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CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Circolare INPS

        

INPS – Messaggio 27 settembre 2013, n. 15256

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione reddituale.

 

1 – PREMESSA

 

L\’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, nell\’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi
da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell\’applicazione del
divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all\’ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all\’anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini
dell\’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell\’anzidetta disposizione i
titolari di pensione con decorrenza compresa entro l\’anno 2012, soggetti al
divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per
detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2013, data di scadenza
della dichiarazione dei redditi dell\’anno 2012, i redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell\’anno 2012.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono
chiarimenti in ordine all\’individuazione dei pensionati tenuti alla
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell\’anno 2012.

 

2 – PENSIONATI ESCLUSI DALL\’OBBLIGO DI DICHIARARE I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL\’ANNO 2012.

 

Sono esclusi dall\’obbligo di dichiarazione, in quanto
non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo:

– i titolari di pensione e assegno di invalidità
avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che
per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio
2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,
indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e
la liquidazione della prestazione;

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel
sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente
cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l.
25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;

– i titolari di pensione di anzianità e di
trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto
dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle
forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa
che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi
successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la
liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio
n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda
che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del
1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla
tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in
cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e
n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

 

3 – PENSIONATI SOGGETTI ALL\’OBBLIGO DI DICHIARARE I
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL\’ANNO 2012.

 

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di
cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell\’anno 2012 entro il 30 settembre 2013, tenuto conto del
termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti
situazioni particolari.

 

3.1 – L\’articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del
1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi
da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità
dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo
non superiore all\’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di
assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2,
sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a
tale divieto qualora nell\’anno 2012 abbiano conseguito un reddito da lavoro
autonomo pari o inferiore a euro 6.253,00.

 

3.2 – L\’articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del
1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attività svolte nell\’ambito di programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono
alcun rilievo ai fini dell\’applicazione del divieto di cumulo con la
pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all\’articolo 11
della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall\’articolo 15 della legge 6 dicembre
1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l\’esercizio della
funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui
all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non
costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio
n. 340 del 26.9.2003, lettera B).

Del pari tutte le indennità comunque connesse a
cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti
e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei)
non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v.
circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p.
1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento
pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n.
276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari
aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo
2000).

A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre
2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono
esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale
funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

 

4 – REDDITI DA DICHIARARE

 

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali.

Il reddito d\’impresa deve essere dichiarato al netto
anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all\’anno di riferimento del
reddito.

Con la medesima comunicazione sarà possibile
dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già
provveduto.

 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE

 

I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a
livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in
argomento con il “bustone”.

Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur
essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT
dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it- MODULI,
compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

 

6 – REGIME SANZIONATORIO

 

Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10
del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall\’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione
dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all\’ente previdenziale di
appartenenza una somma pari all\’importo annuo della pensione percepita nell\’anno
cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall\’ente
previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

 

7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2013

 

A norma del comma 4-bis, aggiunto all\’articolo 10 del
D. Lgs. n. 503 del 1992 dall\’articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali
sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di
conseguire nel corso dell\’anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare
all\’ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità
illustrate al punto 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati
entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini
dell\’IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova
applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti
a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2013.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a
preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2013
resa a consuntivo nell\’anno 2014.

 

8 – ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI
PENSIONATI

 

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai
pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle
pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale
a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata
a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione
reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale
dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per
l’anno precedente.

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