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DIPENDENTE INAFFIDABILE: Licenziamento legittimo

Con il primo profilo dell\’unico mezzo di gravame il ricorrente deduce
che il TAR, erroneamente, avrebbe tenuto conto solo dell\’ultimo parere negativo
reso dal Dirigente del Settore
Edilizia
Pubblica in data 14.05.1997, senza però valutarne la contraddittorietà con il
precedente parere formulato dallo stesso Dirigente il 19.11.1996, asseritamente
reso in termini positivi.

Il rilievo non può essere condiviso.

Ed invero, con il parere del 19.11.96 il Dirigente, da un lato precisava che
il ricorrente “.. ha dimostrato, durante questo poco tempo, di essere poco
affidabile dal punto di vista caratteriale, con problemi di utilizzo e di
rapporto con il restante personale dell\’Autoparco nel quale ha operato, sia nei
confronti delle persone che utilizzano gli spazi e le strutture sui quali
occorre fare interventi di manutenzione”, dall\’altro aggiungeva che “Le sue
capacità operative sono sufficienti, ma ritengo che per il ruolo che deve
svolgere sia indispensabile che l\’operatore si sappia rapportare senza problemi
nei confronti dei terzi. Ritengo pertanto di dover esprimere parere negativo al
superamento del periodo di prova…”.

Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio come l\’invocato parere risulti
nella sua sostanza negativo, ancorché non sorretto da sufficiente motivazione
come rilevato dal Tar nell\’ordinanza cautelare n. 53/1997.

Infatti, pur dichiarando sufficienti le capacità operative del ricorrente, lo
stesso ne evidenzia l\’inaffidabilità dal punto di vista caratteriale e quindi la
inidoneità a coprire il ruolo per cui è stato assunto in prova.

Il successivo parere formulato dal Dirigente, pertanto, piuttosto che porsi
in contrasto con quello del 19.11.1996, risulta viceversa in linea con lo
stesso, rinnovandone con adeguate e circostanziate argomentazioni il contenuto
sostanziale.

Infatti, all\’esigenza sopravvenuta in corso di causa di acquisire più
analitiche descrizioni in merito al comportamento del dipendente, i chiarimenti
forniti dal Dirigente in data 14.05.97, non fanno altro che esplicitare più
compiutamente le considerazioni ostative al superamento del periodo di prova da
parte dell\’Al. e precisamente: la non idoneità alle mansioni proprie del posto
per cui era stato assunto in conseguenza del rifiuto, in varie occasioni
opposto, di svolgere i lavori affidatigli; il troppo tempo impiegato nel
disbrigo degli stessi; il comportamento non corretto mantenuto nei confronti
degli utenti del servizio.

In secondo luogo, e quel che più conta, il parere del 19.11.1996 non può
comunque essere utilmente invocato come metro di comparazione, per sussumerne
una ipotetica contraddittorietà rispetto a quello successivamente reso dal
Dirigente in data 14.05 1997.

Quest\’ultimo, infatti, è frutto della nuova valutazione espressa dal
Dirigente a seguito del riesame imposto dal Tar con l\’ordinanza n.1234/1997, ed
è stato recepito e fatto proprio dalla Giunta municipale, in sede di rinnovato
esercizio della sua funzione, con la deliberazione n. 394/1997….
SENTENZA INTEGRALE DEL CDS
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(6 settembre 2012, n. 4723)

sul ricorso numero di registro generale 8495 del 2000, proposto da:

Al. An.,

contro

Comune di Cesena,

per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIAROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00344/1999, resa tra le parti, concernente risoluzione rapporto di lavoro

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Teresa Barbantini, su delega dell\’avv. Stefano Spinelli e Claudio Chiola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone di essere stato assunto dal Comune di Cesena con contratto a tempo indeterminato, a seguito di avviamento a selezione da parte dell\’Ufficio Provinciale del Lavoro, per svolgere mansioni di quarta qualifica funzionale in qualità di ebanista.

L\’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere, a norma dell\’art. 14 bis del C.C.N.L., all\’assunzione definitiva se al termine del periodo di prova il giudizio nei confronti del dipendente fosse stato positivo.

Sennonchè il Dirigente del Settore Edilizia Privata, con nota del 19.11.1996, formulava nei confronti del dipendente giudizio negativo e il Comune di Cesena comunicava al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

La risoluzione anticipata veniva impugnata dal ricorrente innanzi al T.A.R. per l\’Emilia Romagna che, con ordinanza n. 53 del 16.01.1997, accoglieva la richiesta di sospensione.

L\’Amministrazione Comunale riassumeva l\’odierno appellante ma, con delibera della Giunta Municipale n. 122 del 24.02.1997, confermava il recesso dal rapporto di lavoro, dopo che il dirigente aveva provveduto, con nota del 18.02.1997, ad integrare e fornire i chiarimenti sul parere negativo espresso.

Anche la suddetta delibera veniva impugnata innanzi il menzionato T.A.R. che, con ordinanza n. 234 del 08.04.1997, disponeva nuovamente la sospensione della deliberazione ai fini di un riesame da parte dell\’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cesena ometteva di pronunciarsi tempestivamente e, conseguentemente, l\’Al. proponeva nuovo ricorso al T.A.R. per ottenere l\’esatta esecuzione dell\’ordinanza dallo stesso emessa.

Si costituiva il Comune di Cesena rilevando che il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, con provvedimento del 14.05.1997, aveva nelle more confermato il recesso e che la Giunta Municipale, con delibera n. 394 del 27.05.1997, aveva preso atto del nuovo provvedimento dirigenziale.

Tale deliberazione ed il parere del Dirigente venivano nuovamente impugnati innanzi al T.A.R. per l\’Emilia Romagna.

L\’adito Tribunale, con sentenza n. 344 /1999, respingeva il ricorso.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha interposto l\’odierno appello, chiedendone l\’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio l\’Amministrazione Comunale di Cesena chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.04.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo profilo dell\’unico mezzo di gravame il ricorrente deduce che il TAR, erroneamente, avrebbe tenuto conto solo dell\’ultimo parere negativo reso dal Dirigente del Settore Edilizia Pubblica in data 14.05.1997, senza però valutarne la contraddittorietà con il precedente parere formulato dallo stesso Dirigente il 19.11.1996, asseritamente reso in termini positivi.

Il rilievo non può essere condiviso.

Ed invero, con il parere del 19.11.96 il Dirigente, da un lato precisava che il ricorrente “.. ha dimostrato, durante questo poco tempo, di essere poco affidabile dal punto di vista caratteriale, con problemi di utilizzo e di rapporto con il restante personale dell\’Autoparco nel quale ha operato, sia nei confronti delle persone che utilizzano gli spazi e le strutture sui quali occorre fare interventi di manutenzione”, dall\’altro aggiungeva che “Le sue capacità operative sono sufficienti, ma ritengo che per il ruolo che deve svolgere sia indispensabile che l\’operatore si sappia rapportare senza problemi nei confronti dei terzi. Ritengo pertanto di dover esprimere parere negativo al superamento del periodo di prova…”.

Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio come l\’invocato parere risulti nella sua sostanza negativo, ancorché non sorretto da sufficiente motivazione come rilevato dal Tar nell\’ordinanza cautelare n. 53/1997.

Infatti, pur dichiarando sufficienti le capacità operative del ricorrente, lo stesso ne evidenzia l\’inaffidabilità dal punto di vista caratteriale e quindi la inidoneità a coprire il ruolo per cui è stato assunto in prova.

Il successivo parere formulato dal Dirigente, pertanto, piuttosto che porsi in contrasto con quello del 19.11.1996, risulta viceversa in linea con lo stesso, rinnovandone con adeguate e circostanziate argomentazioni il contenuto sostanziale.

Infatti, all\’esigenza sopravvenuta in corso di causa di acquisire più analitiche descrizioni in merito al comportamento del dipendente, i chiarimenti forniti dal Dirigente in data 14.05.97, non fanno altro che esplicitare più compiutamente le considerazioni ostative al superamento del periodo di prova da parte dell\’Al. e precisamente: la non idoneità alle mansioni proprie del posto per cui era stato assunto in conseguenza del rifiuto, in varie occasioni opposto, di svolgere i lavori affidatigli; il troppo tempo impiegato nel disbrigo degli stessi; il comportamento non corretto mantenuto nei confronti degli utenti del servizio.

In secondo luogo, e quel che più conta, il parere del 19.11.1996 non può comunque essere utilmente invocato come metro di comparazione, per sussumerne una ipotetica contraddittorietà rispetto a quello successivamente reso dal Dirigente in data 14.05 1997.

Quest\’ultimo, infatti, è frutto della nuova valutazione espressa dal Dirigente a seguito del riesame imposto dal Tar con l\’ordinanza n.1234/1997, ed è stato recepito e fatto proprio dalla Giunta municipale, in sede di rinnovato esercizio della sua funzione, con la deliberazione n. 394/1997.

Ne consegue che l\’adeguatezza dello stesso a supportare la richiamata delibera giuntale, può e deve essere valutata con riferimento al suo specifico ed autonomo contenuto, e non di certo con riferimento alle pregresse determinazioni a tutti gli effetti ormai superate.

Ed in questo senso, del resto, ha correttamente operato il Tar, laddove ha precisato in via preliminare che ” Occorre dunque prendere le mosse dall\’ultimo provvedimento emanato dall\’Amministrazione e cioè dalla deliberazione della Giunta municipale 27.5.1997 n. 394 emanata in esecuzione dell\’ordinanza cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 234/97 “.

3. Con il secondo profilo di gravame, il ricorrente deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe assunto come veritiere alcune circostanze enunciate nell\’ultimo parere reso dal Dirigente, pur in presenza di elementi offerti dal ricorrente stesso contrastanti con quanto ivi sostenuto.

Anche tale doglianza non può essere condivisa.

Ed invero, sul piano generale, va osservato come la professionalità del dipendente in prova vada valutata non solo prendendo in esame la qualità e la quantità del lavoro svolto, ma anche l\’affidabilità dimostrata dal punto di vista caratteriale e nei rapporti sia con il restante personale che con i terzi.

In altri termini, il periodo di prova non è diretto esclusivamente ad accertare le capacità manuali dell\’aspirante dipendente, ma anche le sue qualità attitudinali e comportamentali.

Così, come esattamente precisato dal primo giudice, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per l\’esito negativo del periodo di prova, ” si considera sufficientemente motivato qualora sia emesso in base ad un giudizio riassuntivo della qualità del servizio prestato,della persona e dell\’attitudine del dipendente,in relazione alla natura del servizio senza alcuna menzione di fatti specifici.”

In questo senso, del resto, si è espressa più volte la giurisprudenza di questo Consiglio precisando che ” in sede di giudizio di superamento del periodo o meno del periodo di prova, l\’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, la quale può esprimersi nella valutazione complessiva dell\’attività del dipendente ai fini della prosecuzione del rapporto d\’impiego, senza che sia necessaria una ampia e specifica motivazione, anche in caso di giudizio negativo” (Sez. VI, 17.08.99, n. 1064; 07.03.84, n. 128).

Tanto premesso in linea di principio, si appalesa quindi inconducente dedurre che alcuni fatti, ostativi all\’assunzione, non si sarebbero verificati.

Indipendentemente dalla veridicità o meno dell\’assunto, infatti, quel che rileva ed assume carattere dirimente, come correttamente osservato dal Tar, è la circostanza per cui “… se si ha riguardo al fatto che nella fattispecie l\’Amministrazione, nonostante l\’utilizzo dell\’intero periodo di prova e del periodo in cui il dipendente ha prestato servizio a seguito del provvedimento cautelare…non è riuscita a formulare un giudizio positivo in ordine alle capacità lavorativo professionali del dipendente, deve ritenersi pienamente legittimo che la stessa Amministrazione nel motivare la risoluzione del rapporto, esprima le proprie ragioni in forme anche non compiutamente descrittive dei singoli episodi ovvero delle singole occasioni nelle quali il dipendente non ha dato buona prova della sua concreta ed effettiva idoneità al servizio “.

4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e come tale da respingere.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull\’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l\’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 SET. 2012

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