mercoledì, Aprile 24, 2024
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DECRETO SEMPLIFICAZIONE (DL 9 febbario 2012, n.5)

 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

(12G0019)

GU n. 33 del 9-2-2012 – Suppl. Ordinario n.27

testo in vigore dal: 10-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita\’ ed urgenza di emanare

disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di

assicurare, nell\’attuale eccezionale situazione di crisi

internazionale e nel rispetto del principio di equita\’, una riduzione

degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la

crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del

Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e del Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell\’economia e delle

finanze, il Ministro dell\’interno, il Ministro dell\’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali e il Ministro per i beni e le attivita\’ culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione

del procedimento e poteri sostitutivi

1. All\’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9

sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell\’amministrazione e\’

disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze

passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il

silenzio inadempimento dell\’amministrazione sono trasmesse, in via

telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini

costituisce elemento di valutazione della performance individuale,

nonche\’ di responsabilita\’ disciplinare e amministrativo-contabile

del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L\’organo di governo individua, nell\’ambito delle figure

apicali dell\’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere

sostitutivo in caso di inerzia. Nell\’ipotesi di omessa individuazione

il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale

o, in mancanza, al dirigente preposto all\’ufficio o in mancanza al

funzionario di piu\’ elevato livello presente nell\’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo\’

rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche\’, entro un

termine pari alla meta\’ di quello originariamente previsto, concluda

il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di

un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all\’organo di governo, i

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative

competenti, nei quali non e\’ stato rispettato il termine di

conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le

Amministrazioni provvedono all\’attuazione del presente comma, con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di

parte e\’ espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai

regolamenti di cui all\’articolo 2 e quello effettivamente

impiegato.”.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei

procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali

restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art. 2

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All\’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,

dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, nonche\'” sono inserite le seguenti: “, ove

espressamente previsto dalla normativa vigente,”.

Art. 3

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di

verifica dell\’impatto della regolamentazione – VIR

1. All\’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2

e\’ sostituito dai seguenti:

“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali

trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione

sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di

cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi

approvati nel corso dell\’anno precedente, come valutati nelle

relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in

conformita\’ ai criteri di cui all\’articolo 6, comma 3. Per gli atti

normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i

medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri

amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si

intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono

tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell\’ambito del

procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento

comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e

produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per

quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e

legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le

associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori

rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione

complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri

amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con

riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e\’ comunicata al

DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31

marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti

sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo

pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di

cui al comma 2-bis, uno o piu\’ regolamenti ai sensi dell\’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di

oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I

regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di

concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui

al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) proporzionalita\’ degli adempimenti amministrativi alle

esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai

diversi soggetti destinatari, nonche\’ alla dimensione dell\’impresa e

al settore di attivita\’;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,

comunque denominati, nonche\’ degli adempimenti amministrativi e delle

procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici

in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita\’ esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle

attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche\’

delle dichiarazioni di conformita\’ da parte dell\’Agenzia delle

imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure

amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82;

e) coordinamento delle attivita\’ di controllo al fine di evitare

duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita\’ degli

stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da

regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,

con regolamenti, adottati ai sensi dell\’articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le

associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da

regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui

comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottati ai sensi dell\’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo

economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le

associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attivita\’ di cui al presente articolo, le

amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia

e di giochi pubblici.”.

2. All\’articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All\’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre

2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “dopo il comma 5” sono sostituite dalle seguenti:

“dopo il comma 5- bis”;

b) le parole “5- bis.” sono sostituite dalle seguenti: “5-ter.

“.”

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 4

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con

disabilita\’ e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui

all\’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche

l\’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di

rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell\’articolo

381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, e successive modificazioni, nonche\’ per le agevolazioni fiscali

relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita\’.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l\’accesso ai

benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale

della commissione medica integrata. Il verbale e\’ presentato in copia

con dichiarazione sostitutiva dell\’atto di notorieta\’ sulla

conformita\’ all\’originale, resa dall\’istante ai sensi dell\’articolo

19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra\’

altresi\’ dichiarare che quanto ivi attestato non e\’ stato revocato,

sospeso o modificato.

3. Il Governo e\’ autorizzato ad emanare uno o piu\’ regolamenti ai

sensi dell\’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

volti ad individuare gli ulteriori benefici per l\’accesso ai quali i

verbali delle commissioni mediche integrate di cui all\’articolo 20

del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l\’esistenza

dei requisiti sanitari, nonche\’ le modalita\’ per l\’aggiornamento

delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via

telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri

interessati, di concerto con il Ministro dell\’economia e delle

finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all\’articolo 8, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sentito l\’Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita\’, di cui alla legge 3 marzo

2009, n. 18.

5. Al fine di dare continuita\’ all\’attivita\’ di preparazione in

vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e\’

autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6

milioni di euro per l\’anno 2012. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell\’autorizzazione di cui

all\’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,

come rifinanziata dall\’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre

2011, n. 183.

Art. 5

Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all\’articolo 13, comma 1,

lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30

maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data

in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica

conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero

dell\’interno. Nella modulistica e\’ inserito il richiamo alle sanzioni

previste dall\’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di

fronte all\’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita\’ di

cui all\’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l\’ufficiale d\’anagrafe, nei due

giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni

di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di

provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle

iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano

le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso

degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano

discordanze con la dichiarazione resa, l\’ufficiale di anagrafe

segnala quanto e\’ emerso alla competente autorita\’ di pubblica

sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai

sensi dell\’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell\’interno, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina

e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,

anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica

precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza

dei requisiti, prevedendo altresi\’ che, se nel termine di

quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del

comma 2 non e\’ stata effettuata la comunicazione di cui all\’articolo

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l\’indicazione degli

eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito

negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di

fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell\’articolo

20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia

decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale del presente decreto.

Art. 6

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita\’ telematica in

conformita\’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di

documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche\’ dal testo unico

delle leggi per la disciplina dell\’elettorato attivo e per la tenuta

e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai

regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle

annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell\’atto di

matrimonio ai sensi dell\’articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l\’accesso alle liste di cui all\’articolo

1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piu\’ decreti del Ministro dell\’interno, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sentita la Conferenza Stato-citta\’ ed autonomie locali, da emanare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono disciplinati le modalita\’ e i termini per l\’attuazione

del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o piu\’ decreti del Ministro dell\’interno, di concerto

con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

disciplinati le modalita\’ e i termini per l\’attuazione del comma 1,

lettera d).

Art. 7

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d\’identita\’ e di

riconoscimento

1. I documenti di identita\’ e di riconoscimento di cui all\’articolo

1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con

validita\’ fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita

del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe

altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti

rilasciati o rinnovati dopo l\’ entrata in vigore del presente

decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Art. 8

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,

nonche\’ norme sulla composizione della Commissione per l\’ esame di

avvocato

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per

l\’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a

decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via

telematica secondo le modalita\’ di cui all\’articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in

contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono

a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel

comma 1.

3. L\’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, e\’ sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello

comunitario, all\’equiparazione dei titoli di studio e professionali

provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della funzione pubblica, sentito il Ministero dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce

l\’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini

dell\’ammissione al concorso e della nomina.”.

4. All\’articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

1934, n. 36, le parole: “un titolare ed un supplente sono professori

ordinari o associati di materie giuridiche presso un\’universita\’

della Repubblica ovvero presso un istituto superiore” sono sostituite

dalle seguenti: “un titolare ed un supplente sono professori

ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche

presso un\’universita\’ della Repubblica ovvero presso un istituto

superiore.”.

Art. 9

Dichiarazione unica di conformita\’ degli impianti termici

1. Con decreto del Ministro dell\’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e\’ approvato il modello

di dichiarazione unica di conformita\’ che sostituisce i modelli di

cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui

all\’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformita\’ e la documentazione

allegata sono conservate presso la sede dell\’interessato ed esibite,

a richiesta dell\’amministrazione, per i relativi controlli. Resta

fermo l\’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato

di agibilita\’ da parte del comune o in caso di allacciamento di una

nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Art. 10

Parcheggi pertinenziali

1. L\’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e\’

sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 41-sexies, della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e

l\’immodificabilita\’ dell\’esclusiva destinazione a parcheggio, la

proprieta\’ dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo\’ essere

trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che

ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,

solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a

pertinenza di altra unita\’ immobiliare sita nello stesso comune. I

parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti

separatamente dall\’unita\’ immobiliare alla quale sono legati da

vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”.

Art. 11

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni

alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,

“bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita\’

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, recante “Nuovo Codice della strada”, e di seguito

denominato “Codice della strada”, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all\’articolo 115, l\’abrogazione del comma 2-bis, disposta

dall\’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e\’

anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all\’articolo 119, comma 4, l\’alinea e\’ sostituito dal

seguente: “4. L\’accertamento dei requisiti psichici e fisici e\’

effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti

organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di

Bolzano che provvedono altresi\’ alla nomina dei rispettivi

presidenti, nei riguardi:”;

c) all\’articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita

dall\’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e\’

soppressa;

d) all\’articolo 122, comma 2, l\’ultimo periodo e\’ soppresso;

e) all\’articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, previa verifica

della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una

commissione medica locale, ai sensi dell\’articolo 119, comma 4,

lettera b-bis ” sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 28 del decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui

all\’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo

entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle more dell\’entrata in vigore delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto

previsto dall\’articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i

titolari di certificato di idoneita\’ alla guida del ciclomotore

ovvero di patente di guida, al compimento dell\’ottantesimo anno di

eta\’, rinnovano la validita\’ dei predetti titoli abilitativi ogni due

anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, provvede a modificare l\’articolo 330 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, in conformita\’ alle modifiche introdotte dalla lettera a) del

comma 1.

5. All\’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli festivi;”

sono sostituite dalle seguenti: “in aggiunta a quelli festivi, da

individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza

stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli

effetti che i divieti determinano sulla attivita\’ di autotrasporto

nonche\’ sul sistema economico produttivo nel suo complesso.” ;

b) la lettera c) e\’ soppressa.”.

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,

sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione

preliminare per l\’esame di idoneita\’ professionale le persone che

hanno assolto all\’obbligo scolastico e superato un corso di

istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall\’esame

per la dimostrazione dell\’idoneita\’ professionale le persone che

dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l\’attivita\’ in

una o piu\’ imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno

dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita\’ alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi

di formazione previsti ai sensi dell\’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del

regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,

sulla viabilita\’ e sulla sicurezza stradale di cui all\’articolo 73

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

e\’ autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell\’articolo 30,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di

produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e

televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita\’,

nonche\’ ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora

da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello

Stato.

8. A decorrere dall\’anno 2012 il controllo obbligatorio dei

dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei

motoveicoli e\’ effettuato esclusivamente al momento della revisione

obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su

strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive

modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine

autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L\’attestazione

di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della

revisione periodica prevista dall\’articolo 80 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

10. All\’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: “Le officine” sono inserite le

seguenti: “autorizzate alla riparazione dei tachigrafi” e le parole:

“di cui al comma 1” sono soppresse.

Capo III

Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l\’esercizio delle

attivita\’ economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12

Semplificazione procedimentale per l\’esercizio di attivita\’

economiche

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione

delle attivita\’ economiche e di riduzione degli oneri amministrativi

per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio

di cui all\’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di

commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro

associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre

amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di

categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei

Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per

lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni

ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di

semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le

iniziative ed attivita\’ delle imprese sul territorio, in ambiti

delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle

procedure ed ai termini per l\’esercizio delle competenze facenti

esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed

adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta\’

dell\’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza

e pari opportunita\’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che

ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare

possibili danni alla salute, all\’ambiente, al paesaggio, al

patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta\’, alla

dignita\’ umana e possibili contrasti con l\’utilita\’ sociale, con

l\’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi

comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno

o piu\’ regolamenti ai sensi dell\’articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti

amministrativi concernenti l\’attivita\’ di impresa secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure

amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di

servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con

modalita\’ asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,

attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite

i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,

Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in

modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le

prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed

attivita\’ sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere

dall\’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente

abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di

liberalizzazione delle attivita\’ economiche e di riduzione degli

oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre

2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al

comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all\’articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei

Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello

sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui

all\’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

previo parere dell\’Autorita\’ garante della concorrenza e del mercato

che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla

richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all\’articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi\’ individuate le

attivita\’ sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di

inizio di attivita\’ (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione

certificata di inizio di attivita\’ (SCIA) senza asseverazioni ovvero

a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

5. Le Regioni, nell\’esercizio della loro potesta\’ normativa,

disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di

quanto previsto dall\’articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,

dall\’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e

dall\’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e

delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o

intese ai sensi dell\’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.

59.

6. Sono esclusi dall\’ambito di applicazione del presente articolo i

servizi finanziari, come definiti dall\’articolo 4 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche\’ i procedimenti tributari e

in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le

particolari norme che li disciplinano.

Art. 13

Modifiche al T.U.L.P.S.

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato”

sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;

b) all\’articolo 42, terzo comma, e\’ aggiunto, in fine, il

seguente periodo: “La licenza ha validita\’ annuale”;

c) all\’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31

dicembre dell\’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle

seguenti: “hanno validita\’ di due anni dalla data del rilascio”;

d) all\’articolo 75-bis, comma 1, l\’ultimo periodo e\’ soppresso;

e) all\’articolo 99, primo comma, le parole: “agli otto giorni”

sono sostituite dalle seguenti: “ai trenta giorni”;

f) all\’articolo 115:

1) al primo comma, le parole: “senza licenza del Questore” sono

sostituite dalle seguenti: “senza darne comunicazione al Questore”;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: “licenza” e\’

sostituita dalla seguente: “comunicazione”;

3) il sesto comma e\’ sostituito dal seguente: “Le attivita\’ di

recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette

alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del

presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento

delle attivita\’ di recupero senza limiti territoriali, osservate le

prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte

dall\’autorita\’.”;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,

terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,

173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Art. 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende

agricole, e\’ ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa

comunitaria, ai principi della semplicita\’, della proporzionalita\’

dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla

effettiva tutela del rischio, nonche\’ del coordinamento dell\’azione

svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all\’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare

sul proprio sito istituzionale e sul sito

www.impresainungiorno.gov.it

 

 

 

la lista dei controlli a cui sono

assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di

attivita\’, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita\’ di

svolgimento delle relative attivita\’.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la

competitivita\’ delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli

interessi pubblici, il Governo e\’ autorizzato ad adottare, anche

sulla base delle attivita\’ di misurazione degli oneri di cui

all\’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno

o piu\’ regolamenti ai sensi dell\’articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e

coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello

sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le

associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri

direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis

e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni:

a) proporzionalita\’ dei controlli e dei connessi adempimenti

amministrativi al rischio inerente all\’attivita\’ controllata, nonche\’

alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attivita\’ di controllo non necessarie rispetto

alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle

amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell\’interesse

pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il

minore intralcio al normale esercizio delle attivita\’ dell\’impresa,

definendo la frequenza e tenendo conto dell\’esito delle verifiche e

delle ispezioni gia\’ effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine

di prevenire rischi e situazioni di irregolarita\’;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure

amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, recante codice dell\’amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in

possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita\’

(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a

fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione

accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato

membro dell\’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o

firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF

MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell\’ambito dei propri

ordinamenti, conformano le attivita\’ di controllo di loro competenza

ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi

dall\’entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede

di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a

trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in

materia.

Sezione II

Semplificazioni in materia di lavoro

Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all\’astensione anticipata dal

lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all\’articolo 17 del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 e\’ sostituito dal seguente: “2. La Direzione

territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto

dai commi 3 e 4, l\’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato

di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),

comma 1, dell\’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui

all\’articolo 7, comma 6, e all\’articolo 12, comma 2, per uno o piu\’

periodi, la cui durata sara\’ determinata dalla Direzione territoriale

del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi

complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si

presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando

le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli

alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non

possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto

dagli articoli 7 e 12.”;

b) al comma 3, le parole: “e\’ disposta dal servizio ispettivo del

Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e\’ disposta

dall\’azienda sanitaria locale, con modalita\’ definite con Accordo

sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;

c) al comma 4, le parole: “puo\’ essere disposta dal servizio

ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti:

“e\’ disposta dalla Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo

comma la parola: “constati” e\’ sostituita dalla seguente: “emerga”;

d) al comma 5, le parole: “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

Art. 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di

interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di

prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra

Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati

volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione

delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi

sociali inviano unitariamente all\’INPS le informazioni sui

beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi

informativi di cui all\’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n.

328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

nonche\’ all\’articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita\’ definite con

provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati

relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche\’ con gli

altri dati pertinenti presenti negli archivi dell\’INPS, alimentano il

Casellario dell\’assistenza, di cui all\’articolo 13, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,

unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali

presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto

delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con

le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,

monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell\’efficienza e

dell\’efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,

di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono

trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, nonche\’, con riferimento al proprio ambito

territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri

enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di

servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell\’alimentazione del

Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all\’articolo 21,

della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall\’attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3. Per le medesime finalita\’ di cui al comma 2, nonche\’ al fine di

poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e

studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle

politiche socio-sanitarie e di rendere piu\’ efficiente ed efficace la

relativa spesa e la presa in carico della persona non

autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,

trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell\’erogazione e della

programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari

attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate

dall\’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario

e dagli altri sistemi informativi dell\’INPS. Le informazioni raccolte

ai sensi del presente comma sono trasmesse dall\’INPS in forma

individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero della salute, nonche\’, con riferimento al

proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province

autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione

di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell\’economia e delle finanze e del

Ministro della salute, sono disciplinate le modalita\’ di attuazione

dei commi da 1 a 3.

5. All\’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola “INPS” e\’ sostituita dalle

seguenti: “ente erogatore”;

b) il terzo periodo e\’ soppresso;

c) al quarto periodo, le parole “discordanza tra il reddito

dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione

sostitutiva unica” sono sostituite dalle seguenti: “discordanza tra

il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell\’ISEE,

anche di natura patrimoniale, note all\’anagrafe tributaria e quanto

indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di

discordanza rilevata, l\’INPS comunica gli esiti delle verifiche

all\’ente che ha erogato la prestazione, nonche\’ il valore ISEE

ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall\’Agenzia delle

Entrate. L\’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della

verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o

avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi

diversi dall\’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per

il quale la sanzione e\’ immediatamente irrogabile, l\’ente erogatore

invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata

discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di

osservazioni da parte dell\’interessato o in caso di mancato

accoglimento delle stesse, la sanzione e\’ irrogata in misura

proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e

comunque nei limiti di cui al primo periodo.”.

6. All\’articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106, dopo le parole: “in via telematica,” sono inserite le

seguenti:”nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2

e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,” e, alla

medesima lettera, dopo le parole: “informazioni personali” sono

inserite le seguenti: “, anche sensibili”.

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l\’efficienza degli

strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a

decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le

sedi dell\’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano

esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,

ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui

all\’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all\’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il

comma 2 e\’ inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell\’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i

termini entro i quali, su proposta del Presidente dell\’INPS motivata

da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche

relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie

informazioni da parte dell\’ Amministrazione finanziaria, il termine

del recupero di cui al comma 2 e\’ prorogato, in ogni caso, non oltre

il secondo anno successivo a quello della verifica.”;

b) all\’articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti

i seguenti:”Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da

allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate

all\’Ente mediante l\’utilizzo dei sistemi di cui all\’articolo 38,

comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime

modalita\’ l\’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei

confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla

trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli

istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto

quanto sopra previsto, nonche\’ di quanto stabilito dal citato

articolo 38, l\’obbligo della conservazione di documenti in originale

resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere

previdenziale o assistenziale.”.

9. All\’articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo

grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio

di cassazione”.

10. Dall\’attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cui all\’articolo 9-bis, comma

2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti

gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della

stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso

direttamente tra le parti per l\’assunzione di lavoratore in possesso

di permesso di soggiorno, in corso di validita\’, che abiliti allo

svolgimento di attivita\’ di lavoro subordinato di cui all\’articolo

5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell\’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All\’articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell\’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e\’ inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l\’immigrazione, decorsi i

venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il

proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero gia\’ autorizzato l\’anno

precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di

lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell\’anno precedente sia stato

regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le

condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

b) dopo il comma 3, e\’ inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,

l\’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il

permesso di soggiorno puo\’ essere rinnovato in caso di nuova

opportunita\’ di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro

datore di lavoro.».

3. L\’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all\’articolo 38 e

38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, puo\’ essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e

massimi di cui all\’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a

piu\’ datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso

lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e\’

rilasciata a ciascuno di essi, ancorche\’ il lavoratore, a partire dal

secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel

territorio nazionale in ragione dell\’avvenuta instaurazione del primo

rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e\’

esonerato dall\’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il

rilascio di ulteriore visto da parte dell\’autorita\’ consolare e il

permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,

nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui

all\’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del

nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell\’articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l\’ultimo periodo e\’ aggiunto

il seguente: “La richiesta di assunzione, per le annualita\’

successive alla prima, puo\’ essere effettuata da un datore di lavoro

anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta

triennale al lavoro stagionale.”.

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento

obbligatorio

1. All\’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, dopo le parole: “Nel settore turistico” sono

inserite le seguenti: “e dei pubblici esercizi”.

2. All\’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, il secondo periodo e\’ soppresso.

3. All\’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “al competente servizio

provinciale” sono inserite le seguenti: “ovvero al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali in caso di unita\’ produttive ubicate

in piu\’ province”;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “al servizio

provinciale competente” sono inserite le seguenti: “ovvero al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “il servizio”

sono inserite le seguenti: “ovvero il Ministero”.

Art. 19

Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All\’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai fini del

primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle

scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui

manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si

riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse

rispetto alla qualita\’ o quantita\’ della prestazione lavorativa

effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.”.

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l\’articolo 6 e\’ inserito il seguente:

“Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). – 1. Dal

1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario per la partecipazione alle procedure

disciplinate dal presente Codice e\’ acquisita presso la Banca dati

nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l\’Autorita\’

dall\’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

della quale fanno parte i dati previsti dall\’articolo 7 del presente

codice.

2. Per le finalita\’ di cui al comma 1, l\’Autorita\’ stabilisce con

propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare

e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e\’ obbligatoria

l\’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche\’ i termini

e le regole tecniche per l\’acquisizione, l\’aggiornamento e la

consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il

possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di

gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico

organizzativi diversi da quelli di cui e\’ prevista l\’inclusione nella

Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e\’

verificato dalle stazioni appaltanti mediante l\’applicazione delle

disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui

all\’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e

la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti

a metterli a disposizione dell\’Autorita\’ entro i termini e secondo le

modalita\’ previste dalla stessa Autorita\’. Con le medesime modalita\’,

gli operatori economici sono tenuti altresi\’ ad integrare i dati di

cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti

pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli

enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le

modalita\’ previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati

unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall\’articolo 13

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l\’articolo 6,

comma 10, del presente decreto.”;

b) all\’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: “spese dello sponsor” sono

inserite le seguenti: “per importi superiori a quarantamila euro”;

2) dopo il comma 2, e\’ aggiunto il seguente: “2-bis. Ai

contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi

ad oggetto beni culturali si applicano altresi\’ le disposizioni

dell\’articolo 199-bis del presente codice.”;

c) all\’articolo 27, comma 1, e\’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: “L\’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque

stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel

rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere

preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.”;

d) all\’articolo 38, comma 1-ter, le parole: “per un periodo di un

anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un anno”;

e) all\’articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista

dall\’articolo 62-bis del codice dell\’amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all\’articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all\’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall\’articolo

62-bis del codice dell\’amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di

cui all\’articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all\’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i

certificati sono redatti in conformita\’ al modello di cui

all\’allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati

sono redatti in conformita\’ ai modelli definiti dal regolamento.”;

h) dopo l\’articolo 199, e\’ inserito il seguente:

“Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di

sponsor). – 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di

economicita\’, efficacia, imparzialita\’, parita\’ di trattamento,

trasparenza, proporzionalita\’, di cui all\’articolo 27, le

amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli

interventi relativi ai beni culturali integrano il programma

triennale dei lavori di cui all\’articolo 128 con un apposito allegato

che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali

intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione

degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi

studi di fattibilita\’, anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere altresi\’ inseriti gli interventi per

i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla

sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando

pubblicato sul sito istituzionale dell\’amministrazione procedente per

almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e\’ dato avviso su almeno

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, nonche\’ per contratti di importo

superiore alle soglie di cui all\’articolo 28, nella Gazzetta

Ufficiale dell\’Unione europea. L\’avviso contiene una sommaria

descrizione di ciascun intervento, con l\’indicazione del valore di

massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in

aumento sull\’importo del finanziamento minimo indicato. Nell\’avviso

e\’ altresi\’ specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione

di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello

sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi

dell\’appalto dovuti dall\’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione

tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla

progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l\’intervento a

cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione

tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle

offerte. Nel bando e negli avvisi e\’ stabilito il termine, non

inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati

possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le

offerte pervenute sono esaminate direttamente dall\’amministrazione

aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al

netto dell\’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di

euro e nei casi di particolare complessita\’, mediante una commissione

giudicatrice. L\’amministrazione procede a stilare la graduatoria

delle offerte e puo\’ indire una successiva fase finalizzata

all\’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il

termine ultimo per i rilanci. L\’amministrazione procede, quindi, alla

stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha

offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,

o ha proposto l\’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di

sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o

nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano

irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal

presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle

offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della

procedura, la stazione appaltante puo\’, nei successivi sei mesi,

ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il

contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le

condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella

sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute

offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere

nuovamente pubblicati nell\’allegato del programma triennale dei

lavori dell\’anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita\’

stabiliti dall\’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni

culturali e del paesaggio, nonche\’ i requisiti di partecipazione di

ordine generale dei partecipanti stabiliti nell\’articolo 38 del

presente codice, nonche\’, per i soggetti incaricati di tutta o di

parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita\’

professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di

capacita\’ economica e finanziaria, tecnica e professionale dei

fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41

e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all\’articolo 201

del presente codice.”.

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il

disposto dell\’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.

75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: “In

aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in

caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte

dell\’Autorita\’, con dolo o colpa grave,”;

b) l\’articolo 84 e\’ sostituito dal seguente:

“Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori

eseguiti all\’estero). – 1. Per i lavori eseguiti all\’estero da

imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la

certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del

contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove

emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e\’ rilasciata, su richiesta dell\’interessato,

da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari

esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale

risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro

ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative

all\’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche\’ la

dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con

buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le

indicazioni necessarie per la completa individuazione dell\’impresa

subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei

lavori eseguiti. La certificazione e\’ rilasciata secondo modelli

semplificati, individuati dall\’Autorita\’, sentito il Ministero per

gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e\’ soggetta, ove

necessario, a legalizzazione da parte delle autorita\’ consolari

italiane all\’estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i

subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,

possono utilizzare il certificato rilasciato all\’esecutore italiano

ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto

dall\’esecutore, il certificato puo\’ essere richiesto direttamente dal

subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e\’ prodotta in lingua italiana ovvero, se in

lingua diversa dall\’italiano, e\’ corredata da una traduzione

certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in

lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato

italiano all\’estero, una volta conseguita la certificazione, la

trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli

affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di

cui all\’articolo 8, con le modalita\’ stabilite dall\’Autorita\’ secondo

i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l\’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga

piu\’ di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la

rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie

funzioni a causa di palesi difficolta\’ nel medesimo Paese, puo\’ fare

riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari

esteri.”.

4. A quanto previsto dall\’articolo 6-bis del decreto legislativo n.

163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente

articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

Responsabilita\’ solidale negli appalti

1. L\’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e\’ sostituito dal seguente:

“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente

imprenditore o datore di lavoro e\’ obbligato in solido con

l\’appaltatore, nonche\’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori

entro il limite di due anni dalla cessazione dell\’appalto, a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le

quote di trattamento di fine rapporto, nonche\’ i contributi

previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo

di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi

obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile

dell\’inadempimento.”.

Art. 22

Modifiche alla normativa per l\’adozione delle delibere CIPE e norme

di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei

contratti di programma con le Societa\’ di gestione aeroportuali

1. All\’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “delle opere pubbliche” sono sostituite dalle

seguenti: “dei progetti e dei programmi di intervento pubblico”;

b) le parole: “relativamente ai progetti di opere pubbliche” sono

soppresse;

c) le parole: “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”

sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro proponente, sentito il

Segretario del CIPE,”.

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti

aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il

completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei

contratti di programma con le societa\’ di gestione aeroportuali, ai

sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre

2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati

secondo quanto disposto nel primo periodo e\’ fissata nel rispetto

della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi

modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di

programma stipulati anteriormente all\’entrata in vigore del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo\’ essere determinata secondo

le modalita\’ di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei

contratti stessi.

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie

imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione

integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre

gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita\’

di misurazione degli oneri amministrativi di cui all\’articolo 25 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e\’ autorizzato ad

emanare un regolamento ai sensi dell\’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell\’ambiente

e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare

l\’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti

amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti

principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli

articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni:

a) l\’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,

notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in

materia ambientale;

b) l\’autorizzazione unica ambientale e\’ rilasciata da un unico

ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di

proporzionalita\’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla

dimensione dell\’impresa e al settore di attivita\’, nonche\’

all\’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra\’

comportare l\’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e\’ emanato entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di

entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le

norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono

abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:

“titoli abilitativi gia\’ rilasciati alla stessa data” sono inserite

le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;

b) all\’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola

“richiesta” e\’ sostituita dalla seguente: “rilasciata”;

c) all\’articolo 29-decies, comma 1, e\’ aggiunto, in fine, il

seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l\’Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i

controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di

vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;

d) all\’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: “e\’ rilasciata” a: “smaltimento

alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “e\’ rilasciata dalla

regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree

protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6

dicembre 1991, n. 394, per i quali e\’ rilasciata dal Ministero

dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;

2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” e\’ inserita la

seguente “regionale”;

e) all\’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e\’

inserito il seguente: “Nelle more dell\’emanazione del decreto di cui

al primo periodo, le autorita\’ competenti possono autorizzare, nel

rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione

degli oli usati anche in deroga all\’allegato A, tabella 3, del

decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti

stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”;

f) all\’articolo 228, dopo il comma 3, e\’ inserito il seguente:

“3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro

eventuali forme associate determinano annualmente l\’ammontare del

rispettivo contributo necessario per l\’adempimento, nell\’anno solare

successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro

il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell\’ambiente e della tutela

del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le

componenti di costo che giustificano l\’ammontare del contributo. Il

Ministero dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se

necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre

della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del

proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.

E\’ fatta salva la facolta\’ di procedere nell\’anno solare in corso

alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di

pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto

per l\’anno solare in corso.”;

g) all\’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le

piattaforme off-shore, l\’autorita\’ competente e\’ il Ministero

dell\’ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla

lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas

naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;

h) all\’articolo 281, dopo il comma 5, e\’ inserito il seguente:

“5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in

materia di tutela dell\’aria e della riduzione delle emissioni in

atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro

dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto

con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo

economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di

cui all\’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

i) all\’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e\’ inserito il seguente:

“1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati

in mare su piattaforme off-shore;”.

Sezione V

Semplificazioni in materia di agricoltura

Art. 25

Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti

amministrativi per l\’erogazione agli aventi diritto di aiuti o

contributi previsti dalla normativa dell\’Unione europea nell\’ambito

della Politica agricola comune, l\’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA), per l\’acquisizione delle informazioni necessarie,

utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel

sistema pubblico di connettivita\’, anche le banche dati informatiche

dell\’Agenzia delle entrate, dell\’INPS e delle Camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita\’ di applicazione

delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono

definite con apposite convenzioni tra l\’AGEA e le amministrazioni

sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo

aziendale elettronico di cui all\’articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all\’articolo

13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei

confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il

titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le

modalita\’ operative per la consultazione del fascicolo aziendale

elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All\’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre

2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2005, n. 231, e\’ aggiunto il seguente periodo: “Gli organismi

pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,

predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,

anche informatiche, e le circolari applicative correlate.”.

Art. 26

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All\’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “la continuita\’ del

bosco” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “non identificabili come

pascoli, prati e pascoli arborati”;

b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in

attualita\’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e

d\’arboricoltura da legno di cui al comma 5″ sono inserite le

seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine

artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell\’adesione a

misure agro ambientali promosse nell\’ambito delle politiche di

sviluppo rurale dell\’Unione europea una volta scaduti i relativi

vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse

storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o

artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono

aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o

pascoli arborati.”.

Art. 27

Esercizio dell\’attivita\’ di vendita diretta

1. All\’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228, il primo periodo e\’ sostituito dal seguente:

“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e\’

soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l\’azienda di

produzione e puo\’ essere effettuata a decorrere dalla data di invio

della medesima comunicazione.”.

Art. 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al

deposito temporaneo

1. All\’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 9 e\’ inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione

dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,

ancorche\’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e\’ considerata

trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da

elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al

raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito

temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci

chilometri. Non e\’ altresi\’ considerata trasporto la movimentazione

dei rifiuti effettuata dall\’imprenditore agricolo di cui all\’articolo

2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella

disponibilita\’ giuridica della cooperativa agricola di cui e\’ socio,

qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

2. All\’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi

sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori

agricoli di cui all\’articolo 2135 del codice civile, presso il sito

che sia nella disponibilita\’ giuridica della cooperativa agricola di

cui gli stessi sono soci».

Art. 29

Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,

ai sensi dell\’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale

istituito in base all\’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge

n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai

fini della definizione e del perfezionamento dei processi

autorizzativi e dell\’effettiva entrata in esercizio.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le

norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali

atte a garantire l\’esecutivita\’ dei progetti suddetti, nomina, nei

casi di particolare necessita\’, ai sensi dell\’articolo 20 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad

acta per l\’attuazione degli accordi definiti in sede regionale con

coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non

spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede

nell\’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 30

Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di

ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di

gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti

possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a

tale soluzione organizzativa e\’ incentivato secondo modalita\’ e

criteri fissati ai sensi dell\’articolo 6, comma 2. Il soggetto

capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con

l\’amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini

dell\’avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell\’accesso alle agevolazioni, presenta in nome

proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la

proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli

stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti

che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato

di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e

degli investimenti stessi nonche\’ delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del

programma.

3-ter. E\’ consentita la variazione non rilevante dei progetti di

ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per

cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in

qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,

oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al

limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di

valutazione preventiva degli stessi ai fini dell\’ammissione al

finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla

compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o

escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza

alterare la qualita\’ e il valore del progetto, garantendo il

raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato

tecnico-scientifico di cui all\’articolo 7 puo\’ valutare la

rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,

superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il

cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni

tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere

straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o

contenuti progettuali di secondaria entita\’, non rientranti nelle

ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca provvede

direttamente, acquisito il parere dell\’esperto incaricato nei casi

piu\’ complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di

indicazione di sostituzione nelle attivita\’ facenti capo al soggetto

rinunciatario o escluso, e\’ presentata dai partecipanti o dal

soggetto capofila entro trenta giorni dall\’accertamento formale, da

parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di

carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti

individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle

attivita\’ svolte nel quadro di programmi dell\’Unione europea o di

accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa

approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente

recepite in ambito nazionale.”;

b) all\’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,

in fine, le seguenti parole:”, nonche\’ sulla base di progetti

cofinanziati dall\’Unione europea a seguito di bandi internazionali di

ricerca industriale”;

c) all\’articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: “spese ammissibili,” sono

inserite le seguenti: “ivi comprese, con riferimento ai progetti

svolti nel quadro di programmi dell\’Unione europea o di accordi

internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e

per il coordinamento generale del progetto,”;

2) al comma 4 e\’ aggiunto in fine il seguente periodo: “Una

quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita\’ complessive

del Fondo agevolazioni ricerca e\’ comunque destinata al finanziamento

degli interventi svolti nel quadro di programmi dell\’Unione europea o

di accordi internazionali.”;

d) all\’articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici

dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di

cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia\’ selezionati nel

quadro di programmi dell\’Unione europea o di accordi internazionali

cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di

ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla

concorrenza delle risorse disponibili nell\’ambito del riparto del

Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l\’iter di valutazione dei progetti di

ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto

legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le

imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all\’articolo

4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a

proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di

affidabilita\’ economico-finanziaria, ovvero la regolare

rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita\’ svolte,

attraverso una relazione tecnica e un\’attestazione di merito

rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di

responsabilita\’ da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali

di cui all\’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono

effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e

attivita\’ di ricerca, in un\’ottica di merito di progetto, in caso di

insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da

parte delle imprese proponenti, l\’ammissibilita\’ alle agevolazioni e\’

comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di

garanzia a copertura dell\’intero ammontare dell\’agevolazione e di

specifici accordi con una o piu\’ imprese utilizzatrici finale dei

risultati del progetto ovvero nelle forme dell\’avvalimento concesso

da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei

necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza

deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento

industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell\’ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione

tecnica contiene una compiuta analisi delle principali

caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati

alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati

tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato

della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e\’

anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il

soggetto richiedente, detto adempimento puo\’ avvenire nella fase

successiva all\’ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della

procedura valutativa l\’amministrazione si avvale delle sole

risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte

da polizza di garanzia. L\’esito negativo di tali verifiche successive

assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca

dell\’agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca sono definite modalita\’ di

attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.”.

Art. 31

Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di

assicurare la semplificazione e l\’accelerazione delle procedure di

gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,

amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita\’ dei

progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il

costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui

fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto

previsto dall\’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell\’articolo 2 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, sono abrogati.

3. All\’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

il periodo da “Restano ferme le norme” fino alla fine del comma e\’

sostituito dal seguente: “Una percentuale del dieci per cento del

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica

(FIRST), di cui all\’articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e\’ destinata a interventi in favore di ricercatori di

eta\’ inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del

Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca.”.

Art. 32

Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di

spesa e di controllo nel settore della ricerca

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva

ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non

ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di

presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla

concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita\’, prende atto

dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie

adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo\’

essere definita la priorita\’ degli interventi, anche in relazione

alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di

utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica, all\’articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 e\’ sostituito dal seguente:

“872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della

ricerca, il Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell\’economia

e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma

870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,

destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle

disponibilita\’ complessive del fondo al finanziamento degli

interventi svolti nel quadro di programmi dell\’Unione europea o di

accordi internazionali.”;

b) il comma 873 e\’ sostituito dal seguente:

“873. Il Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri

di accesso e le modalita\’ di utilizzo e gestione del fondo cui al

comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di

competenza del Ministero dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita\’

degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica”.

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali

di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo

medesimo o nell\’ambito delle risorse impegnate per gli stessi

progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33

Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e

semplificazioni per la ricerca

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori

degli enti pubblici di ricerca e delle universita\’ che, in seguito

all\’attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la

relativa attivita\’ di ricerca presso l\’ente di appartenenza, e\’

collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo

massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell\’attivita\’ di ricerca

inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati

dall\’ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La

retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del

grant comunitario o internazionale e non puo\’ eccedere quella

prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di

ricercatore piu\’ elevata del profilo di ricercatore degli enti

pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori

degli enti pubblici di ricerca e delle universita\’ che, in seguito

all\’attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la

relativa attivita\’ di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o

privati, nazionali o internazionali si applica l\’articolo 23-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 34

Riconoscimento dell\’abilitazione delle imprese esercenti attivita\’ di

installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli

edifici

1. L\’abilitazione delle imprese di cui all\’articolo 3, del decreto

del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,

concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici

indipendentemente dalla destinazione d\’uso.

Art. 35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e

conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1. L\’articolo 2397, terzo comma, del codice civile e\’ sostituito

dal seguente:

“Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le

condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi

dell\’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono

esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti

nell\’apposito registro. L\’assemblea provvede alla nomina del collegio

sindacale, entro trenta giorni dall\’approvazione del bilancio dal

quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del

bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il

tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”.

2. All\’articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e\’ sostituito dal seguente: “L\’atto costitutivo

puo\’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa

la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o

di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l\’organo di

controllo e\’ costituito da un solo membro effettivo.”;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del

sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell\’organo di controllo o

del revisore”;

c) il quinto comma e\’ sostituito dal seguente: “Nel caso di

nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le

disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa\’ per

azioni.”.

3. Salvo quanto stabilito dall\’articolo 195 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive

apicali di legittimita\’, la disposizione dell\’articolo 194 del

medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del

termine ivi previsto e\’ richiesto per tutti i trasferimenti o

conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da

quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L\’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e\’

sostituito dal seguente: “Art.195 – (Disposizioni speciali). Le

disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente

aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale

superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto

presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte

di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai

presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.”.

Art. 36

Privilegio dei crediti dell\’impresa artigiana

1. All\’articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero

5) e\’ sostituito dal seguente:

“5) i crediti dell\’impresa artigiana, definita ai sensi delle

disposizioni legislative vigenti, nonche\’ delle societa\’ ed enti

cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi

prestati e della vendita dei manufatti;” .

Art. 37

Comunicazione dell\’indirizzo di posta elettronica certificata al

registro delle imprese

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il

proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle

imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell\’articolo 16,

comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno

2012.

Art. 38

Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All\’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile

2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla

lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma

2-bis» e il secondo periodo e\’ sostituito dal seguente: “Con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero

della salute, sentita l\’AIFA, possono essere stabilite, per i

depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al

disposto di cui al primo periodo.».

2. All\’articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di

persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas

medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno

dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto

del Ministro dell\’universita\’ e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui

al decreto del Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di

seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in

biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in

ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro

dell\’universita\’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,

appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione

che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di

legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria

industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e

tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e

tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,

successivamente all\’entrata in vigore del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di

distribuzione all\’ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto

alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in

mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma

2-bis).”.

Art. 39

Soppressione del requisito di idoneita\’ fisica per avviare

l\’esercizio dell\’attivita\’ di autoriparazione

1. All\’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la

lettera c) e\’ soppressa.

Art. 40

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva

per le imprese di panificazione di natura produttiva

1. Il secondo periodo dell\’articolo 11, comma 13, della legge 3

agosto 1999, n. 265, e\’ soppresso.

Art. 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti

e bevande

1. L\’attivita\’ temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali

e culturali o eventi locali straordinari, e\’ avviata previa

segnalazione certificata di inizio attivita\’ priva di dichiarazioni

asseverate ai sensi dell\’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e non e\’ soggetta al possesso dei requisiti previsti

dall\’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 42

Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli

interventi conservativi sui beni culturali

1. All\’articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

dopo il comma 2 e\’ aggiunto il seguente: “2-bis. L\’ammissione

dell\’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli

articoli 35 e 37 e\’ disposta dagli organi del Ministero in base

all\’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con

decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero

dell\’economia e delle finanze.”.

Art. 43

Semplificazioni in materia di verifica dell\’interesse culturale

nell\’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio

immobiliare pubblico

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione

del patrimonio immobiliare pubblico di cui all\’articolo 6 della legge

12 novembre 2011, n. 183, all\’articolo 66 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, all\’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di

tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura

regolamentare del Ministro per i beni e le attivita\’ culturali, di

concerto con il Ministro dell\’economia e delle finanze, da adottarsi

entro sessanta giorni dall\’entrata in vigore del presente decreto,

sono definite modalita\’ tecniche operative, anche informatiche,

idonee ad accelerare le procedure di verifica dell\’interesse

culturale di cui all\’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni

culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all\’attuazione del presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 44

Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita\’

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell\’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per

i beni e le attivita\’ culturali, d\’intesa con la Conferenza

unificata, salvo quanto previsto dall\’articolo 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni

modificative e integrative al regolamento di cui all\’articolo 146,

comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare

le ipotesi di interventi di lieve entita\’, nonche\’ allo scopo di

operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le

esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All\’articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione

di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,

lettera a)».

Art. 45

Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 21 dopo il comma 1 e\’ inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e\’ altresi\’ consentito

quando e\’ effettuato in attuazione di protocolli d\’intesa per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita\’ organizzata

stipulati con il Ministero dell\’interno o con i suoi uffici

periferici di cui all\’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati

trattati e delle operazioni eseguibili.»;

b) all\’articolo 27, comma 1, e\’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: “Si applica quanto previsto dall\’articolo 21, comma 1-bis.”;

c) all\’articolo 34 e\’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e\’

abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza di cui all\’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a

19.8 e 26.

Art. 46

Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal

Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e

degli utenti

1. Con uno o piu\’ regolamenti da emanare, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, ai sensi dell\’articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e dell\’economia e delle finanze, sentite le

organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del

personale, si puo\’ procedere alla trasformazione in soggetti di

diritto privato secondo quanto previsto dell\’articolo 2, comma 634,

lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti

pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle

associazioni dei consumatori ed utenti in merito all\’attuazione delle

disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle

pubbliche amministrazioni di cui all\’articolo 136, comma 4, lettera

h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio

Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo

articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di

soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi

componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia\’ conseguiti ed il

carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della

innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture

energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47

Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell\’agenda digitale europea, di

cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245

definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l\’obiettivo

prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica

amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate

dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi

digitali innovativi, a potenziare l\’offerta di connettivita\’ a larga

banda, a incentivare cittadini e imprese all\’utilizzo di servizi

digitali e a promuovere la crescita di capacita\’ industriali adeguate

a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca e il Ministro

dell\’economia e delle finanze, e\’ istituita, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per

l\’attuazione dell\’agenda digitale italiana, coordinando gli

interventi pubblici volti alle medesime finalita\’ da parte di

regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II

Disposizioni in materia di universita\’

Art. 48

Dematerializzazione di procedure in materia di universita\’

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l\’articolo 5, e\’ inserito

il seguente:

“Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita\’ sono

effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca cura la

costituzione e l\’aggiornamento di un portale unico, almeno in

italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato

utile per l\’effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. A decorrere dall\’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e

la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,

sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con

modalita\’ informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le universita\’ adeguano conseguentemente i propri

regolamenti.”.

2. All\’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 49

Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita\’

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all\’articolo 2:

1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:

“durata” e la parola: “quadriennale” e\’ inserita la seguente:

“massima”;

2) al comma 1, lettera p), le parole: “uno effettivo e uno

supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del

Ministero stesso” sono sostituite dalle seguenti: “uno effettivo e

uno supplente designati dal Ministero dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca”;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: “organi

collegiali” e: “delle universita\'” sono inserite le seguenti: “e

quelli monocratici elettivi”;

b) all\’articolo 6:

1) al comma 4 le parole: “, nonche\’ compiti di tutorato e di

didattica integrativa” sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo e\’ soppresso;

c) all\’articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo e\’ soppresso;

2) al comma 5 le parole: “corsi di laurea” sono soppresse;

d) all\’articolo 10, comma 5, le parole: “trasmissione degli atti

al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti:

“avvio del procedimento stesso”;

e) all\’articolo 12, comma 3, le parole da: “individuate” fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “che sono gia\’

inserite tra le universita\’ non statali legalmente riconosciute,

subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai

provvedimenti emanati ai sensi dell\’articolo 5, comma 3, lettere a) e

b)”;

f) all\’articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli

articoli” e\’ inserita la seguente: “16,”;

g) all\’articolo 16, comma 4, le parole: “dall\’articolo 18” sono

sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”;

h) all\’articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “procedimento di

chiamata” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “per il settore

concorsuale” sono inserite le seguenti: “ovvero per uno dei settori

concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore” e sono soppresse le

seguenti parole: “alla data di entrata in vigore della presente

legge”;

3) al comma 3 le parole da: “di durata” e fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: “di importo non inferiore al

costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di

ricercatore di cui all\’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di

importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di

ricercatore di cui all\’articolo 24, comma 3, lettera a)”;

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “a tempo

indeterminato” e dopo la parola: “universita\'” sono aggiunte le

seguenti: “e a soggetti esterni”;

5) al comma 5, lettera f), le parole: “da tali amministrazioni,

enti o imprese, purche\'” sono soppresse;

i) all\’articolo 21:

1) al comma 2 le parole: “valutazione dei risultati” sono

sostituite dalle seguenti: “selezione e valutazione dei progetti di

ricerca”;

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,

purche\’ nell\’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a

quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si

procede a costituire un nuovo elenco con le modalita\’ di cui al comma

1. L\’elenco ha validita\’ biennale e scaduto tale termine e\’

ricostituito con le modalita\’ di cui al comma 1.”;

3) al comma 5 le parole: “tre componenti che durano in carica

tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due componenti che durano

in carica quattro anni”;

l) all\’articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: “oneroso” sono inserite le

seguenti: “di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il

decreto di cui al comma 2″, dopo le parole: “attivita\’ di

insegnamento” sono inserite le seguenti: “di alta qualificazione” e

le parole da “che siano dipendenti” fino alla fine del periodo sono

soppresse;

2) il terzo periodo e\’ soppresso;

m) all\’articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “pubblicita\’ dei

bandi” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;

2) dopo il comma 9 e\’ aggiunto il seguente:

“9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al

presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono

collocati, senza assegni ne\’ contribuzioni previdenziali, in

aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale

posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”;

n) all\’articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: “della presente legge” sono

inserite le seguenti: “e di cui all\’articolo 1, comma 9, della legge

4 novembre 2005, n. 230″;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola “commi” e\’ inserita

la seguente: “7,”.

2. All\’articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre

2011, n. 183, le parole da: “al medesimo” fino a: “decennio e” sono

soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III

Disposizioni per l\’istruzione

Art. 50

Attuazione dell\’autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l\’autonomia delle

istituzioni scolastiche, potenziandone l\’autonomia gestionale secondo

criteri di flessibilita\’ e valorizzando la responsabilita\’ e la

professionalita\’ del personale della scuola, con decreto del Ministro

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell\’economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel

rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all\’articolo 64 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee

guida per conseguire le seguenti finalita\’:

a) potenziamento dell\’autonomia delle istituzioni scolastiche,

anche attraverso l\’eventuale ridefinizione nel rispetto della

vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti

delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto

sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un

organico dell\’autonomia, funzionale all\’ordinaria attivita\’

didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle

esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e

sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di

personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui

all\’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di

reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire

la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalita\’ di cui

alla lettera c) nonche\’ per l\’integrazione degli alunni diversamente

abili, la prevenzione dell\’abbandono e il contrasto dell\’insuccesso

scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza

tra poverta\’ e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei

limiti previsti dall\’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti

corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita\’ per almeno un

triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti

provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze

che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,

complessivamente, nel rispetto dell\’articolo 64 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall\’articolo 19,

comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo

anche per gli anni 2012 e successivi l\’accantonamento in presenza di

esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall\’attuazione delle disposizioni del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 51

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato

di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell\’universita\’, della

ricerca e dell\’alta formazione artistica, musicale e coreutica,

l\’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui

all\’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e

all\’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui

all\’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l\’Invalsi si avvale

dell\’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l\’innovazione. Le

Amministrazioni provvedono all\’attuazione del presente comma con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita\’ ordinaria

d\’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli

studenti, di cui all\’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7

settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

ottobre 2007, n. 176.

Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell\’istruzione

tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e

della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e con il Ministro dell\’economia e delle

finanze, d\’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell\’articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida

per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un\’offerta coordinata, a livello territoriale, tra

i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di

quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle

regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui

all\’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato,

anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell\’economia e delle

finanze, adottato d\’intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi

dell\’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

definite linee guida per:

a) realizzare un\’offerta coordinata di percorsi degli istituti

tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare

la collaborazione multiregionale e facilitare l\’integrazione delle

risorse disponibili con la costituzione di non piu\’ di un istituto

tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e

partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all\’attuazione del presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei

consumi e miglioramento dell\’efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale

l\’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare

scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale

delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del

Ministro dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell\’economia e delle finanze e con il Ministro

dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all\’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di

edilizia scolastica. La proposta di Piano e\’ trasmessa alla

Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e il Piano e\’ approvato entro i successivi 60

giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di

interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico

esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di

costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da

realizzare, in un\’ottica di razionalizzazione e contenimento delle

spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di

efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,

favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche

attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,

costituito da aree ed edifici non piu\’ utilizzati, che possano essere

destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente

articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca, l\’Agenzia del demanio, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in

caso di aree ed edifici non piu\’ utilizzati a fini militari, le

regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o piu\’ fondi immobiliari destinati alla

valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare

scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari

innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e

locale, per l\’acquisizione e la realizzazione di immobili per

l\’edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta\’

pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e

dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia\’ esistenti o da edificare e

da destinare a nuove scuole;

d) le modalita\’ di compartecipazione facoltativa degli enti

locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell\’ambiente e della

tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la

stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto

dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle

esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili

sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti

pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate

le modalita\’ e i termini per la verifica periodica delle fasi di

realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle

esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di

scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie

pubbliche verso modalita\’ di attuazione piu\’ efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine

di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e

immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli

obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell\’istruzione,

dell\’universita\’ e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all\’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di

messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di

costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi

diretti al risparmio energetico e all\’eliminazione delle locazioni a

carattere oneroso, nell\’ambito delle risorse assegnate al Ministero

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca dall\’articolo 33,

comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni

di euro per l\’anno 2012.

b) le disposizioni di cui all\’articolo 1, comma 626, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,

con estensione dell\’ambito di applicazione alle scuole primarie e

dell\’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di

finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di

cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico

e\’ acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo

dell\’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con

l\’effettivo trasferimento delle attivita\’ scolastiche presso la nuova

sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard

europei e alle piu\’ moderne concezioni di realizzazione e impiego

degli edifici scolastici, perseguendo altresi\’, ove possibile,

soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro

dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di

cui all\’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi

e massimi di funzionalita\’ urbanistica, edilizia, anche con

riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio

energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica

indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento

adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All\’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni

scolastiche, le universita\’ e gli enti di ricerca vigilati dal

Ministero dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della ricerca, adottano

entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili

finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore

efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il

ricorso, in deroga all\’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida

predisposte dal Ministero dell\’istruzione, dell\’universita\’ e della

ricerca, di concerto con il Ministero dell\’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico

e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita\’

Art. 54

Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivita\’ di ricerca degli atenei anche

nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall\’Unione

europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge

30 dicembre 2010, n. 240, dopo l\’articolo 24 e\’ inserito il seguente:

“Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell\’ambito

delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere

attivita\’ di supporto tecnico e amministrativo alle attivita\’ di

ricerca, le universita\’ possono stipulare contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del

titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione

professionale in relazione alla tipologia di attivita\’ prevista. Il

contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le

modalita\’ di svolgimento delle attivita\’ predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure

pubbliche di selezione disciplinate dalle universita\’, fermi restando

l\’obbligo di pubblicita\’ dei bandi, in italiano e in inglese, sul

sito dell\’ateneo e su quelli del Ministero e dell\’Unione Europea. Il

bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche

funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e

previdenziale, nonche\’ sui requisiti di qualificazione richiesti e

sulle modalita\’ di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili

per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata

complessiva degli stessi non puo\’ in ogni caso essere superiore a

cinque anni con la medesima universita\’. Restano ferme le

disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e

successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti

di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all\’eventuale

qualificazione professionale richiesta, e\’ stabilito dalle

universita\’ ed e\’ determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un

importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento

complessivo attribuito al personale della categoria D posizione

economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale

tecnico-amministrativo delle universita\’. L\’onere del trattamento

economico e\’ posto a carico dei fondi relativi ai progetti di

ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a

diritti in ordine all\’accesso ai ruoli del personale accademico o

tecnico-amministrativo delle universita\’.”.

Art. 55

Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all\’articolo 6, comma 11, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita\’

ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il

trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli

enti di ricerca stessi.

Sezione V

Disposizioni per il turismo

Art. 56

Disposizioni per il settore turistico e per l\’EXPO

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: “e della promozione di forme di turismo

accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche

operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni

vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita\’

senza oneri per la finanza pubblica”;

b) all\’articolo 27, comma 1, la lettera c) e\’ soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalita\’ organizzata,

individuati dall\’Agenzia nazionale per l\’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita\’

organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso

agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a

titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta\’ non superiore a 35

anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e

lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro

dell\’interno, sono definite le modalita\’ di costituzione delle

cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle

domande. Per l\’avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici

dell\’immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari

regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed

istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza

oneri per la finanza pubblica.

3. All\’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all\’11”.

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la

metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza

degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a

migliorare l\’efficienza e la competitivita\’ nel settore petrolifero,

sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai

sensi dell\’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto

2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli

minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti

dall\’articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all\’interno del

sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad

esclusione del G.P.L., di capacita\’ autorizzata non inferiore a metri

cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita\’ autorizzata

non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all\’articolo 1, comma 8, lettera c),

numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in

materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici

di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all\’articolo 1, comma

56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, d\’intesa con le Regioni interessate.

3. L\’autorizzazione di cui al comma 2 e\’ rilasciata a seguito di un

procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel

rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto

1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e\’

coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall\’articolo 26 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,

concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti

per le modifiche di cui all\’articolo 1, comma 58, della legge 23

agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta

giorni.

5. Dopo il comma 4 dell\’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e\’ inserito il seguente: “4-bis. Le concessioni per l\’impianto e

l\’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all\’articolo 52 del

codice della navigazione e delle opere necessarie per

l\’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi

della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.”

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle

concessioni gia\’ rilasciate alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la

competitivita\’ economica sui mercati internazionali, la

semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui

ai commi 3 e 4, nonche\’ assicurare la coerenza dei vincoli e delle

prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo

economico, d\’intesa con il Ministero dell\’Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, promuove accordi di programma con le

amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli

stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino

nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita\’

dell\’attivita\’ produttiva degli impianti industriali e degli

stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali

strategici per l\’approvvigionamento energetico del Paese.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le

autorizzazioni ambientali gia\’ in essere in capo ai suddetti

stabilimenti, in quanto necessarie per l\’attivita\’ autorizzata

residuale, mantengono la loro validita\’ fino alla naturale scadenza.

9. Nel caso di attivita\’ di reindustrializzazione dei siti di

interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia\’ in atto

possono continuare a essere eserciti senza necessita\’ di procedere

contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di

riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione

di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi

dell\’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attivita\’ di

bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all\’articolo 66 del Codice

della navigazione e all\’articolo 60 del relativo Regolamento di

esecuzione e\’ fissata in almeno dieci anni.

11. E\’ abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante

“Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone

nella benzina super senza piombo con colorante verde”.

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all\’articolo 23,

comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano

ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi

dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini

di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio

dell\’impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di

accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell\’Agenzia delle Dogane, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e\’ consentito:

a) la detenzione promiscua di piu\’ parti del medesimo prodotto

destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l\’utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le

operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell\’arco delle

ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall\’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 58

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all\’articolo 45, comma 6, dopo le parole: “comma 3 del

presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “, nonche\’, i casi in

cui, con l\’accordo dell\’impresa destinataria dell\’atto di avvio del

procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita\’

procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie.”;

b) all\’articolo 45, dopo il comma 6, e\’ inserito il seguente:

“6-bis. Nei casi di particolare urgenza l\’Autorita\’ per l\’energia

elettrica e il gas puo\’, d\’ufficio, deliberare, con atto motivato,

l\’adozione di misure cautelari, anche prima dell\’avvio del

procedimento sanzionatorio.”.

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Art. 59

Disposizioni in materia di credito d\’imposta

1. All\’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo e\’ sostituito dal seguente:

“L\’assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

b) al comma 2 le parole: “nei dodici mesi successivi alla data di

entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle

seguenti: “nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in

vigore del presente decreto”;

c) al comma 3 le parole: “alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle

seguenti:”alla data di assunzione.”;

d) al comma 6 le parole: “entro tre anni dalla data di

assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla

data di assunzione”;

e) al comma 7, lettera a), le parole: “alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto” sono

sostituite dal seguente testo “alla data di assunzione”;

f) dopo il comma 8 e\’ inserito il seguente: “8-bis.

All\’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo

delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con

provvedimento dell\’Agenzia delle entrate sono dettati termini e

modalita\’ di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto

del previsto limite di spesa.”;

g) al comma 9, al primo periodo le parole: “comma precedente”

sono sostituite dalle seguenti: “comma 8” e sono soppressi gli ultimi

tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14

maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106.

3. All\’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta

acquisti”

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,

istituita dall\’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore

bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione

come strumento di contrasto alla poverta\’ assoluta, e\’ avviata una

sperimentazione nei comuni con piu\’ di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell\’economia

e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il

tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai

cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo;

b) l\’ammontare della disponibilita\’ sulle singole carte acquisto,

in funzione del nucleo familiare;

c) le modalita\’ con cui i comuni adottano la carta acquisti come

strumento all\’interno del sistema integrato di interventi e servizi

sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in

carico, volto al reinserimento lavorativo e all\’inclusione sociale,

anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla

partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo\’

superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e\’

attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti

individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della

sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel

limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui

all\’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che

viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell\’articolo 2 del decreto-legge 29

dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi

sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivita\’ culturali approva, con

proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida

applicative delle disposizioni contenute nell\’articolo 199-bis del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche\’ di quelle

contenute nell\’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento

rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di

privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi

conservativi su beni culturali, in particolare mediante l\’affissione

di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture

provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi

pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni

regolamentari attuative dell\’articolo 189, comma 3, nono periodo, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, come modificato dall\’articolo 20 del presente decreto,

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo

189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, fatta salva la possibilita\’ di definire, con

provvedimento dell\’Autorita\’ per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture d\’intesa con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei

certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere

dalla medesima data di cui al primo periodo, e\’ abrogato l\’allegato

XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

in caso di mancato raggiungimento dell\’intesa richiesta con una o

piu\’ Regioni per l\’adozione di un atto amministrativo da parte dello

Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di

tutela della sicurezza, della salute, dell\’ambiente o dei beni

culturali ovvero per evitare un grave danno all\’Erario puo\’, nel

rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare

motivatamente l\’atto medesimo, anche senza l\’assenso delle Regioni

interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine

per la sua adozione da parte dell\’organo competente. Qualora nel

medesimo termine e\’ comunque raggiunta l\’intesa, il Consiglio dei

Ministri delibera l\’atto motivando con esclusivo riguardo alla

permanenza dell\’interesse pubblico.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese

previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale

e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 62

Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell\’allegata

Tabella A.

Art. 63

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara\’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E\’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi\’ 9 febbraio 2012

— 27 —

Supplemento ordinario n. 27/L

 

 

alla GAZZETTA 9-2-2012 UFFICIALE Serie generale – n.

33

Tabella A

Tipo

atto

Numero Data Titolo

Disposizioni

abrogate

1. R.D. 126 03/01/1926

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI

FINANZA

articolo 4

2. L. 833 03/08/1961

STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI

MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI

FINANZA.

commi 1, 2 e 3

dell\’articolo 7

3. L. 17 28/01/1970

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2

AGOSTO 1967, N. 799, SULL\’ESERCIZIO DELLA

CACCIA.

intero testo

4. L. 308 15/05/1970

MODIFICA DELL\’ARTICOLO 5 DEL TESTO

UNICO 15 OTTOBRE 1925, N. 2578,

SULL\’ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI

SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE

PROVINCE.

intero testo

5. L. 77 03/02/1971

ESTENSIONE DELL\’APPLICAZIONE DELLE

NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968,

N.359,CONCERNENTE L\’IMMISSIONE NEI RUOLI

DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO

IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.

intero testo

6. L. 1051 01/12/1971

MODIFICA DELL\’ART.123 DEL TESTO UNICO

DELLE LEGGI DI PUBBLICA

SICUREZZA,APPROVATO CON REGIO DECRETO

18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA

ALL\’INSEGNAMENTO DELLO SCI.

intero testo

7. L. 46 01/03/1975

TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI

“RECIOTO” E “AMARONE”.

intero testo

8. L. 241 07/08/1990

NUOVE NORME IN MATERIA DI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.

comma 1-ter

dell\’articolo 21-

quinquies

9. L. 239 30/07/1991

MODIFICA DELL\’ART. 39 DEL TESTO UNICO

APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO

1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER

L\’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE.

intero testo

10. L. 383 27/11/1991

MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31

MAGGIO 1974, N. 417.

intero testo

11. L. 33 23/01/1992

MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948,

N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA

REPUBBLICA.

intero testo

12. L. 71 05/02/1992

DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO

OBBLIGATORIO DELLE UNITA\’ DI PESCA.

intero testo

13. L. 473 22/11/1993

NUOVE NORME CONTRO IL

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

intero testo

14. L. 442 21/12/2001

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI

IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI

UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI

CULTURA ALL\’ESTERO.

intero testo

15. D.P.R. 254 04/09/2002

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI

DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Art. 26, commi 4 e 6;

art. 27, comma 2.

12G0019

A

 

 

LFONSO ANDRIANI,

redattore

D

 

 

ELIA CHIARA,

vice redattore

(WI-GU-2012-SOL-004) Roma, 2012 – Istituto Poligra

 

 

fi

co e Zecca dello Stato S.p.A. – S.

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