giovedì, Marzo 28, 2024
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DE CUIUS: Prima della morte non si può dividere l’eredità di una persona

Divieto
di patti successori: è nullo l’accordo tra i futuri eredi con cui
decidono come dividersi, un giorno, case, auto e altri beni della
successione di un parente.

“Quando morirà papà, tu prenderai la casa al mare e io invece quella
in città, tu i quadri e io i tappeti, tu la libreria e io l’armadio”: un
accordo di questo tipo è, per la nostra legge, totalmente nullo. Il
codice civile [1] vieta infatti quelli che vengono chiamati, dagli esperti dei diritti, i patti successori. A ricordarlo è una recente sentenza della Cassazione [2].

La trasmissione del patrimonio del defunto può avvenire solo secondo
quanto stabilito dal defunto nel proprio testamento o, in mancanza,
secondo le regole predisposte dalla legge. Non è possibile, quindi,
alcun accordo preventivo né tra il testatore e i futuri eredi, né tra gli stessi eredi. Un simile contratto sarebbe da considerare nullo. Quindi, per essere più precisi, è nullo:

  • sia l’impegno di un soggetto a disporre dei propri beni, per il
    giorno in cui sarà morto, a favore di una o più persone predeterminate,
    nominandole eredi;
  • sia l’accordo tra i futuri eredi con cui uno o più di questi
    rinunciano all’eredità o iniziano a spartirsi i futuri beni che
    entreranno nella successione se questa non è stata ancora aperta.
    Viceversa, se il titolare dei beni è già morto e, quindi, la successione
    si è aperta, gli accordi tra gli eredi (accordi di rinuncia o di
    divisione dei beni) sono validi.

Per espressa previsione di legge, non rientrano in tale tipo di accordo, e sono quindi validi, i cosiddetti “patti di famiglia“,
introdotti recentemente nel nostro ordinamento con il preciso scopo di
realizzare il trasferimento per atto tra vivi dell’azienda familiare.

La nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice. La relativa azione è imprescrittibile, il che
significa che si può agire in tribunale in qualsiasi momento, senza
termini di scadenza.

Sulla base di tali regole, un fratello e una sorella non
potrebbero mai stipulare una preventiva divisione degli immobili del
loro padre, ancora in vita, disponendo così di futuri beni ereditari. Un
patto di tal genere sarebbe come mai firmato e quindi ciascuno dei due
può non rispettarlo al momento dell’apertura della successione.

La nostra legge considera i patti successori come
immorali in quanto aventi a oggetto beni attualmente altrui e la cui
efficacia viene subordinata a un evento spiacevole come la morte di una
persona; di conseguenza, il Codice civile contiene il divieto di
disporre di ciò che eventualmente potrebbe spettare in ragione di una
successione non ancora apertasi. Solo con la morte dell’attuale
proprietario è possibile stabilire con esattezza quale sia la
consistenza del suo asse ereditario e individuare coloro cui spettino
diritti sul suo patrimonio. L’accordo non è valido neanche se ratificato
e sottoscritto dal futuro de cuius, colui cioè dei cui beni si dispone e che ne è l’attuale proprietario.


[1]Art. 458 cod. civ.

[2]Cass. sent. n. 14566/16 del 15.07.2016.

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