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CREDITO: Fondo di solidarietà per il personale del credito. Assegno straordinario, durata massima fino a sette anni per il biennio 2016-2017

Fondo di solidarietà per il
personale del credito. Assegno straordinario, durata massima fino a sette
anni per il biennio 2016-2017

(
Inps, Messaggio 16.12.2016 n. 5100)

Direzione
Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 16-12-2016

Messaggio n.
5100

OGGETTO: Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell\’occupazione e del reddito del personale del credito.
Assegno straordinario, durata massima fino a sette anni per il biennio
2016-2017.

Il decreto interministeriale
n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 266 del14/11/2016,
ha modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del
creditoordinario nella parte relativa alla durata massima dell\’assegno
straordinario.

Come è noto, ai sensi
dell\’art. 5, comma 1, lettera b , del decreto interministeriale n. 83486
del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito
coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale,
compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire
dell\’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione
del trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di
vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di
appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro.

L\’art. 12 del decreto legge
n. 59 del 3 maggio 2016, convertito nella legge n. 119 del 30 giugno 2016
recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali,nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione” (GU n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto che,
limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità
di finanziamento prevista dall\’art. 33, comma 3, del decreto legislativo
n. 148 del 14 settembre 2015, la durata massima dell\’assegno straordinario
aumenti da cinque a sette anni.

Pertanto, ai sensi del
citato decreto del 23 settembre 2016, per le nuove decorrenze di assegno
straordinario comprese nel biennio indicato in oggetto (ultima decorrenza
ammessa 1°dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre
2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a
ottantaquattro mesi (7 anni).

Per l\’aggiornamento delle
procedure di liquidazione si fa riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore Generale
f.f.
Vincenzo Damato

 

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