occorre specificare, in sede di contratto, che
per una delle due abitazioni sussistono i requisiti prima casa, altrimenti
l’intero appalto è soggetto all’aliquota Iva del 10 per cento. Sempre in sede
contrattuale, occorre distinguere i corrispettivi relativi alla prima e alla
seconda casa, soggetti rispettivamente all’Iva al 4 e al 10 per cento.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016

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