venerdì, Aprile 19, 2024
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CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’ E PART TIME: Pronuncia della Cassazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Sentenza 14.12.2011 n. 26869
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. ROSELLI           Federico                    –  Presidente   – Dott. STILE             Paolo                       –  Consigliere  – Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella                   –  Consigliere  – Dott. TOFFOLI           Saverio                –  rel. Consigliere  – Dott. BRONZINI          Giuseppe                    –  Consigliere  – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: I.N.P.S.  – ricorrente – contro M.P., – controricorrente – avverso  la  sentenza  n. 19/2007 della CORTE D\’APPELLO  di  TRIESTE, depositata il 27/02/2007 R.G.N. 124/05; udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI; udito l\’Avvocato LANZETTA ELISABETTA; udito l\’Avvocato PERSICHELLI CESARE; udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l\’accoglimento del ricorso.

                

FATTO
M.P. – che nella qualità di dipendente dell\’INPS aveva usufruito della facoltà di accedere al pensionamento di anzianità con contemporanea trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro in atto, a norma della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187 e del D.M. n. 331 del 1997 – adiva il Tribunale di Gorizia chiedendo il riconoscimento del suo diritto a giovarsi della disciplina sulla cumulabilità della pensione e della retribuzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44 e, precisamente, della facoltà, prevista dal comma 2 di detto articolo, di accedere a tale regime mediante il pagamento di una quota del rateo di pensione del gennaio 2003. La domanda era accolta dal Tribunale con sentenza che era confermata dalla Corte d\’appello di Trieste. La Corte d\’appello riteneva che quella invocata costituisse, in base al tenore letterale delle disposizioni, una disciplina applicabile a tutti i casi in cui precedentemente trovavano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo di pensione e retribuzione. L\’Inps ricorre per cassazione con due motivi. L\’intimato resiste con controricorso. L\’Inps ha depositato memoria illustrativa.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187, della L. n. 289 del 2002, art. 44 dell\’art. 1362 c.c. e segg., in relazione al D.M. 29 luglio 1997, n. 331, artt. 1 e 3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell\’art. 15 disp. gen., della L. n. 153 del 1969, art. 22 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187. Con i due motivi, che vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, l\’Inps ripropone la tesi interpretativa disattesa dal giudice di merito, secondo cui il regime di parziale cumulabilità tra pensione e retribuzione previsto, per i dipendenti pubblici, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 187, e dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 331 del 1997 (in via di estensione ed adattamento di quanto previsto per i dipendenti privati dal comma 185) ha una natura spiccatamente speciale, in ragione anche della sua connessione con la specialità della complessiva disciplina a cui tale regola sulla cumulabilità collegata. Disciplina che, al fine di rendere possibili e incentivare nuove assunzioni, consente una deroga al fondamentale principio secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro in atto costituisce un presupposto essenziale dell\’accesso alla pensione di anzianità. Il ricorso è fondato. La questione è stata recentemente esaminata da questa Corte in termini approfonditi, chiari ed assolutamente condivisibili (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25800, deliberata il 12 ottobre 2011). La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 185, (misure di razionalizzazione della spesa pubblica), al fine di favorire l\’assunzione di nuovo personale da parte delle imprese, ha collegato una speciale disciplina pensionistica all\’ipotesi che al personale in possesso dei requisiti di contribuzione e di età per l\’accesso al pensionamento di anzianità il datore di lavoro consentisse il passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo parziale e contemporaneamente il medesimo datore di lavoro assumesse nuovi dipendenti per una durata e un tempo lavorativo tale da compensare la riduzione della prestazione concessa ai dipendenti già in servizio. In tal caso a questi ultimi era riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità con riduzione dell\’importo della pensione secondo una determinata proporzione rispetto al ridimensionamento della loro prestazione lavorativa. Il comma 187 del medesimo art. 1 ha previsto l\’estensione e adattamento della medesima disciplina ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni mediante apposito regolamento, prescindendosi dall\’obbligo di nuove assunzioni (mirandosi così, evidentemente, a consentire ai dipendenti più anziani un\’uscita graduale dagli impegni lavorativi e alla pubblica amministrazione una riduzione degli oneri per il personale; in caso di mancato ricorso a nuove assunzioni). La disciplina regolamentare è stata emanata con il D.M. 29 luglio 1997, n. 331. L\’art. 1, comma 1, ribadendo quanto già previsto per il personale privato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, precisa che il godimento della pensione di anzianità è concesso in deroga al regime di non cumulabilità con redditi da lavoro di cui al comma 189 del medesimo L. n. 662 del 1996, art. 1. L\’art. 3, comma 1, specifica i limiti del cumulo tra pensione e retribuzione (la loro somma non può oltrepassare l\’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno) e nel comma 2 è specificato che il regime di cumulo (evidentemente quello appositamente specificato) ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro. La domanda proposta nel presente giudizio è basata sull\’assunto che sul regime, indubbiamente speciale, di cumulabilità tra pensione e retribuzione delineata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 e dal D.M. n. 331 del 1997 abbia inciso la nuova disciplina sul cumulo tra pensione e retribuzione dettata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44. E\’ opportuno ricordare che la pensione di anzianità è stata istituita dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 che consentiva il conseguimento della pensione sulla base del possesso di una certa anzianità di iscrizione e contribuzione all\’a.g.o. (35 anni), a prescindere dal raggiungimento da parte dell\’assicurato di una determinata età. Come è noto, solo in tempi più recenti è stato richiesto il concorso di requisiti di età, variamente modulati. Invece è sempre rimasto immutato il requisito, dettato dall\’art. 22, comma 1, lett. c), della mancata prestazione di attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione, tradizionalmente non previsto per l\’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema dell\’assicurazione generale obbligatoria (e tuttavia più recentemente introdotto anche per tale tipo di pensione). Quanto alla cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi derivanti da attività lavorativa, la relativa problematica ha fatto la sua comparsa fin dall\’epoca dell\’istituzione della pensione di anzianità, in quanto il citato art. 22, art. 6 prevedeva la non cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione derivante da lavoro subordinato. Come si evince anche dalle disposizioni applicative di cui ai commi successivi, il pensionato di anzianità (ferma restando la necessità di porre fine all\’eventuale rapporto di lavoro in corso prima di poter chiedere la pensione di anzianità) poteva svolgere attività lavorativa, ma il trattamento di pensione si riduceva – al limite annullandosi – nella misura della retribuzione percepita. La disciplina del cumulo della pensione di anzianità con redditi da lavoro dipendente, o, come successivamente previsto, anche con redditi da lavoro autonomo, ha subito diverse variazioni nel corso nel tempo (per il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo, cfr. il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, che ha previsto per le pensioni di anzianità il divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente e la cumulabilità solo nella misura del 50% e con redditi da lavoro autonomo; quest\’ultimo aspetto della disciplina, dopo avere subito una modifica nel senso di una radicale esclusione del cumulo da parte della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 189, relativamente ai trattamenti di nuova liquidazione, ha visto il ripristino da parte della L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2, di una parziale cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo). Nella specie la sentenza impugnata, recependo la tesi dell\’attuale controricorrente, sostiene che, alla posizione dei soggetti che si trovavano nel regime di concorso tra pensione di anzianità e prestazione di lavoro subordinato disciplinato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 187, e dal D.M. n. 331 del 1997, sia applicabile la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44. Quest\’ultimo, rubricato “abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro”, al comma 1 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l\’estensione ai casi caratterizzati da anzianità contributiva pari o superiore (al momento del pensionamento) ai 37 anni e da età anagrafica di almeno 58 anni, l\’estensione del regime di totale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo o dipendente con la pensione di anzianità (a carico dell\’a.g.o. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) di cui alla L. 23 aprile 2000, n. 388, art. 72, comma 1; e al comma 2 l\’estensione del medesimo regime ai soggetti già pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, previo versamento di una somma, di importo relativamente limitato, calcolata secondo i criteri ivi specificati. Tale linea interpretativa non può essere seguita, in ragione del fatto che nella normativa di cui all\’art. 1, comma 187, e relativo regolamento (non diversamente, peraltro, che nella disciplina di cui al comma 185) la disciplina del cumulo solo parziale tra retribuzione e pensione di anzianità è strettamente correlata alla complessiva discipli
na dello speciale istituto ivi previsto, e trova nella medesima la sua giustificazione. Come già esposto, è stata prevista un\’ipotesi di accesso al pensionamento di anzianità con permanenza del rapporto di lavoro in atto, sia pure con trasformazione dello stesso a tempo parziale, in via di eccezione alla regola che ha sempre caratterizzato le pensioni di anzianità (cfr., in particolare, oltre alla già richiamata disciplina iniziale del 1969, il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6 cit. e la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 189 cit.) della previa risoluzione dell\’eventuale rapporto di lavoro in atto (circostanza che concorre a giustificare l\’attribuzione del trattamento pensionistico prima dell\’ordinaria età della quiescenza). Contemporaneamente è stata disciplinata la portata di tale particolare accesso alla pensione di anzianità. Infatti non sono stati determinati in termini generali i limiti del cumulo della acquisita pensione di anzianità con altri redditi da lavoro, ma sono stati fissati i limiti del cumulo della pensione con la retribuzione derivante da quello specifico rapporto di lavoro di cui in via eccezionale era consentita la permanenza. La peculiare specialità della normativa in esame, in cui la regola sul cumulo tra pensione e retribuzione è parte integrante della disciplina normativa dell\’ipotesi eccezionale di accesso alla pensione di anzianità ivi prevista, esclude l\’incidenza su di essa delle nuove disposizioni di carattere generale circa il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44. In altre parole, rimane intatta la giustificazione della precedente disciplina speciale anche relativamente al profilo dei limiti del cumulo tra pensione e retribuzione. Sussistono pertanto chiaramente i presupposti per l\’applicazione del principio secondo cui la modifica di una disciplina generale non comporta l\’abrogazione tacita di una disciplina speciale, derogatoria di quella generale modificata (cfr. Cass. n. 13252/2006). Nè l\’indicato rapporto tra normativa generale e normativa speciale può ritenersi insussistente con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2 che, con un riferimento generico ai soggetti già pensionati, li abilita ad accedere alla nuova più favorevole disciplina di cui al comma 1 mediante il versamento di un determinato importo. Può anche osservarsi che i lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità avvalendosi delle speciale disciplina di cui alla L. n. 662 del 1996 possono confluire in qualsiasi momento nell\’ambito di applicazione della disciplina generale rinunciando al rapporto di lavoro la cui permanenza era stata consentita in via eccezionale. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La domanda, infatti, deve essere rigettata in base ai principi di diritto enunciati. Le spese del giudizio dell\’intero processo sono compensate, tenendo presente che la questione dibattuta è appena pervenuta alla cognizione di questa Corte.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell\’intero processo. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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