Un
artigiano idraulico potrebbe avere la necessità, per il rifacimento di un bagno
in un’abitazione privata, di farsi aiutare da un pensionato, che in precedenza
aveva lavorato come idraulico. E’ ammesso il pagamento tramite voucher da parte
dell’artigiano, stando nei limiti (2.020 euro netti annui) previsti dalla
normativa? Mi sembra di capire che la normativa ne vieti l’utilizzo nei
contratti di appalto: è corretto?
S. C.– BERGAMO
R I S P O S T A
L’articolo 48,
comma 6, del Dlgs 15 giugno 2015, n.81, dispone che è vietato il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di
opere o servizi, salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del
ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto: tale previsione è, al
momento, inattuata. L’attività dell’idraulico per il rifacimento del bagno è
oggetto di un contratto d’appalto (seppure di modesta entità) e l’impiego del
pensionato avverrebbe, dunque, nell’esecuzione di un contratto di appalto,
violando la norma.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 1 FEBBRAIO 2016