Sono
la segretaria di una scuola materna. Per l’estate abbiamo attivato un
baby-centro estivo, gestito da alcune universitarie (le insegnanti sono in
ferie in questo periodo ): è corretto utilizzare i voucher per il pagamento di
queste ragazze?
F. C.– BERGAMO
R I S P O S T A
A norma
degli articoli 70 e seguenti del Dlgs 10 settembre 2003, n.276, come modificati
dalla legge 92 del 29 giugno 2012, il lavoro occasionale di tipo accessorio non
è più soggetto ad alcuna esclusione di tipo soggettivo od oggettivo. In merito
alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività
per gli studenti, la circolare Inps 49 del 20 marzo 2013 precisa che per
studenti si intendono solo coloro che sono regolarmente iscritti a un ciclo di
studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, e che possono
essere impiegati soltanto durante i periodi di vacanza.
In
merito a tali “periodi di vacanze” la circolare Inps 104 del 1° dicembre 2008
specifica, poi, che per i “vacanze estive” si intendono i giorni compresi dal
1° giugno al 30 settembre. L’articolo 48 del Dlgs 81/2015, in vigore dal 25 giugno
2015, ha
elevato il tetto dei compensi che possono essere percepiti dal prestatore
occasionale, portandolo da 5.060
a 7mila euro all’anno (rivalutati in base all’indice
Istat).
Il
singolo committente – se imprenditore o professionista – non potrà, tuttavia,
pagare compensi superiori a 2mila euro netti per ogni singolo soggetto. Da
quanto sopra, sembra ragionevole ritenere che l’utilizzo di studenti
universitari durante i periodi estivi con il pagamento attraverso i voucher sia
possibile, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni citate.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 20 LUGLIO2015