Il solo fatto che ci sia stato bisogno dell\’autorevole intervento degli Emellini a Sezioni Unite per consentire l\’esercizio della difesa a beneficio di un qualunque cittadino “arrestato e/o fermato”, la dice lunga sul grado di civiltà della nostra Giustizia…
cassazione.net————Il difensore dell’arrestato ha diritto a esaminare gli atti trasmessi dalla pubblica accusa e su cui si fonda la misura cautelare. Il rigetto dell’istanza determina una nullità del provvedimento che viene però sanata se non è eccepita nell’udienza di convalida.
Lo hanno sancito le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza 36212 di oggi, decidendo sul ricorso di una cittadina rumena, indagata per vari reati, in carcere dopo la convalida del fermo. La donna, tramite i suoi legali, invocava la revoca della custodia in carcere, perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta. La difesa affermava infatti che, in sede di interrogatorio di convalida, l’indagata e il suo legale non avevano visionato gli atti sui cui si fondava la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. La questione se il difensore possa prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta cautelare formulata dal pm in sede di convalida, controversa in giurisprudenza, è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite. Gli Ermellini, dopo una dettagliata ricostruzione dei diversi orientamenti sul tema, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente enunciando il principio di diritto per cui “il difensore dell\’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell\’arresto e di applicazione della misura cautelare. II rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell\’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell\’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nell’udienza di convalida.”
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