sabato, Aprile 20, 2024
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DECRETO INGIUNTIVO: Quando è provvisoriamente esecutivo?

Decreto ingiuntivo: quando è provvisoriamente esecutivo?

 

Che significa decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo? Quando viene concesso? In base a cosa? Ecco di seguito tutte le informazioni.

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Decreto ingiuntivo: cos’è?

Il creditore di una somma di denaro certa,liquida (cioè precisata nel suo importo senza necessità di conteggi o di aggiunte) ed esigibile (il credito deve essere, cioè, scaduto), di una determinata quantità di cose fungibili (ad esempio 3 kili di farina) o colui che ha diritto alla consegna di cosa mobile determinata può ricorrere al giudice chiedendo (tramite la cosiddetta azione monitoria) l’emissione di un decreto (appunto il decreto ingiuntivo). Si tratta dello strumento con cui si ingiunge al debitore di provvedere, entro un termine determinato, al pagamento della somma o alla consegna del bene, a patto che il creditore sia in possesso della prova scritta del suo credito.

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, la regola è che il pagamento o la consegna debbano avvenire entro 40 giorni, termine entro il quale anche il debitore può fare le sue mosse: egli, infatti, può opporsi al decreto stesso, può cioè esporre, nell’ambito di un processo vero e proprio, le sue ragioni e contestare quelle del creditore.

Che significa decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo. Che significa? Il pratica, in queste ipotesi, il debitore non ha 40 giorni di tempo per pagare ma deve farlo immediatamente, subito dopo la notifica. A conti fatti, il debitore ha comunque 10 giorni per provvedere anche quando il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo: ciò perché, se il creditore vuole procedere con il pignoramento, questo comporta dei tempi tecnici, dato che va notificato anche l’atto di precetto che – a meno che vi sia pericolo nel ritardo – dà al debitore altri 10 giorni di tempo per eseguire la prestazione.

In sostanza, si possono avere due ipotesi:

  1. in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, il debitore ha almeno 50 giorni di tempo per adempiere (40 per il decreto + 10 del precetto);
  2. se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, il termine per adempiere è di 10 giorni (a meno che, se c’è “pericolo nel ritardo”, il creditore si sia fatto autorizzare dal presidente del tribunale a procedere ad esecuzione forzata senza aspettare i 10 giorni del precetto).

Decreto ingiuntivo: quando è provvisoriamente esecutivo?

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per richiesta del creditore

Il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo quando è il creditore stesso a fare richiesta in tal senso al giudice. Ciò può avvenire in quattro ipotesi principali, nell’ambito delle quali, l’autorità giudiziaria può anche autorizzare l’esecuzione immediata senza rispettare il termine minimo previsto nell’atto di precetto:

  1. quando il credito si basa su una cambiale, su un assegno bancario, su un assegno circolare o su un certificato di liquidazione di borsa. Si legga, in proposito,Il titolo esecutivo: cos’è?;
  2. quando il credito si basa su unatto ricevuto da notaioo da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  3. quando si ritiene che, in caso di ritardo, si possa creare un grave danno: ad esempio, quando c’è il rischio che l’azione esecutiva si traduca in un nulla di fatto o che il debitore si disfi dei propri beni, sottraendoli alla garanzia del creditore;
  4. quando il ricorrente sia in possesso di una prova scritta, firmata dallo stesso debitore, da cui risulti il diritto fatto valere: si pensi a una promessa di pagamento, a un’ammissione di debito, a una richiesta di saldo e stralcio. Tutte ipotesi in cui, sostanzialmente, il debitore riconosce il proprio debito, dando maggiori garanzie e certezza all’esistenza del credito ingiunto e facendo presumere che non ci saranno contestazioni in futuro.

Come si comprende, in questi quattro casi, il giudice è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di carattere cautelare, considerando il pericolo di grave pregiudizio del ritardo o la produzione in giudizio di documentazione sottoscritta dal debitore.

Non solo: nei casi di cui alle lettere c. e d., lo stesso tribunale può subordinare la provvisoria esecuzione del decreto al deposito, da parte del ricorrente, di una idonea cauzione, stabilendo le forme e le modalità del deposito nello stesso provvedimento che dispone il pagamento senza ritardo; ciò al fine di garantire la restituzione di quanto il debitore ingiunto abbia ingiustamente pagato in caso di revoca del decreto ingiuntivo.

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa per legge

Vi sono, poi, dei casi in cui il giudice è tenuto a concedere la provvisoria esecuzione anche se il creditore, in sede di ricorso, non ne fa espressa richiesta. Si tratta, quindi, di ipotesi in cui la legge riconosce automaticamente al decreto l’immediata esecutività:

  1. decreto richiesto dagli enti previdenziali (si pensi all’Inps) per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;
  2. decreto emesso in virtù del ricorso per pagamento dei contributi condominiali da parte dell’amministratore di condominio ai singoli condomini, in base allo stato di ripartizione (preventivo o consuntivo) approvato dall’assemblea condominiale. Come si vede, quindi, il credito condominiale gode di una tutela specifica, considerato che il pagamento ritardato delle quote condominiali incide sulla regolare conservazione della parti comuni e sull’erogazione dei servizi comuni;
  3. decreto richiesto al presidente del tribunale da chiunque vi abbia interesse per i crediti di mantenimento dei figli;
  4. decreto emesso nell’ambito di un contratto di subfornitura, nel caso in cui il pagamento del prezzo non sia avvenuto nei termini pattuiti;
  5. decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso;
  6. decreto emesso per la restituzione dell’imposta di registro.
Fonte: LLpT

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