venerdì, Aprile 19, 2024
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DIRITTO A DIFENDERE: Il difensore può accedere agli atti del pm cui si basa la convalida dell’arresto

Il solo fatto che ci sia stato bisogno dell\’autorevole intervento degli Emellini a Sezioni Unite per consentire l\’esercizio della difesa a beneficio di un qualunque cittadino “arrestato e/o fermato”, la dice lunga sul grado di civiltà della nostra Giustizia…

cassazione.net————Il difensore dell’arrestato ha diritto a esaminare gli atti trasmessi dalla pubblica accusa e su cui si fonda la misura cautelare. Il rigetto dell’istanza determina una nullità del provvedimento che viene però sanata se non è eccepita nell’udienza di convalida.

Lo hanno sancito le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza 36212 di oggi, decidendo sul ricorso di una cittadina rumena, indagata per vari reati, in carcere dopo la convalida del fermo. La donna, tramite i suoi legali, invocava la revoca della custodia in carcere, perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta. La difesa affermava infatti che, in sede di interrogatorio di convalida, l’indagata e il suo legale non avevano visionato gli atti sui cui si fondava la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. La questione se il difensore possa prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta cautelare formulata dal pm in sede di convalida, controversa in giurisprudenza, è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite. Gli Ermellini, dopo una dettagliata ricostruzione dei diversi orientamenti sul tema, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente enunciando il principio di diritto per cui “il difensore dell\’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell\’arresto e di applicazione della misura cautelare. II rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell\’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell\’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nell’udienza di convalida.”

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SENTENZE CO0NFORMI

 



Cassazione.Net

            
Procedimento Penale
Sentenza
n. 42686/2007
Sezione 4
Udienza del 14/06/2007
Depositato il 20/11/2007


                         REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/06/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1111
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 007146/2007
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: 1) K.A., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. LIBERTA\' di VENEZIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA; sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5/12/2006 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta avanzata da K.A. e da G.F. volta ad ottenere il riesame dell\'ordinanza del 15/11/2006 con la quale il GIP del Tribunale di Verona aveva applicato al primo la custodia in carcere ed al secondo la misura dell\'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato, contestato ad entrambi, di cui all\'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di detenzione, in concorso, al fine di spaccio, di circa gr. 9 di cocaina e, quanto al K., anche per due episodi di detenzione a fine di spaccio presso la propria abitazione di ulteriori gr. 82,4 lordi della medesima sostanza e di cessione della stessa per un corrispettivo di Euro 1025,00. Per l\'effetto, il collegio confermava il provvedimento cautelare. Di tale decisione si doleva con ricorso per cassazione il difensore del K. deducendo violazione di legge con riferimento al disposto dell\'art. 293 c.p.p., comma 3 concernente l\'obbligo di deposito in cancelleria degli atti sui quali era fondata la richiesta del P.M. di convalida dell\'arresto in flagranza del K. e del G. e di emissione di misura cautelare nei confronti dei predetti. Si rilevava che all\'udienza di convalida, celebrata senza la presenza del P.M., il difensore di ufficio, considerata la mancata comunicazione dell\'avviso di deposito degli atti, aveva chiesto di poterli visionare ed, a seguito del rigetto delle richiesta da parte del GIP, aveva eccepito la nullita\' dell\'interrogatorio per la violazione del diritto di difesa con la conseguente inefficacia del provvedimento cautelare a norma dell\'art. 302 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame e\' infondato e va rigettato. Correttamente il ricorrente ha rilevato che nell\'ipotesi in cui si disponga l\'applicazione di una misura cautelare all\'esito di udienza di convalida dell\'arresto sulla base della richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell\'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, dal pubblico ministero e non si permetta al difensore di prendere visione prima dell\'interrogatorio di detta richiesta e della documentazione allegata, si verifica una nullita\' dell\'interrogatorio stesso, il che comporta, ai sensi dell\'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura (Cass. Sez. 2, Sent. 104921 del 23/2/2006 CC, Basile). Anche nel caso in esame non e\' stata data al difensore dell\'arrestato la possibilita\' di prendere conoscenza tempestivamente del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta della misura cautelare presentata dal P.M.. Cio\' pero\' non ha comportato una violazione del diritto di difesa che ha avuto ripercussioni sull\'interrogatorio, causandone la nullita\' di carattere generale a regime intermedio che il difensore del K. ha subito eccepito. A tale conclusione puo\' pervenirsi per la particolarita\' della situazione determinatasi nella specie, quale evidenziata dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Ed invero, l\'accusa mossa di detenzione a fine di spaccio di cocaina era in maniera dettagliata e precisa illustrata in tutti i particolari nei verbali di perquisizione personale e di contestuale sequestro redatti a carico del K. dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio in data 13/11/2006 che sono stati convalidati dal P.M. il 14/11/2006 con avviso in pari data al difensore della facolta\' di estrarre copia dei verbali medesimi depositati presso la segreteria. Poiche\' la richiesta del P.M. di misura cautelare non si basava su elementi diversi da quelli risultanti dai detti verbali il cui contenuto era stato posto a disposizione della difesa ma era esclusivamente fondata su questi ultimi, correttamente i giudici hanno ritenuto che il difensore era stato messo in condizione di conoscere, prima dell\'interrogatorio, gli atti su cui era fondata l\'accusa elevata per i fatti che avevano determinato l\'arresto del K. e per i quali vi era stata richiesta di misura cautelare. Al rigetto del gravame consegue la condanna del K. al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell\'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perche\' provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 bis, come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell\'Istituto Penitenziario di competenza perche\' provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Cosi\' deciso in Roma, il 14 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007


Procedimento Penale Sentenza n. 19170/2009 Sezione 1 Udienza del 01/04/2009 Depositato il 07/05/2009

                         REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 01/04/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 1266
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 004374/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da: 1) S.P. N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 27/10/2008 TRIB. LIBERTA\’ di REGGIO CALABRIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli L. che ha richiesto il rigetto del ricorso; nessuno presente per la difesa.

OSSERVA

1. Con ordinanza in data 27.10.2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da S.P. avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale in data 07.10.2008 impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 rispettivamente di cui ai capi A), C) ed E) della rubrica provvisoria. Detto Tribunale dapprima rigettava le questioni preliminari proposte dalla difesa del predetto imputato, in tal senso affermando sia la legittimita\’ del diniego di accedere agli atti prima dell\’interrogatorio di garanzia, sia la legittimita\’ delle intercettazioni disposte con ascolto remoto presso gli uffici della p.g. operante. Di poi il Tribunale esaminava il vasto materiale di indagine (costituto da intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, sequestri di droga, informative provenienti dagli (OMISSIS)) per rilevare la sicura sussistenza – a questi fini – di elementi di gravita\’ indiziaria in capo all\’odierno ricorrente S.P., padre di S.G., considerato il principale attore della presente vicenda. Le indagini, svolte in collaborazione con gli inquirenti statunitensi, riguardano un rilevante flusso di importazione di stupefacenti, in particolare cocaina, dagli (OMISSIS) gestito per anni dalla famiglia S.. Alcuni esponenti di tale famiglia (tra cui l\’anzidetto G. e suo fratello V.) curavano, da (OMISSIS), l\’acquisto della droga da un cartello di narcotrafficanti messicani, provvedendo quindi a spedirla in (OMISSIS) ove altri esponenti della stessa famiglia (tra cui P., odierno ricorrente, e sua moglie R.T.), e persone collegate, ne curavano la ricezione ed il successivo smistamento. L\’imponente suddetto materiale consentiva – secondo l\’ordinanza in esame – di mettere a fuoco il rilevante ruolo dell\’anzidetto S.P.: costui, vero terminale organizzativo in (OMISSIS) della delineata associazione, concordava le piu\’ rilevanti decisioni; teneva i contatti con i piu\’ importanti acquirenti; inviava il denaro ai figli negli (OMISSIS) per gli acquisti; vantava amicizie nella malavita (OMISSIS) utili ai figli stessi nei momenti di difficolta\’. Venivano quindi esaminati i numerosi colloqui telefonici da cui tutto cio\’ emergeva, anche con riferimento alle pregresse transazioni di stupefacenti, nonche\’ riportati gli elementi di diretto coinvolgimento di S.P. negli ultimi episodi specifici, come quello del (OMISSIS) quando fu sequestrato in modo riservato il quantitativo di kg. 3,334 di cocaina (un terzo dei 10 chili importati) che egli ed il figlio G. avevano nascosto dietro casa (operazione osservata direttamente dalla p.g.), e quello degli ultimi giorni del (OMISSIS), quando pervennero 2 chili di cocaina e P. ne tratta con il figlio G.. Cosi\’ ritenuta la gravita\’ indiziaria, il Tribunale rilevava anche la concreta ricorrenza di esigenze cautelari, per il pericolo di inquinamento probatorio, per quello di fuga (posta la rete di appoggi internazionali) e per il pericolo di recidiva, anche in ragione dei suoi precedenti penali di condanna. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l\’anzidetto indagato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a nullita\’ dell\’interrogatorio in sede di convalida, avente anche funzione di garanzia, per omesso accesso agli atti in favore della difesa, essendosi proceduto ex art. 390 c.p.p., comma 3 bis; b inutilizzabilita\’ delle intercettazioni per essere avvenute le operazioni di registrazione in modo difforme dal dovuto; in particolare sembra potersi dedurre – sostiene il ricorrente – che l\’impianto della Procura sia stato utilizzato solo per l\’instradamento dei flussi; e inutilizzabilita\’ delle intercettazioni disposte su utenze straniere; d vizio di motivazione in ordine alla gravita\’ indiziaria, in particolare in merito alla durata del presunto sodalizio (le indagini erano durate pochi mesi) ed allo specifico apporto che esso ricorrente avrebbe fornito, mancando anche una verifica della reale natura della sostanza sequestrata l\’ (OMISSIS). 3. Il ricorso, fondato in relazione alla prima deduzione, deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione. Il tema proposto con l\’impugnazione difensiva, nel suo primo motivo di ricorso, riguarda la dedotta nullita\’ dell\’interrogatorio in sede di convalida (che tiene luogo di quello di garanzia), e quindi – per conseguenza – l\’inefficacia della misura custodiale, nel caso in cui, non essendo il P.M. intervenuto all\’udienza di convalida, ed avendo inviato lo stesso le sue “richieste in ordine alla liberta\’ personale con gli elementi su cui le stesse si fondano”, ex art. 390 c.p.p., comma 3 bis, sia stato impedito l\’accesso a tali atti alla difesa dell\’indagato. Il Tribunale territoriale ha risolto tale questione facendo riferimento a quella giurisprudenza (citata nella gravata ordinanza; ma nello stesso senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 32030 in data 14.03.2007, Rv. 237269, Pinna; Cass. Pen. Sez. 6, n. 43614 in data 11.10.2007, Rv. 238401, Guerrieri; ecc.) che da risposta negativa all\’anzidetto quesito. Ritiene invece questa Corte che sia preferibile il diverso indirizzo ribadito da plurime decisioni di questa sede di legittimita\’ (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 2, n. 10492 in data 23.02.2006, Rv. 233736, Basile; Cass. Pen. Sez. 4, n. 42686 in data 14.06.2007, Rv. 237984, Kurti; ecc.) che cosi\’ statuisce: “Qualora, essendosi disposta l\’applicazione di una misura cautelare all\’esito dell\’udienza di convalida dell\’arresto o del fermo sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell\’art. 390 c.p.p., comma 3 bis, dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell\’interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, cio\’ costituisce causa di nullita\’ dell\’interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell\’art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura”. Ritiene invero questa Corte che ragione preminente all\’opzione interpretativa qui privilegiata sia quella stessa rinvenibile nella motivazione della sopra citata sentenza “Basile” che fa riferimento alle ragioni fondative dell\’ordinanza n. 424/2001 della Corte Costituzionale e quindi, alla necessita\’ di ritenere dovuto un contraddittorio cartolare tra le parti che compensi la facolta\’ data al P.M. di non comparite e di affidare allo scritto quella che sarebbe stata l\’esposizione orale ex art. 391 c.p.p.. Va poi rilevato (e anche cio\’ e\’ portato a sostegno del qui accolto indirizzo giurisprudenziale) come, se e\’ pur vero che l\’udienza di convalida e\’ finalizzata alla verifica dell\’operato degli inquirenti, se pero\’ ne segua emissione di misura cautelare, l\’interrogatorio dell\’indagato in tale sede svolga anche funzione di garanzia (come appunto stabilisce l\’art. 294 c.p.p.) di tal che sarebbe irragionevole impedire la conoscenza degli atti in capo alla difesa, e cosi\’ garantire effettiva parita\’ tra le parti. Tale essendo il principio di diritto da affermare, l\’impugnata ordinanza – che diversamente ha deciso – deve essere annullata sul punto, imponendosi rinvio che tenga conto di quanto qui stabilito e che verifichi (attivita\’ non esperibile da questa Corte) in fatto se gli atti prodotti dal P.M. siano stati posti a disposizione della difesa e, soprattutto, se questa abbia effettivamente – come sostenuto nel ricorso – presentato richie
sta di accesso non accolta, ed anzi impedita, dal Gip. Trattasi, infatti, di profilo in fatto non affrontato dall\’impugnata ordinanza posto che la stessa taglia in radice il nodo in modo negativo. Le altre proposte questioni restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla l\’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell\’Istituto penitenziario ai sensi dell\’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Cosi\’ deciso in Roma, il 1 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009

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