martedì, Aprile 23, 2024
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DIRITTI DEL LAVORO: Offerta di conciliazione e tutele crescenti

In
virtù de Jobs act, per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, c’è la nuova
forma di conciliazione post-licenziamento denominata “conciliazione veloce”.

Essa
sostituisce definitivamente quella ordinaria o l’affianca?

E’
sempre inoppugnabile il verbale di conciliazione? Va inviata la comunicazione
Unilav entro 60 giorni?

A. D. – NAPOLI

R I S P O S T A

L’articolo
6 del Dlgs 23/2015 dispone che:

1)in caso di
licenziamento dei lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti, per
evitare il giudizio, e ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni
altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore può offrire al
lavoratore , entro 60 giorni, in una sede protetta o presso una commissione di
certificazione, un importo che non costituisce reddito imponibile, di ammontare
pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non
superiore a 18 mensilità (da una a sei mensilità nelle Pmi), consegnando al
lavoratore un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da
parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento, anche se il
lavoratore l’aveva già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella
stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal
rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario;

2)se viene offerta la
conciliazione, la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuare da parte del
datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale va
indicata l’avvenuta (o la non avvenuta) conciliazione.

In
sostanza, il nuovo strumento prevede l’offerta di un importo “fisso” e non
modificabile dalle parti (se si vuole godere dell’esenzione da imposte e
contributi): se l’importo viene offerto – indipendentemente dalla sua
accettazione o meno – il datore di lavoro deve inviare la comunicazione dal
portale clic lavoro, tramite l’applicazione “Unilav_Conciliazione” (ministero
del Lavoro, nota maggio 2015, protocollo 2788).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL4 LUGLIO 2016

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