venerdì, Aprile 19, 2024
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DIRITTO DEL LAVORO: Il welfare aziendale nella legge di Stabilità

Nel
disegno di legge di Stabilità era prevista una spinta al “welfare aziendale”.
La legge ha confermato tali proposte? In cosa consistono questi benefici? In
particolare, può un’azienda prevedere una contribuzione previdenziale
integrativa per i suoi dipendenti? E lo può fare solo per alcuni di essi
(magari solo per i dipendenti che svolgono particolari e importanti funzioni in
azienda)?

Possono
essere stipulati fondi integrativi con banche/assicurazioni? Quale il
trattamento fiscale di questi contributi in capo all’azienda e in capo ai
dipendenti? Infine, cambia qualcosa se si tratta di società di capitali o
società di persone?

G. G. – ACERRA

R I S P O S T A

La norma che interessa il
lettore è contenuta nell’articolo 1, comma 190, della legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016). In ogni caso, l’articolo 51 del Dpr 22 dicembre 1986, n.917,
che dispone che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali
e assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge e i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale,
in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del
ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter, per un
importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Gli
interventi della legge di Stabilità operano sull’articolo 51 del Tuir, con
riferimento alle norme collegate al welfare aziendale. Questi introducono la
possibilità di concedere i servizi citati tramite documenti di legittimazione
cartacei o elettronici, e consente di trasformare i premi detassati in welfare
aziendale.

In
merito alla concessione dei benefici, le varie disposizioni agevolative
generalmente collegate al welfare aziendale, anche recentemente modificate, richiedono
che il servizio o la somma concessa siano rivolti “alla generalità o a
categoria di dipendenti”. Tuttavia, tale definizione può escludere particolari
tipologie contrattuali, sempre rientranti nella categoria del rapporto di
lavoro subordinato (si veda anche la circolare 326/1994 del ministero delle
Finanze). Sarà necessario, comunque, valutare nel dettaglio i vari servizi
offerti (eventualmente anche da parte di banche o assicurazioni) per capire se
possono fruire del beneficio.

La
norma contenuta nell’articolo 51 del Tuir, infine, non fa distinzione tra
datori di lavoro (per esempio, tra società di capitali e società di persone).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7MARZO 2016


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