venerdì, Aprile 19, 2024
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DIRETTORE DI GIORNALE: Occhio alla diffamazione

Reato di
diffamazione: il Direttore responsabile ha l\’obbligo di esercitare il doppio
controllo delle notizie pubblicate

(Cassazione, sez. III civile, Sentenza 12.5.2014 n. 10252)

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LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
TERZA CIVILE

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. CHIARINI Maria Margherita –
Presidente -Dott. SESTINI Danilo – Consigliere -Dott. RUBINO Lina –
rel. Consigliere -Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere -Dott.
BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere -ha pronunciato la
seguente: sentenzasul ricorso 15786/2008 proposto da: F.C.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 12,presso lo studio
dell\’avvocato D\’AMICO LICIA, che lo rappresenta edifende giusto mandato
in calce; – ricorrente – contro S.A., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIAN. 14, presso lo studio dell\’avvocato
SABATINI FRANCO, che lorappresenta e difende unitamente all\’avvocato
SANCI\’ EDOARDA giustomandato a margine; – controricorrente
-avverso la sentenza n. 2713/2007 della CORTE D\’APPELLO di
ROMA,depositata il 18/06/2007 R.G.N. 4474/2004;udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del25/02/2014 dal Consigliere
Dott. LINA RUBINO;udito l\’Avvocato LICIA D\’AMICO;udito l\’Avvocato
AUGUSTO SINAGRA per delega;udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott.CARESTIA Antonietta, che ha concluso per
l\’inammissibilità delricorso.

Fatto

Nel 1999,
l\’avv. S.A. evocava in giudizio il giornalista Fr.Di. e il Dott. F.C.,
direttore responsabiledella rivista “Avvenimenti”, chiedendone
la condanna al risarcimento del danno alla propriareputazione infertogli
con la pubblicazione sulla rivista, all\’interno dell\’articolo
titolato”Narcoturchia”, a firma del Fr., della seguente frase a
lui riferita e ritenuta diffamatoria: “Sarà uncaso, ma il console
onorario di Cipro Turca in Italia è l\’avvocato S.A., legale di G.L. e
membrodella P2 nonchè, secondo Trame Atlantiche di Fl.Se., della
superloggia (OMISSIS), punto dicongiunzione tra mafia e massoneria
internazionale”.

La domanda,
respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte d\’Appello di Roma che
consentenza n. 2713 del 2007 condannava i due appellati in solido al
pagamento di Euro 25.000,00 atitolo di danno morale, escludendo la
configurabilità della scriminante del diritto di cronaca perdifetto del
requisito della verità della notizia.

F.C. propone
ricorso per la cassazione dell\’anzidetta sentenza, articolato in due
motivi.Resiste il S. con controricorso.

Le parti non
hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

Con il primo
motivo il F. chiede la riforma della sentenza impugnata per intervenuta
violazione efalsa applicazione delle norme di diritto in tema delle
scriminanti del diritto di cronaca e del dirittodi cronaca giornalistica
(intendendo forse in questo caso critica giornalistica).

Sostiene che
erroneamente la corte territoriale abbia fatto riferimento al diritto di
cronaca, per nonritenere provato il requisito della verità della notizia
nei termini di cui in motivazione mentreavrebbe dovuto richiamare la
diversa scriminante del diritto di critica giornalistica, soggetta
adifferenti condizioni di operatività ed applicabile nel caso di specie.

Critica il
punto della sentenza in cui il giudice di appello sostiene che, pur essendo
vere le seguenticircostanze riferite nell\’articolo in ordine alle
attività professionali e personali del S.:

essere stato
nominato console onorario in Italia di (OMISSIS);

essere
aderente alla loggia massonica P2 di G.L.; essere legale del G.; essere
indicato, in unaattendibile pubblicazione, come aderente alla loggia
massonica segreta (OMISSIS) sottoposta adindagini penali quale possibile
punto di raccordo tra la mafia e la massoneria internazionale, lenotizie
riportate avrebbero perso il loro carattere di verità perchè inserite in un
contesto oggettodell\’articolo – quello delle vicende politico sociali e
anche criminali di Cipro Turca – rispetto allequali l\’appellante e le sue
attività svolte in Italia dovevano considerarsi estranee e all\’interno
delquale il riferimento perdeva il carattere di verità per assumere
quello di notizia denigratoria.

Il
ricorrente assume invece che la costruzione di questi collegamenti logici e
delle interpretazionidei fatti costituisce per un giornalista legittimo
esercizio del diritto di critica (come del resto avevaritenuto il giudice
di primo grado, escludendo per questo la responsabilità del giornalista e
deldirettore della rivista).

Pertanto, la
frase incriminata non aveva valenza di notizia, ma costituiva un
legittimoapprezzamento critico in ordine alla scelta, da parte del
governo cipriota di nominare come proprioconsole onorario un
professionista con determinati precedenti documentati, relativi alla sua
vitapersonale e professionale, suscettibili di un libero apprezzamento
sul piano politico e morale.

Sottopone
pertanto alla Corte il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se
l\’esercizio dellascriminante del diritto di cronaca e di quello di
critica sono soggetti ai medesimi presupposti,ovvero se l\’esimente del
diritto di critica possa ritenersi correttamente esercitata tutte le volte in
cuiil giornalista formuli le sue valutazioni e considerazioni sulla base
di fatti e circostante che, comenel caso in commento, sono vere o sono
state debitamente riscontrate”.

Superati
alcuni pur presenti motivi di inammissibilità, consistenti nel fatto che nel
motivo vengagenericamente censurata la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in tema discriminante del diritto di cronaca e del
diritto di cronaca giornalistica, senza l\’indicazione precisadelle norme
violate, il motivo va rigettato.

Il quesito,
per come è formulato, non censura idoneamente la ratio decidendi, che è quella
per cuinella specie il Fr. abbia redatto un articolo di cronaca estera,
sulla situazione di Cipro turca,mancante del requisito della verità delle
notizie potenzialmente diffamatorie inserite relative al S.,avendo inserito
nell\’articolo, fuori contesto, un riferimento all\’avv. S. che stabiliva una
arbitrariaquanto maliziosa connessione tra alcune vicende personali ed
italiane del S., alcune delle quali subindice, e la situazione di Cipro,
ed induceva il lettore a ipotizzare che l\’avv. S. potesse essere
statonominato console onorario di Cipro proprio per la sua frequentazione
con ambienti sospettati diessere un punto di congiunzione tra mafia e
massoneria internazionale.

Tale
inserimento veniva ritenuto dalla corte gratuito, fuori contesto all\’interno di
quel determinatoarticolo di cronaca estera, ed effettuato allo scopo
ingiustificato di creare un collegamentoscreditante tra i fatti riferiti
e la persona dell\’avv. S.. La corte, sempre partendo dal presuppostoche
il Fr. avesse redatto un articolo di cronaca, e che di diritto di cronaca
giornalistica occorresseparlare, e non di esercizio del diritto di
critica, motiva congruamente e diffusamente sullamancanza, ai fini della
applicazione della scriminante, del requisito della verità della
notiziaevidenziando che alcuni fatti, in sè veri (o almeno verificati)
quali da un lato la nomina del S. aconsole onorario di Cipro turca,
dall\’altro essere questi massone affiliato alla loggia P2, nonchèlegale
del capo della predetta, G.L. ed indicato in una pubblicazione come membro di
altra loggiasegreta sottoposta ad indagini di polizia perchè sospettata
di aderenze mafiose, erano stati accostatiallo scopo di costruire una
illazione diffamatoria, ovvero di lasciar intendere che la nomina del
S.all\’incarico istituzionale fosse dovuta non alle sue qualifiche
professionali ma alle sue equivochefrequentazioni,, inducendo in
definitiva il lettore ad ipotizzare che l\’appellante potesse essere
statonominato console in quanto fiduciario di un gruppo politico, legato
al narcotraffico.

A fronte di
una motivazione così strutturata, peraltro solida e completa, il ricorso da un
lato noncritica idoneamente la sentenza impugnata per aver ritenuto che
l\’articolo del Fr., per il suo taglio eper i suoi contenuti, costituisse
esercizio del diritto di cronaca piuttosto che di critica,
dall\’altroneppure contesta idoneamente che la corte di merito abbia fatto
cattivo uso delle norme sullascriminante dell\’esercizio del diritto di
cronaca avendo erroneamente escluso il requisito dellaverità della
notizia.

Con il
secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto intema di responsabilità del direttore del giornale per
omesso controllo o per concorso nella condottadiffamatoria, nonchè
l\’omessa motivazione in ordine al profilo qualificante della
controversiarelativo all\’omesso controllo da parte del direttore. I
profili di inammissibilità già evidenziati aproposito del primo motivo
sono presenti anche in riferimento a questo motivo, in quanto anche
inquesto caso la censura è generica e priva della indicazione delle norme
che in concreto siassumono essere state erroneamente applicate.

I profili di
inammissibilità possono essere superati, ma il motivo di ricorso è infondato.
Come giàpiù volte affermato da questa Corte, la responsabilità del
direttore del giornale per i danniconseguenti alla diffamazione a mezzo
stampa trova fondamento nella sua posizione dipreminenza che si
estrinseca nell\’obbligo di controllo e nella facoltà di
sostituzione;conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore
omette il controllo nell\’ambito dei poterivolti ad impedire la
commissione di fatti diffamatori (art. 57 c.p.) (Cass. n. 25157 del 2008).

L\’omissione
può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza. Al di
làdell\’agevolazione colposa, il direttore concorre nel fatto diffamatorio
se la sua condotta siaindirizzata a ledere l\’altrui reputazione.

Il direttore
responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista
autore di unoscritto diffamatorio, tanto nell\’ipotesi in cui abbia omesso
la dovuta attività di controllo, nel qualcaso risponderà a titolo di
colpa, quanto nell\’ipotesi in cui abbia concorso nel reato didiffamazione
ai sensi dell\’art. 110 c.p., nel qual caso risponderà per dolo.

Nella
fattispecie in esame la responsabilità del F. si fonda sulla colpa. A tal
proposito va chiaritoche i poteri di controllo che devono essere
esercitati dal direttore responsabile di un giornale non siesauriscono
nell\’esercizio di un adeguato controllo preventivo, che si esprime nella
oculata sceltada parte del direttore responsabile per la redazione di una
determinata inchiesta giornalistica di ungiornalista che ritiene idoneo,
ma anche nella vigilanza ex posi, sui contenuti e sulle modalità
diesposizione di essi nell\’articolo destinato alla pubblicazione (oltre
che sulla collocazione, sulrisalto, sulla titolazione). Del controllo ex
posi fanno parte la verifica che sia stata riscontrata, aseconda dei
casi, la verità dei fatti o la attendibilità delle fonti (non richiedendosi
ovviamente cheil direttore responsabile rinnovi tutta l\’attività già
svolta da parte del suo giornalista), e anche laverifica più delicata e più
legata alla conoscenza dell\’idoneità evocativa delle parole che deveavere
un direttore di giornale volta a riscontrare se, come nel caso di specie,
alcuni fatti esposti, insè comprovatamente veri ed altri quanto meno
attendibili non siano tali, per il loro utilizzo fuoricontesto, o per la
suggestione ed i collegamenti impliciti che l\’espressione
giornalisticadeliberatamente utilizzata è idonea a creare nel lettore, ad
essere in concreto diffamatori.

In questo
caso, la preminenza del direttore responsabile gli consente e gli impone di
interveniretempestivamente richiedendo le modifiche adeguate per evitare
di esporre un terzo ad undiscredito ingiustificato e la configurabilità
di una responsabilità risarcitoria in capo all\’autore, algiornale e a sè
stesso. La indiscussa professionalità del giornalista che firma l\’articolo e la
suaesperienza della particolare materia approfondita non possono in ogni
caso esimere il direttoreresponsabile dall\’esercizio di questi poteri.
Come è stato più volte affermato dalla cassazionepenale, il controllo
spettante al direttore responsabile non può esaurirsi in una mera “presa
d\’atto”,ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli
articoli da pubblicare e l\’assunzione diiniziative volte a elidere
eventuali profili penalmente rilevanti (Cass. pen. Sez. 1^, 19-09-2003,
n.47466) o, si può aggiungere, rilevanti sotto il profilo della
responsabilità civile. Nel caso di specie,pur avendo correttamente il F.
esercitato il controllo ex ante, incaricando della redazione di
unainchiesta sulla situazione di Cipro Turca un giornalista di grande
professionalità e di comprovatapluriennale esperienza nel settore della
politica estera, con una esperienza particolare sullasituazione turca, è
mancato o non è stato adeguato il controllo ex post atteso che egli non
haavvertito che i riferimenti alle vicende personali del S., che
avrebbero potuto trovareprobabilmente una giustificata collocazione in
una inchiesta sulla mafia siciliana o sulcollegamento tra le logge
massoniche siciliane e la mafia, assumevano una
valenzaingiustificatamente denigratoria all\’interno di un contesto che
non si occupava di questo ma dellasituazione politica e sociale di Cipro.

Il ricorso
va pertanto rigettato.

Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il
ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dal
controricorrente, cheliquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per
spese, oltre accessori.

Così deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 25 febbraio
2014.

Depositato
in Cancelleria il 12 maggio 2014

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